Leggi sanitarie
Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265
(Gazz. Uff., 9 agosto 1934, n. 186 - Suppl. ord.)
Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie.
Titolo I
ORDINAMENTO E ATTRIBUZIONI DELLâAMMINISTRAZIONE SANITARIA.
Capo I
ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI.
Art. 1
La tutela della sanitĂ pubblica spetta al ministro per lâinterno e, sotto la sua dipendenza, ai prefetti e ai podestĂ .
I servizi di igiene scolastica, ferroviaria, del lavoro, delle colonie e, in genere, i servizi igienici e sanitari, qualunque sia lâamministrazione pubblica, civile o militare, che vi debba direttamente provvedere, debbono, per quanto riguarda la tutela dellâigiene e della sanitĂ pubblica, essere coordinati e uniformati alle disposizioni delle leggi sanitarie e alle istruzioni del ministro per lâinterno.
Art. 2
Gli organi centrali dellâamministrazione sanitaria presso il ministero dellâinterno sono: la direzione generale della sanitĂ pubblica ed il consiglio superiore di sanitĂ .
Il prefetto è lâautoritĂ sanitaria della provincia. Egli presiede il consiglio provinciale di sanitĂ ed ha alla sua dipendenza il medico provinciale e il veterinario provinciale.
Il podestà è lâautoritĂ sanitaria del comune ed ha alla sua dipendenza lâufficiale sanitario.
Il medico provinciale dirige lâufficio sanitario provinciale e sovraintende agli uffici sanitari marittimi, di frontiera e di aeroporti, dove esistano. Lâufficiale sanitario dirige lâufficio sanitario comunale.
Art. 3
I comuni provvedono alla vigilanza igienica e alla profilassi delle malattie trasmissibili con personale e mezzi adeguati ai bisogni locali.
I comuni capoluoghi di provincia e quelli, giĂ capoluoghi di circondario, con popolazione superiore ai ventimila abitanti, hanno un adatto ufficio sanitario; gli altri si avvalgono del personale sanitario di cui dispongono e al quale deve essere fatto obbligo espresso, nel regolamento comunale, di prestare lâopera propria per gli scopi anzidetti.
Art. 4
Allâassistenza medico-chirurgica e ostetrica gratuita per i poveri nellâambito del territorio del comune, alla somministrazione gratuita dei medicinali ai poveri e allâassistenza veterinaria limitata ai luoghi nei quali ne è riconosciuto il bisogno, quando non siano assicurate altrimenti, provvedono i comuni.
Ă fatto divieto ai comuni di istituire condotte sanitarie per la generalitĂ degli abitanti.
I sanitari condotti hanno, tuttavia, lâobbligo di prestare la loro opera anche ai non aventi diritto allâassistenza gratuita, in base alle speciali tariffe che sono allâuopo proposte per ciascuna provincia dalla associazione sindacale giuridicamente riconosciuta, competente per territorio, e approvati dal prefetto.
Art. 5
Le province provvedono ai servizi sanitari loro imposti dalla legge; hanno facoltĂ , inoltre, di integrare servizi sanitari che sono a carico dei comuni e possono essere obbligati, nei casi preveduti dagli artt. 92, 93 e 259, a sostituirsi ai comuni medesimi nellâadempimento di tali servizi.
Capo II
DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA SANITAâ PUBBLICA.
Art. 6
La direzione generale della sanitĂ pubblica è costituita di uffici medici, veterinari, farmaceutici e amministrativi e dellâistituto di sanitĂ pubblica, come centro di indagini e di accertamenti inerenti ai servizi della sanitĂ pubblica e per la specializzazione del personale addetto ai servizi stessi nel regno.
Art. 7
Lâistituto di sanitĂ pubblica comprende i seguenti reparti:
1. laboratorio di micrografia e batteriologia applicata allâigiene e alla sanitĂ pubblica; controllo di sieri, vaccini e prodotti affini;
2. laboratorio di chimica applicata allâigiene e alla salute pubblica; controllo della salubritĂ delle sostanze alimentari;
3. laboratorio di fisica applicata allâigiene e alla sanitĂ pubblica; ufficio del radio; sezione di meteorologia sanitaria;
4. laboratorio per gli accertamenti sulla diffusione e profilassi della malaria;
5. laboratorio per gli accertamenti di biologia interessanti la sanitĂ pubblica;
6. indagini e pareri di ingegneria sanitaria e igiene del suolo e dellâabitato;
7. laboratorio di accertamenti epidemiologici e profilattici riguardo alle malattie diffusibili e alle malattie sociali;
8. biblioteca e museo.
Con decreto del Ministro per lâinterno, di concerto con quello per le finanze, potrĂ procedersi alla istituzione di nuovi reparti o di raggruppamenti diversi da quelli sopra indicati.
Art. 8
Nellâistituto di sanitĂ pubblica hanno luogo ogni anno corsi di perfezionamento per il personale sanitario alla dipendenza dello Stato, delle province, dei comuni. I corsi predetti sono affidati al personale della amministrazione della sanitĂ pubblica; possono essere anche affidati, mediante incarichi provvisori, a personale tecnico di altre amministrazioni statali o anche a estranei allâamministrazione dello Stato.
Art. 9
I programmi dei corsi, indicati nellâarticolo precedente, sono stabiliti dal direttore generale della sanitĂ pubblica, sentito il parere di una commissione consultiva presieduta dal presidente del consiglio superiore di sanitĂ e della quale fanno parte i capi dei reparti dellâistituto e due componenti designati dal consiglio superiore di sanitĂ , che durano in carica tre anni. Il direttore generale della sanitĂ pubblica può intervenire ai lavori di detta commissione.
Un funzionario facente parte del personale della direzione generale della sanità pubblica, di grado non inferiore al 7°, esercita le funzioni di segretario.
Art. 10
Per lâammissione ai corsi di perfezionamento nellâistituto di sanitĂ pubblica il personale, non appartenente a ruoli organici delle amministrazioni dello Stato, è tenuto al pagamento di una tassa di iscrizione. Alla fine di ciascun corso è rilasciato un diploma, la cui concessione è subordinata al pagamento di una tassa.
