Cassazione penale, sez. V, 26 aprile 2006, n. 19512
La sentenza citata ut supra chiarifica il contenuto precettivo dell’art. 127 Dlgs n. 30/2005 (codice della proprietà industriale) il quale dispone al comma 1° che “chiunque fabbrica, vende, espone, adopera industrialmente, introduce nello Stato oggetti in violazione di un titolo di proprietà industriale valido ai sensi delle norme del presente codice, è punito, a querela di parte, con la multa fino a 1032,91 euro.”
Secondo la Corte non rileva, ai fini della configurabilità del reato ex art. 127 Dlgs n. 30/05 la mera somiglianza del prodotto contraffatto con quello originale, idonea a generare confusione; ossia secondo la Corte la confusione che il prodotto può ingenerare nel pubblico dei consumatori, per la sua somiglianza con un prodotto originale (per ciò intendendosi un prodotto coperto da titolo di esclusiva), non basta per configurare il reato previsto dalla normativa speciale.
Occorre fare un passo indietro ai fini di comprensione della fattispecie penale in oggetto.
Il reato descritto dalla norma sopra citata può essere confuso con quelli codicistici previsti e puniti dagli artt. 473 (contraffazione), 474 (commercio di prodotti con segni falsi) e 517 c.p (vendita di prodotti industriali con segni mendaci).
Tali norme tutelano la pubblica fede in senso oggettivo, ossia l’affidamento della collettività nei segni distintivi dei prodotti e delle opere dell’ingegno.
Tuttavia, la fattispecie prevista dal Codice della proprietà industriale non tutela il medesimo bene giuridico tutelato dalle norme del Codice penale. Gli artt. 473, 474 e 517 c.p tutelano la fede pubblica ed il mercato; l’art. 127 del d.lgs. 30/2005 tutela il patrimonio privato.
Per tale motivo la Corte ritiene la fattispecie in oggetto come un’ipotesi sussidiaria, il cui accertamento è legato a parametri diversi rispetto a quelli impiegabili nell’accertamento delle fattispecie del Codice Rocco. In questi l’interesse patrimoniale è assorbito in altro interesse collettivo superiore, la fede pubblica ed il mercato (inteso in senso pubblicistico).
L’art. 127 tutela il prodotto industriale, singolo, solo e se questo è protetto da un titolo di proprietà industriale, quale ad esempio un brevetto. L’art. 127 non configura secondo la Corte un’ipotesi minore di imitazione del marchio, o di confondibilità degli acquirenti sull’origine o sulla qualità della merce, anche se tali aspetti possono essere utilizzati quali sintomi di lesione dell’altrui diritto di proprietà industriale.
La mera somiglianza del prodotto, ovvero l’apparente somiglianza con altri tutelati da un diritto di proprietà industriale previsto dal Codice del 2005, non basta , non costituendo un indice sufficiente per la configurabilità del reato, ed anzi la Corte ritiene che questo ultimo indizio sia incongruo. Secondo la Corte è necessario che nel prodotto si ravvisi un carattere relativo al progetto, alla struttura, ai componenti, all’assemblaggio, confezione od altro, coperto da esclusiva per la sua fabbricazione e commercio. Se nell’oggetto contraffatto si ravvisano tali elementi, allora si può ritenere sussistente il reato previsto dall’art. 127 dlgs 30/2005, poiché vi è lesione del patrimonio privato, ossia del titolo di privativa industriale.
Cassazione penale, sez. V, 26 aprile 2006, n. 19512





