Cassazione penale, sez. IV, 14 settembre 2011, n. 34081
La diminuzione fino a un terzo della misura della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida prevista dallâart. 222, co. 2 bis del Codice della Strada per il caso di applicazione della pena ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale (patteggiamento) non è applicabile al reato di guida in stato di ebbrezza nĂŠ agli altri reati previsti dal C.d.S. salvo quelli richiamati dalla medesima norma ovvero i reati di lesioni e omicidio colposi commessi con violazione delle norme di circolazione stradale.
La previsione di tale beneficio allâinterno dellâart. 222 del codice ne limita lâapplicazione alle ipotesi di reato ivi disciplinate dalla medesima norma, per le altre ipotesi di contravvenzioni previste dal codice della strada, tra cui quello della guida in stato di ebbrezza, deve seguirsi la regola generale secondo cui il âpatteggiamentoâ non si estende alla determinazione della sanzione amministrativa accessoria.
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Cassazione penale, sez. IV, 14 settembre 2011, n. 34081