La misura delle tasse predette è determinata con decreto del ministro per lâinterno di concerto con quello per le finanze.
Lâimporto delle tasse è devoluto allâerario.
Art. 11
Per le ricerche e per gli studi di carattere scientifico e per gli altri servizi affidati, con lâautorizzazione del ministro per lâinterno, allâistituto di sanitĂ pubblica da altre amministrazioni dello Stato, debbono essere accreditati, a favore del Ministero stesso, i fondi occorrenti per le relative spese. Delle somme accreditate è reso conto nelle forme prescritte dalle vigenti norme di contabilitĂ generale dello Stato.
Lâistituto di sanitĂ pubblica, previa autorizzazione del ministro per lâinterno, può eseguire ricerche e studi anche a richiesta di amministrazioni non statali, di enti e di privati. Con decreto, emanato dal ministro per lâinterno, di concerto con quello per le finanze, è determinata la misura delle somme che tali amministrazioni, enti o privati debbono versare allâerario a titolo di rimborso di spesa.
Capo III
DEL CONSIGLIO SUPERIORE DI SANITAâ.
Art. 12
Il consiglio superiore di sanità è composto:
â di sedici dottori in medicina e chirurgia dei quali sei particolarmente competenti nella igiene pubblica;
â di un biologo;
â di due ingnegneri esperti in ingegneria sanitaria;
â di un dottore in chimica;
â di due dottori in veterinaria, particolarmente versati in igiene veterinaria;
â di un farmacologo;
â di un consigliere di Stato;
â di una persona esperta nelle scienze agrarie;
â di una persona esperta nelle materie amministrative;
â di un ufficiale sanitario capo di ufficio di igiene;
â di un rappresentante del partito nazionale fascista, uno dellâIstituto nazionale fascista per la presidenza sociale, uno della Croce Rossa italiana e uno dellâOpera nazionale per la protezione della maternitĂ e dellâinfanzia, rispettivamente designati dal segretario del partito nazionale fascista e da ciascuno degli enti predetti.
Essi sono nominati con decreto reale, su proposta del ministro per lâinterno; durano in carico tre anni e possono essere rinominati.
Fanno inoltre parte del consiglio stesso:
â il direttore generale della sanitĂ pubblica;
â il direttore generale dellâamministrazione civile;
â il commissario per le migrazioni e la colonizzazione interna;
â il direttore generale dellâistruzione superiore;
â il direttore generale degli italiani allâestero;
â un direttore generale del ministero delle colonie, designato dal ministro per le colonie;
â un direttore generale del ministero delle corporazioni, designato dal ministro per le corporazioni;
â il tenente generale medico, capo del corpo sanitario militare;
â il tenente generale medico, direttore centrale della sanitĂ militare marittima;
â il capo dellâufficio centrale di sanitĂ della reggia aeronautica;
â il presidente del comitato medico del consiglio nazionale delle ricerche;
â il primo presidente della corte dâappello della capitale;
â il direttore generale della marina mercantile;
â il presidente dellâistituto centrale di statistica;
â il capo dellâufficio sanitario delle ferrovie dello Stato;
â il direttore generale delle acque e degli impianti elettrici;
â il direttore generale della bonifica integrale;
â il colonnello veterinario capo del corpo e del servizio veterinario militare;
â un rappresentante dei medici chirurghi, uno dei veterinari, uno dei farmacisti, uno dei chimici ed uno degli ingegneri, designati dalle rispettive associazioni sindacali, legalmente riconosciute, secondo le norme, i termini e le condizioni stabilite con decreto reale, su proposta dei ministri per lâinterno e per le corporazioni.
Il ministro per lâinterno nomina per ciascuna sessione ordinaria del consiglio superiore di sanitĂ il presidente e il vicepresidente che rimangono in carica fino allâapertura della sessione ordinaria successiva. Il presidente e il vice-presidente esplicano le loro mansioni anche in seno alle sezioni del consiglio superiore di sanitĂ .
Ă in facoltĂ del ministro per lâinterno di intervenire alle adunanze del consiglio superiore di sanitĂ riunito in adunanza generale o di sezione, assumendone la presidenza.
Il ministro per lâinterno designa a segretario del consiglio superiore di sanitĂ un funzionario medico in servizio presso la direzione generale della sanitĂ pubblica il quale non ha voto.
Art. 13
Il consiglio superiore di sanitĂ :
1° prende in esame i fatti riguardanti lâigiene e la sanitĂ pubblica del regno sui quali riferisce il direttore generale della sanitĂ pubblica;
2° propone quei provvedimenti, quelle inchieste e quelle ricerche scientifiche che giudicherà convenienti ai fini dei servizi di sanità pubblica;
3° compila lâelenco delle lavorazioni insalubri.
Art. 14
Il voto del consiglio superiore di sanità è obbligatorio:
a) su tutti i regolamenti generali, predisposti da qualunque amministrazione centrale, che comunque interessino lâigiene e la sanitĂ pubblica;
b) sullâelenco dei colori nocivi;
c) sulla determinazione dei sali di chinino che possono essere acquistati e lavorati dal ministero delle finanze, sulla forma dei relativi preparati e nei modi di distribuzione di essi; sui preparati sussidiari per la cura della malaria, a norma dellâart. 315;
d) sulla determinazione dei lavori pericolosi, troppo faticosi o insalubri, a termine delle disposizioni sul lavoro delle donne e dei fanciulli; sulle norme igieniche del lavoro con particolare riguardo allâigiene dei locali di lavoro e di riposo delle donne e dei fanciulli;
e) sui grandi lavori di utilitĂ pubblica per ciò che riguarda lâigiene; sulle opere di pubblica utilitĂ che interessino comunque la sanitĂ pubblica e la esecuzione delle quali debba essere autorizzata con legge o sulle opere igieniche che interessino piĂš province e, in genere, per quanto riguarda tali opere, in tutti i casi nei quali ne è richiesto per legge;
f) sulle domande di attestati di privativa industriale per invenzioni e scoperte concernenti bevande e commestibili di qualsiasi natura;
g) sulle modificazioni da introdursi nellâelenco degli stupefacenti;
h) in tutti i casi nei quali ne è fatto obbligo per disposizione di legge o di regolamento, emanato da una amministrazione centrale.
