Cassazione penale, sez. III, 5 aprile 2017, n. 20872
Ă nullo lâaccordo per lâapplicazione di pena su richiesta delle parti (art. 444 c.p.p.) concluso col pubblico ministero dal sostituto processuale, nominato dal difensore di fiducia al quale lâimputato abbia rilasciato procura speciale per il patteggiamento ma senza specificazione in ordine alla pena di cui richiedere lâapplicazione.
I poteri che derivano da tale procura si caratterizzano intuitu personae e non possono essere compresi fra quelli esercitabili dal sostituto processuale del difensore a norma dellâart. 102 c.p.p.
Diversamente il sostituto del difensore di fiducia, al quale lâimputato abbia rilasciato procura speciale per il patteggiamento con indicazione espressa della misura della pena e del computo per giungere ad essa, può validamente perfezionare lâaccordo sulla pena, perchĂŠ in tal caso è mero ânunciusâ della volontĂ dellâimputato. (Sez. 1, n. 43045 del 25 settembre 2012, Salamone, Rv. 253785).
Cassazione penale, sez. III, 5 aprile 2017, n. 20872




