Cassazione civile, sez. lavoro, 9 dicembre 2015, n. 24828
Nel caso in cui una disposizione del contratto collettivo faccia riferimento alla sentenza penale di condanna passata in giudicato come fatto idoneo a consentire il licenziamento senza preavviso, il giudice di merito può, nellâinterpretare la volontĂ delle parti collettive espressa nella clausola contrattuale, ritenere che gli agenti contrattuali, nellâusare lâespressione âsentenza di condannaâ, si siano ispirati al comune sentire che a questa associa la sentenza c.d. âdi patteggiamentoâ ex art. 444 c.p.p., atteso che in tal caso lâimputato non nega la propria responsabilitĂ , ma esonera lâaccusa dallâonere della relativa prova in cambio di una riduzione di pena.
Siffatta equiparazione della sentenza di condanna alla sentenza di patteggiamento non esonera il Giudice dallâulteriore indagine della idoneitĂ dei fatti a ledere irrimediabilmente il vincolo di fiducia con il lavoratore, ma è anche vero che tale indagine è dovuta allorchĂŠ la previsione collettiva, nel far riferimento alla âcondanna passata in giudicatoâ condiziona comunque lâirrogazione della massima sanzione alla circostanza che âi fatti costituenti reato possano assumere rilievo ai fini della lesione del rapporto fiduciario, nellâipotesi in cui la loro gravitĂ in relazione alla natura del rapporto, alle mansioni, al grado di affidamento, sia tale da far ritenere il lavoratore professionalmente inidoneo alla prosecuzione del rapportoâ. (cfr. Cass. 18 febbraio 2013 n. 3912)
Cassazione civile, sez. lavoro, 9 dicembre 2015, n. 24828