Ă in facoltĂ del ministro per lâinterno di richiedere il parere del consiglio superiore di sanitĂ in tutti quei casi nei quali lo ritenga opportuno.
Art. 15
Il consiglio superiore di sanitĂ si divide in tre sezioni.
Alla composizione del consiglio si provvede con decreto del Presidiente della repubblica allâinizio di ciascun triennio. Con lo stesso decreto si determina la competenza, per materia, delle singole sezioni e la destinazione dei membri nelle medesime.
Art. 16
Il consiglio superiore di sanità delibera in adunanza generale sulle materie indicate sotto le lettere a) e d) del precedente art. 14, sui grandi lavori e sulle opere di pubblica utilità preveduti nella lettera e) dello stesso articolo o quando tale adunanza è espressamente richiesta per disposizione di legge o di regolamento; negli altri casi, i pareri o le deliberazioni, richiesti al consiglio dal presente testo unico o da qualsiasi altra legge o regolamento, sono resi dalla sezione competente.
Quando siano in discussione questioni che interessino la competenza di due o piÚ sezioni, il parere è emesso collegialmente dalle sezioni interessate riunite in unica assemblea.
Nel caso di pareri o di deliberazioni domandati con urgenza, le sezioni possono deliberare con la presenza della maggioranza dei componenti residenti nella capitale.
Capo IV
DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI SANITAâ.
Art. 17
Il consiglio provinciale di sanità è presieduto dal prefetto ed è composto di:
a) tre dottori in medicina e chirurgia di cui uno particolarmente competente in pediatria;
b) una persona esperta nelle materie amministrative;
c) una persona esperta nelle scienze agrarie;
d) il segretario federale del partito nazionale fascista;
e) il medico provinciale;
f) il veterinario provinciale;
g) lâufficiale medico in attivitĂ di servizio di piĂš alto grado residente nel capoluogo della provincia;
h) il presidente del tribunale civile e penale del capoluogo;
i) lâufficiale sanitario del capoluogo;
l) un rappresentante dei medici chirurghi, uno dei veterinari, uno dei farmacisti, uno dei chimici ed uno degli ingegneri esercenti nella provincia, designati dalle rispettive associazioni sindacali legalmente riconosciute, secondo le norme, i termini e le condizioni stabilite con decreto reale, su proposta dei ministri per lâinterno e per le corporazioni.
I componenti di cui alle lettere a) e b) e il componente di cui alla lettera c) sono nominati con decreto del prefetto su designazione, rispettivamente, del Consiglio provinciale o della Giunta della camera di commercio, industria e agricoltura. Tali componenti durano in carica tre anni e possono essere rinominati .
Il prefetto designa a segretario del consiglio un funzionario amministrativo di gruppo A il quale non ha voto.
Art. 18
Il consiglio provinciale di sanitĂ :
1° prende in esame tutti i fatti riguardanti lâigiene e la salute pubblica nei comuni della provincia;
2° propone al prefetto i provvedimenti e le investigazioni che giudica opportuni;
3° designa un componente della commissione provinciale per la licenza ad esercizi pubblici;
4° propone il regolamento dei premi ai proprietari e agli industriali per le opere di difesa dalla malaria nelle abitazioni e nei ricoveri, anche temporanei, degli operai e dei contadini;
5° provvede alla compilazione dellâelenco per la nomina dei sanitari che debbono far parte delle commissioni compartimentali arbitrali per lâassicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura.
Art. 19
Il voto del consiglio provinciale di sanità è obbligatorio, per la parte igienico-sanitaria:
a) sui regolamenti locali di igiene e sanitĂ ;
b) sui regolamenti speciali per la macerazione delle piante tessili e in ogni altro regolamento speciale a scopo igienico;
c) sul regolamento provinciale di polizia veterinaria;
d) sul regolamento per gli ufficiali sanitari della provincia;
e) sui regolamenti per i servizi dei laboratori provinciali di igiene e di profilassi;
f) sulla costituzione coattiva di consorzi per la provvista dâacqua potabile e sulla esecuzione dâufficio di opere di tale natura;
g) sulla variazione al limite del lavoro notturno di donne e di fanciulli e sulle concessioni di ammissione di donne al lavoro notturno di materie suscettibili di alterazione;
h) sulle piante organiche delle farmacie;
i) sulla costituzione e sullo scioglimento di consorzi sanitari e sulla riforma delle convenzioni regolatrici dei consorzi stessi;
l) sulla conferma e la dimissione degli ufficiali sanitari in prova e sui provvedimenti disciplinari contro di essi, eccedenti la sospensione per il termine di un mese;
m) sulle relazioni annuali del medico provinciale e del veterinario provinciale;
n) in tutti i casi nei quali ne è fatto obbligo per disposizione di legge o di regolamento generale.
Ă in facoltĂ del prefetto di richiedere il parere del consiglio provinciale di sanitĂ in tutti quei casi nei quali lo ritenga opportuno.
Art. 20
Nel caso di pareri o di deliberazioni, domandati con urgenza, il consiglio provinciale di sanità può deliberare con la presenza della maggioranza dei componenti residenti nel capoluogo della provincia.
Capo V
DISPOSIZIONI COMUNI AL CONSIGLIO SUPERIORE DI SANITAâ E AI CONSIGLI PROVINCIALI DI SANITAâ.
Art. 21
Il consiglio superiore di sanitĂ , in adunanza generale, ed il consiglio provinciale di sanitĂ , si riuniscono in sessione ordinaria una volta lâanno, nel mese di aprile; le sezioni del consiglio superiore di sanitĂ due volte lâanno, nei mesi di giugno e di novembre. Straordinariamente i predetti consessi possono essere riuniti tutte le volte che ritengano necessario di convocarli, rispettivamente il ministro per lâinterno ed il prefetto.
Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza della metà almeno dei rispettivi componenti, tranne i casi preveduti negli artt. 16 e 20.
Le deliberazioni sono adottate a maggioranze di voti e, in caso di paritĂ , prevale il voto del presidente.
I membri non di diritto che non intervengano ad almeno tre adunanze consecutive senza giustificato motivo, decadono dalla carica. La decadenza è pronunciata dal ministro per lâinterno o dal prefetto, sentiti gli interessati, a seconda che si tratti di componenti del consiglio superiore o del consiglio provinciale di sanitĂ .
Art. 22
Ă in facoltĂ del ministro per lâinterno o del prefetto, di fare intervenire nelle adunanze rispettivamente del consiglio superiore e del consiglio provinciale di sanitĂ , senza voto deliberativo, per lo studio di speciali questioni, persone di riconosciuta competenza estranee ai predetti consessi.
Art. 23
Ai componenti del consiglio superiore di sanitĂ e dei consigli provinciali di sanitĂ , estranei allâamministrazione dello Stato, può venire assegnata una indennitĂ giornaliera nella misura stabilita con decreto del ministro per lâinterno di concerto con quello per le finanze.
Ai componenti dei predetti consigli che facciano parte dellâamministrazione dello Stato, quando non siano chiamati nei consigli medesimi in dipendenza della carica o dellâufficio che ricoprono, può essere assegnata una diaria che è stabilita con decreto ministeriale, entro i limiti preveduti nellâart. 63 del regio decreto 8 maggio 1924, n. 843.
Ai componenti dei consigli anzidetti che non risiedono nel luogo dove si tengono le adunanze, sono inoltre dovute le indennitĂ di viaggio e di soggiorno che, per i funzionari dello Stato, sono stabilite dalle disposizioni in vigore, e per gli altri componenti sono determinate con decreto del ministro per lâinterno di concerto con quello per le finanze.
Capo VI
DELLâUFFICIO SANITARIO PROVINCIALE.
Sezione I
DEL MEDICO PROVINCIALE.
Art. 24
Il medico provinciale esercita le attribuzioni a lui demandate dal presente testo unico e da altre leggi e regolamenti, ed inoltre:
a) informa il prefetto di qualunque fatto possa interessare la sanitĂ pubblica nella provincia e propone i provvedimenti necessari;
b) propone la convocazione del consiglio provinciale di sanitĂ per gli affari sui quali, per legge, deve essere sentito;
c) propone i provvedimenti di competente del prefetto relativi al personale sanitario, agli esercenti sottoposti alla vigilanza dellâautoritĂ sanitaria ed agli esercenti non autorizzati;
d) dĂ voto sulle deliberazioni dei consorzi per il servizio medico-chirurgico e per quello ostetrico, sulla nomina degli ufficiali sanitari comunali, sulle contestazioni tra medici e amministrazioni comunali, enti morali e privati per ragioni di servizio;
e) dĂ parere sui progetti di edifici scolastici e su quelli per la costruzione e lâacquisto, lâadattamento e il restauro di campi sportivi, piscine, bagni pubblici e simili;
f) si tiene in corrispondenza con gli ufficiali sanitari, ai sensi dellâart. 40, su tutto ciò che riguarda lâigiene e la sanitĂ pubblica;
g) vigila sui servizi sanitari e sulle condizioni igieniche dei comuni, sugli istituti sanitari della provincia e sulla esecuzione delle leggi e dei regolamenti sanitari;
h) vigila sullâigiene delle scuole e degli istituti di educazione e istruzione, riferendone al prefetto;
i) vigila sugli istituti ed i laboratori ove si compiono esperimenti sopra animali;
l) redige la relazione annuale sullâandamento dei servizi sanitari e sullo stato sanitario della provincia;
m) riceve dagli esercenti la professione di medico-chirurgo le informazioni sui fatti e sulle circostanze che possano interessare la sanitĂ pubblica e sugli aborti, fermo restando lâobbligo del referto ai sensi dellâart. 365 del codice penale e dellâart. 4 del codice di procedura penale.
Quando nellâesercizio delle sue funzioni abbia notizia di un reato, per il quale si debba procedere di ufficio, deve farne denuncia mediante rapporto.
Art. 25
Nelle province dove manchi temporaneamente il medico provinciale, il prefetto può affidare, in via provvisoria, lâesercizio delle funzioni inerenti allâufficio suddetto allâufficiale sanitario del capoluogo o ad altro medico componente del consiglio provinciale di sanitĂ .
Sezione II
DEL VETERINARIO PROVINCIALE.
Art. 26
Il veterinario provinciale fa parte dellâufficio sanitario provinciale e savraintende al servizio veterinario; pertanto:
a) riceve le denunce delle malattie infettive ai sensi delle disposizioni di polizia veterinaria;
b) raccoglie e coordina i dati statistici relativi alle malattie infettive degli animali;
c) informa il prefetto sullâandamento del servizio e il medico provinciale su tutto quanto riguarda la salute e lâigiene degli animali nella provincia in rapporto alla sanitĂ pubblica;
d) esercita la vigilanza veterinaria nella provincia per lâapplicazione dei provvedimenti di profilassi e di polizia veterinaria e compie le necessarie ispezioni;
e) dĂ voto sulle deliberazioni dei consorzi relative al servizio veterinario, sulle contestazioni fra i veterinari e i municipii, i corpi morali e i privati per ragioni di servizio;
f) propone al prefetto i provvedimenti disciplinari a carico dei veterinari comunali;
g) redige la relazione annuale sullâandamento del servizio veterinario della provincia.
Art. 27
Il prefetto può incaricare uno o piĂš veterinari di coadiuvare il veterinario provinciale in altri comuni della provincia, quando lâestensione della provincia stessa e la quantitĂ del bestiame in essa esistente lo richiedano.
