TAR Puglia Lecce, sez. I, 7 luglio 2009, n. 1786

Ai sensi degli art. 216 e 217 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie (R.D. n. 1265/1934), il Sindaco è titolare di un generale potere di vigilanza sulle industrie insalubri e pericolose che può anche concretarsi nella prescrizione di accorgimenti relativi allo svolgimento dell’attività, volti a prevenire, a tutela dell’igiene e della salute pubblica, situazioni di inquinamento: tale potere è ampiamente discrezionale ed esercitabile in qualsiasi tempo, sia nel momento in cui è richiesta l’attivazione dell’impianto, sia in epoca successiva.
Presupposto per l’esercizio di siffatto potere è la sussistenza di un concreto pericolo per l’ambiente e dunque per la salute pubblica, da valutare complessivamente previa consultazione ed avviso degli organismi competenti in materia sanitaria ed ambientale (ASL, ARPA), nei sensi ed alle condizioni previste dall’art. 16 della legge n. 241 del 1990. Tale potere, il cui mancato esercizio in presenza dei prescritti presupposti determina tra l’altro i reati di danneggiamento e di omissione di atti d’ufficio, è tuttora esercitabile anche in presenza di norme specifiche in materia di inquinamento (segnalazione e massima di L. Fanizzi)

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TAR Puglia Lecce, sez. I, 7 luglio 2009, n. 1786