Nelle province dove manchi temporaneamente il veterinario provinciale, il prefetto può affidare, in via provvisoria, lâesercizio delle funzioni inerenti allâufficio suddetto al direttore dellâIstituto zooprofilattico, laddove esista, o al capo dei servizi veterinari del Comune capoluogo e ad un veterinario componente il Consiglio provinciale di sanitĂ .
Sezione III
DEI SERVIZI SANITARI PER SCALI MARITTIMI, PER LE FRONTIERE DI TERRA E PER GLI AEROPORTI.
Art. 28
Nei porti e negli aeroporti del regno, sono stabiliti uffici di sanitĂ .
Nei porti abilitati a tutti i servizi di sanitĂ , marittima e nelle stazioni di sanitĂ marittima, il servizio è affidato ad apposito personale tecnico appartenente ai ruoli dellâamministrazione della sanitĂ pubblica.
Negli altri porti e scali provvede il prefetto mediante incarichi.
Al servizio sanitario di frontiera ed agli aeroporti, nonchĂŠ alla eventuale istituzione di uffici temporanei per bisogni straordinari, provvede il prefetto secondo le ordinanze e le istruzioni emanate dal ministero dellâinterno.
Art. 29
Il capitano o padrone di nave, nellâapprodare ad un porto o scalo dello Stato, è tenuto a sottostare alle formalitĂ sanitarie prescritte nel regolamento di sanitĂ marittima.
Sono estese alle infrazioni delle disposizioni contenute nel predetto regolamento la competenza del capitano del porto di arrivo, stabilita nel codice per la marina mercantile e la procedura stabilita nel codice stesso.
Le pene pecuniarie, inflitte in base alle disposizioni del presente articolo, debbono essere versate prima della partenza della nave. Qualora questa avvenga prima che il giudizio sia stato definito, il capitano della nave deve versare presso lâufficio di porto un deposito di garanzia nella somma determinata dallâautoritĂ marittima locale entro il limite massimo indicato nellâart. 358.
Art. 30
Il capitano o padrone di nave, nellâapprodare ad un porto o scalo dello Stato, è tenuto al pagamento di un diritto di pratica sanitaria nella misura stabilita nella tabella n. 1, annessa al presente testo unico.
Il diritto di pratica sanitaria è applicato con le stesse norme e modalità della tassa e soprattassa di ancoraggio, di cui al capo IV della legge 23 luglio 1896, n. 318, e successive modificazioni.
Art. 31
Il comandante di aeromobile che approda in un aeroporto dello Stato è tenuto a sottostare alle misure sanitarie stabilite nellâapposito regolamento, che è emanato dal ministro per lâinterno di concerto con quello per lâaeronautica.
Art. 32
Alla visita sanitaria degli animali, delle carni e dei prodotti ed avanzi animali che si importano nel regno e degli animali che esportano, si provvede mediante veterinari di confine e di porto.
Detti veterinari debbono proibire lâingresso nello Stato degli animali affetti da malattie infettive e diffusive o sospetti di esserlo, nonchĂŠ delle carni e dei prodotti o avanzi animali riconosciuti non sani.
Debbono proibire del pari lâuscita dal regno degli animali riconosciuti affetti da malattie infettive e diffusive o sospetti di esserlo.
La visita alla frontiera è soggetta alla percezione di un diritto fisso a carico degli esportatori e degli importatori, nella misura stabilita nella tabella 2 annessa al presente testo unico.
Ă fatta eccezione per i soli animali importati per lâalpeggio e la svernatura, per i quali la visita è gratuita.
Gli animali vivi, anche se in transito, sono soggetti alla visita allâentrata del regno ed al pagamento del relativo diritto.
I prodotti ed avanzi animali in transito con diretta destinazione ad altri paesi sono esenti dalla visita e dal pagamento del diritto fisso.
Salva lâapplicazione dellâart. 47 del regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica dellâ8 febbraio 1954, n. 320, per la importazione, lâesportazione e il transito dei cani e dei gatti al seguito dei viaggiatori non è previsto lâobbligo della visita sanitaria al confine. I cani e i gatti al seguito dei viaggiatori per essere ammessi alla importazione o al transito devono essere scortati da un certificato di origine e di sanitĂ rilasciato da un veterinario ufficiale dello Stato di provenienza .
Il certificato di cui al comma precedente deve contenere la dichiarazione che lâanimale è stato visitato prima della partenza ed è stato riconosciuto clinicamente sano ed inoltre le altre indicazioni in ordine alle garanzie sanitarie che saranno determinate dal Ministro per la sanitĂ con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica .
Lâesenzione della visita sanitaria al confine può essere estesa con ordinanza del Ministro per la sanitĂ ad altre specie di animali al seguito dei viaggiatori. Con la medesima ordinanza sono disposte le modalitĂ e le garanzie sanitarie alle quali sono subordinati lâimportazione ed il transito dei suddetti animali .
Capo VII
DELLâUFFICIO SANITARIO COMUNALE E DEI SERVIZI DI VIGILANZA IGIENICA E DI ASSISTENZA SANITARIA NEI COMUNI.
Sezione I
DELLâUFFICIALE SANITARIO COMUNALE E DELLE SUE ATTRIBUZIONI.
Art. 33
I comuni provvedono isolatamente o uniti in consorzio al servizio di vigilanza igienica e di profilassi.
Il prefetto può promuovere di ufficio la costituzione di tali consorzi.
Ai consorzi, preveduti in questo articolo, si applicano le disposizioni stabilite, in materia di consorzi, dal testo unico della legge comunale e provinciale, in quanto non sia provveduto nella sezione IV del presente capo.
Quando, per lo scarso numero della popolazione, per le condizioni economiche del comune e per le difficoltà di comunicazioni con i comuni contermini, non sia possibile provvedere al servizio di vigilanza igienica e di profilassi nei sensi indicati nel primo comma, il prefetto può affidare temporaneamente le funzioni di ufficiale sanitario al medico condotto.
Uno speciale regolamento, emanato dal prefetto ed approvato dal ministro per lâinterno, sentito il consiglio superiore di sanitĂ , determina le norme generali per il servizio di vigilanza igienica nella provincia e per gli ufficiali sanitari.
Art. 34
Lâufficiale sanitario, sia comunale che consorziale, è nominato dal prefetto in seguito a pubblico concorso.
Il prefetto indice ogni anno il concorso per il numero complessivo dei posti vacanti nella provincia.
Il concorso può essere indetto per singoli Comuni quando si tratti di Comuni capoluoghi di provincia o sedi di importanti industrie, o di Comuni dichiarati stazioni di cura, soggiorno e turismo, o di Comuni che dimostrino di trovarsi in condizioni finanziarie tali da poter sostenere, senza notevole aggravio, la spesa per il concorso .
Possono partecipare al concorso pubblico per il posto di ufficiale sanitario coloro che sono muniti della laurea in medicina e chirurgia e abilitati allâesercizio della professione, purchĂŠ non abbiano oltrepassato trentadue anni di etĂ , e indipendentemente dal limite predetto:
a) i medici provinciali ed i medici provinciali aggiunti che prestino da almeno tre anni servizio effettivo nellâAmministrazione della sanitĂ pubblica;
b) gli aiuti e gli assistenti di ruolo degli istituti universitari di igiene delle facoltĂ di medicina e chirurgia;
c) i sanitari, nominati in seguito a concorso, che alla data del bando prestino servizio sia come ufficiale sanitario, sia come medici presso uffici sanitari comunali o presso reparti medico-micrografici di laboratori provinciali di igiene e profilassi .
Art. 35
Il prefetto, sentito il consiglio provinciale di sanitĂ previa autorizzazione del ministro per lâinterno, può far precedere al concorso pubblico, per le sedi indicate nel terzo comma dellâarticolo precedente, un concorso per titolo fra ufficiali in servizio con nomina definitiva conseguita a seguito di concorso.
Sono anche ammessi al concorso i medici provinciali e i medici provinciali aggiunti che prestino, da almeno sei anni, servizio effettivo nellâamministrazione della sanitĂ pubblica.
Art. 36
Il prefetto nomina le Commissioni giudicatrici dei concorsi .
La commissione giudicatrice forma la graduatoria dei candidati risultati idonei, secondo lâordine della votazione conseguita e osservate le preferenze stabilite per legge.
Ă in facoltĂ della commissione predetta di dichiarare inefficace lâesito del concorso stesso per uno o piĂš posti messi a concorso.
Il prefetto approva la graduatoria e provvede alla nomina dei vincitori, secondo lâordine della graduatoria stessa e in rapporto ai comuni per i quali i candidati hanno precedentemente dichiarato di concorrere.
In caso di mancata accettazione da parte del prescelto o di cessazione dal servizio, per qualsiasi causa, entro i primi sei mesi dalla pubblicazione della graduatoria, sono nominati successivamente, secondo lâordine della graduatoria stessa, gli altri concorrenti dichiarati idonei.
Le spese del concorso sono a carico dei Comuni interessati. Il riparto delle spese è fatto con decreto del prefetto .
Art. 37
La nomina al posto di ufficiale sanitario in seguito a concorso è fatta, in via di esperimento, per un biennio, trascorso il quale, il prefetto, sentito il podestà od il presidente del consorsio interessato ed il consiglio provinciale di sanità , provvede, entro il termine massimo di sei mesi, alla nomina definitiva o alla dimissione.
Il decreto del prefetto col quale si provvede alla dimissione deve essere motivato genericamente.
Il periodo di prova è ridotto ad un anno per coloro che, alla data del bando di concorso, prestino servizio in un comune o consorzio di comuni in qualità di ufficiali sanitari con nomina definitiva.
I provvedimenti del prefetto, adottati ai sensi del presente articolo, dei precedenti artt. 34 e 35 e del quarto e quinto comma dellâart. 36, sono definitivi.
Art. 38
Lâufficiale sanitario, assunto in servizio in via di esperimento, presta dinanzi al prefetto, sotto pena di decadenza, la solenne promessa di diligenza, di segretezza e di fedeltĂ ai propri doveri.
La formula della promessa è la seguente: âPrometto che sarò fedele al Re ed ai suoi reali successori; che osserverò lealmente lo Statuto e le altre leggi dello Stato; che adempirò a tutti gli obblighi del mio ufficio con diligenza e con zelo, per il pubblico bene e nellâinteresse della amministrazione, serbando scrupolosamente il segreto di ufficio e conformando la mia condotta, anche privata, alla dignitĂ dellâimpiego. âDichiaro che non appartengo e prometto che non apparterrò ad associazioni o partiti la cui attivitĂ non si concilii coi doveri del mio ufficio. âPrometto che adempierò a tutti i miei doveri, al solo scopo del bene inseparabile del Re e della patriaâ.
Dopo ottenuta la nomina definitiva presta, sotto pena di decadenza il seguente giuramento:âGiuro che sarò fedele al Re ed ai suoi reali successori; che osserverò lealmente lo Statuto e le altre leggi dello Stato; che adempirò a tutti gli obblighi del mio ufficio con diligenza e con zelo, per il pubblico bene e nellâinteresse della amministrazione, serbando scrupolosamente il segreto di ufficio e conformando la mia condotta, anche privata, alla dignitĂ dellâimpiego. âGiuro che non appartengo e apparterrò ad associazioni o partiti, la cui attivitĂ non si concilii coi doveri del mio ufficio. Giuro che adempierò a tutti i miei doveri al solo scopo del bene inseparabile del Re e della patriaâ.
Art. 39
Gli ufficiali sanitari dipendono dal podestĂ o dal presidente del consorzio e, come ufficiali governativi, dipendono direttamente dalla autoritĂ sanitaria provinciale, della quale eseguiscono gli ordini.
Art. 40
Lâufficiale sanitario:
a) vigila sulle condizioni igieniche e sanitarie del comune o dei comuni consorziati e ne tiene informato il medico provinciale;
b) vigila sullâigiene delle scuole e degli istituti di educazione e istruzione, degli opifici e in genere di tutti gli stabilimenti ove si compie lavoro in comune, riferendone al podestĂ e al medico provinciale;
c) denuncia al podestĂ e al medico provinciale ogni trasgressione alle leggi e ai regolamenti sanitari, fermo restando, in ogni caso, lâobbligo del referto ai sensi dellâart. 365 del codice penale e dellâart. 4 del codice di procedura penale;
d) riferisce sollecitamente al podestĂ e al medico provinciale tutto ciò che, nellâinteresse della sanitĂ pubblica, possa reclamare speciali e straordinari provvedimenti;
e) assiste il podestĂ nellâesecuzione di tutti i provvedimenti sanitari ordinati sia dallâautoritĂ comunale, sia dalle autoritĂ superiori;
f) raccoglie tutti gli elementi per la relazione annuale sullo stato sanitario del comune, uniformandosi alle istruzioni del medico provinciale.
Art. 41
Gli stipendi degli ufficiali sanitari e dei medici addetti agli uffici sanitari comunali nominati in seguito a concorso, sono deliberati, tenuto conto dellâimportanza del servizio, dal Consiglio comunale. In ogni caso, gli stipendi minimi non possono essere inferiori allo stipendio degli impiegati dello Stato aventi diritto al coefficiente 271, ai sensi della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 10. Ă riconosciuto, a tutti gli effetti di carriera ed economici, il servizio prestato presso enti locali.
Contro il provvedimento del Consiglio comunale è ammesso ricorso alla Giunta provinciale amministrativa, integrata dal medico provinciale.
Art. 42
Per il rilascio dei certificati, concernenti gli accertamenti che le vigenti disposizioni demandano allâufficiale sanitario, è dovuto al comune un compenso a carico dei richiedenti, quando tali certificati sono domandati nellâesclusivo interesse privato.
Il prefetto, entro il mese di gennaio di ogni anno determina, sentiti la Giunta provinciale amministrativa e il Consiglio provinciale di sanitĂ , i casi nei quali i compensi sono dovuti, la relativa misura, nei limiti compresi tra un massimo ed un minimo fissati dallâAlto commissario per lâigiene e la sanitĂ pubblica, e le modalitĂ del versamento da parte dei privati nonchĂŠ della liquidazione .
Art. 43
Le somme riscosse dal comune per i compensi indicati nellâarticolo precedente sono riservate esclusivamente per il potenziamento degli uffici dâigiene e delle relative attrezzature, detratto il 50 per cento che è devoluto allâufficiale sanitario ed il 25 per cento al personale tecnico-sanitario che lo ha coadiuvato negli accertamenti. Se questo manchi, tale ultima somma è devoluta allâufficiale sanitario.
La quota spettante allâufficiale sanitario ed al personale tecnico-sanitario predetto non può eccedere per ciascuno di essi durante lâanno, la metĂ dellâammontare annuo dei rispettivi stipendi, esclusa dal computo degli stessi qualsiasi indennitĂ accessoria.
Le somme che eccedono la metĂ dellâammontare annuo dello stipendio dellâufficiale sanitario sono devolute al personale tecnico-sanitario che lo ha effettivamente coadiuvato negli accertamenti, fino alla concorrenza del limite massimo di cui al comma precedente. Le eventuali ulteriori eccedenze sono incamerate dal comune per gli scopi di cui al primo comma.
Il limite del 50 per cento dello stipendio di cui ai commi precedenti, ferma la quota del 25 per cento spettante al comune, non si applica ai compensi dovuti per i certificati relativi alle seguenti prestazioni: visite mediche a richiesta di privati, escluse le visite per il rilascio ed il rinnovo ai lavoratori dellâindustria e del commercio del libretto sanitario; accertamenti e pareri richiesti da privati, non prescritti da disposizioni di legge e di regolamento; vaccinazioni profilattiche a domicilio o fuori orario di servizio; accertamenti sulla usabilitĂ di tombe private; iniezioni conservative e condizionamenti di salme.
La ripartizione tra lâufficiale sanitario ed il personale tecnico-sanitario, che lo ha coadiuvato nelle prestazioni, di tali proventi esenti dal limite del 50 per cento dello stipendio, è fissata nel modo seguente:
â comuni o consorzi fino al 20.000 abitanti: 90 per cento allâufficiale sanitario e 10 per cento ai collaboratori;
â comuni o consorzi fino al 20.001 a 30.000 abitanti: 80 per cento allâufficiale sanitario e 20 per cento ai collaboratori;
â comuni o consorzi fino al 30.001 a 50.000 abitanti: 70 per cento allâufficiale sanitario e 30 per cento ai collaboratori;
â comuni o consorzi fino al 50.001 a 150.000 abitanti: 60 per cento allâufficiale sanitario e 40 per cento ai collaboratori;
â comuni o consorzi fino al 150.001 a 200.000 abitanti: 50 per cento allâufficiale sanitario e 50 per cento ai collaboratori;
â comuni o consorzi fino al 200.001 a 300.000 abitanti: 40 per cento allâufficiale sanitario e 60 per cento ai collaboratori;
â comuni o consorzi fino al 300.001 a 500.000 abitanti: 37 per cento allâufficiale sanitario e 63 per cento ai collaboratori;
â comuni o consorzi fino al 500.001 a 1.000.000 abitanti: 35 per cento allâufficiale sanitario e 65 per cento ai collaboratori;
â comuni o consorzi fino al 1.000.001 a 1.500.000 abitanti: 30 per cento allâufficiale sanitario e 70 per cento ai collaboratori;
â comuni o consorzi fino al 1.500.001 a 2.000.000 abitanti: 20 per cento allâufficiale sanitario e 80 per cento ai collaboratori;
â comuni o consorzi oltre i 2.000.000 di abitanti: 15 per cento allâufficiale sanitario e 85 per cento ai collaboratori.
Nei casi in cui non esista personale collaboratore la quota ad esso attribuibile spetta allâufficiale sanitario.
La ripartizione nellâambito dei collaboratori sarĂ fatta dal comune o consorzio su proposta dellâufficiale sanitario, sentiti i sindacati di categoria.
Art. 44
Le sanzioni disciplinari che possono essere inflitte agli ufficiali sanitari sono:
a) la censura;
b) la riduzione dello stipendio nella misura non superiore ad un quinto e per la durata massima di mesi sei;
c) la sospensione dal grado con privazione dello stipendio per la durata da uno a sei mesi;
d) la revoca;
e) la destituzione.
Le sanzioni disciplinari sono applicate dal prefetto; la censura può essere anche applicata dal podestà o dal presidente del consorzio.
Art. 45
Le sanzioni disciplinari sono inflitte con provvedimento motivato previa contestazione degli addebiti allâinteressato, è concessione di un termine di almeno dieci giorni per le discolpe.
Quando il prefetto ritiene di applicare una sanzione disciplinare, superiore alla sospensione dal grado con privazione dello stipendio per un mese, deve essere sentito il consiglio provinciale di sanitĂ , dinanzi al quale lâufficiale sanitario incolpato può esporre verbalmente le proprie discolpe.
Art. 46
In caso di urgenza o quando la gravitĂ dei fatti lo esiga, lâufficiale sanitario può essere sospeso dallâufficio; deve essere immediatamente sospeso dalla data del mandato di cattura, quando sia sottoposto a giudizio per qualsiasi delitto.
La sospensione è applicata dal prefetto. Essa ha carattere cautelativo ed importa la temporanea sospensione dal grado e la privazione dei relativi emolumenti. Alla moglie o ai figli minorenni del sospeso può essere però concesso un assegno alimentare, in misura non superiore ad un terzo dello stipendio.
Se il procedimento penale ha termine con ordinanza o sentenza definitiva, che escluda lâesistenza del fatto imputato o, pur ammettendolo escluda che lâincolpato vi abbia preso parte, la sospensione è revocata ed egli riacquista il diritto agli emolumenti non percepiti, dedotto quanto sia stato corrisposto a titolo di assegno alimentare.
Nel caso di procedimento disciplinare, se gli sia inflitta una sanzione minore ovvero il periodo della sospensione dal grado con privazione dello stipendio sia inferiore alla sospensione sofferta, debbono essere restituiti in tutto o in parte, secondo i casi, gli stipendi non percepiti, dedotto quanto sia stato corrisposto a titolo di assegno alimentare.
La revoca della sospensione fa riacquistare lâanzianitĂ perduta.
Allâinfuori dei casi elencati nel terzo comma, lâordinanza o la sentenza non osta allâeventuale procedimento disciplinare e, qualora questo porti alla sospensione dal grado con privazione dello stipendio, deve essere scomputato il periodo di sospensione sofferto.
Lâufficiale sanitario condannato con sentenza passata in giudicato a pena restrittiva della libertĂ personale, quando non sia il caso di applicare nei suoi riguardi la revoca o la destituzione, è sospeso dal grado con privazione dello stipendio durante il periodo di espiazione della pena.
Art. 47
Lâufficiale sanitario è collocato a riposo, con decreto del prefetto, quando ha compiuto i sessantacinque anni di etĂ .
Può, inoltre, essere dispensato o collocato a riposo, con decreto motivato del prefetto, sentito il consiglio provinciale di sanitĂ , per inabilitĂ fisica, incapacitĂ professionale, soppressione di posto o quando ciò sia necessario nellâinteresse del servizio. In tali casi allâufficiale sanitario, proposto per la dispensa o il collocamento a riposo, è assegnato un termine per presentare le sue eventuali deduzioni.
Sui ricorsi contro i provvedimenti adottati ai sensi del comma precedente il ministro per lâinterno decide sentito il consiglio superiore di sanitĂ .
Art. 48
Lâufficiale sanitario è dichiarato di ufficio dimissionario:
a) quando perda la cittadinanza;
b) quando, senza giustificato motivo, non assuma o non riassuma servizio entro il termine prefissogli, ovvero si assenti arbitrariamente dallâufficio per un periodo superiore a dieci giorni.
Ă, inoltre, dichiarato dimissionario, senza pregiudizio dellâazione penale, quando volontariamente abbandoni lâufficio o presti lâopera propria in modo da interrompere o turbare la continuitĂ e la regolaritĂ del servizio, ovvero si faccia istigatore di tali atti presso altri impiegati del comune.
Tuttavia il prefetto, considerate le condizioni individuali e le personali responsabilitĂ , nel caso preveduto nel precedente comma, può applicare invece la sospensione dal grado con privazione dello stipendio o la revoca dallâimpiego.
In ogni caso indipendentemente da quanto è disposto nei comma precedenti, lâufficiale sanitario, che si trovi nelle condizioni predette, è sospeso dallo stipendio per la durata delle infrazioni ai suoi doveri di ufficio, previo accertamento della infrazione stessa da parte del podestĂ o del medico provinciale.
Art. 49
Le dimissioni volontarie dellâufficiale sanitario devono essere presentate per iscritto al podestĂ o al presidente del consorzio, che le rimette subito, col proprio parere motivato, al prefetto.
Le dimissioni non hanno effetto se non sono accettate dal prefetto.
Lâufficiale sanitario dimissionario non può abbandonare lâufficio e non è svincolato dai doveri ad esso inerenti finchè non gli sia partecipata lâaccettazione delle dimissioni.
Lâaccettazione può essere rifiutata o ritardata per gravi motivi di servizio o quando lâufficiale sanitario si trovi sottoposto a procedimento disciplinare.
Art. 50
Lâufficiale sanitario che, per manifestazioni compiute in ufficio o fuori di ufficio non dia piena garanzia di fedele adempimento dei propri doveri o si ponga in condizioni di incompatibilitĂ con le generali direttive politiche del governo, può essere dispensato dallâimpiego.
Allâinteressato deve essere assegnato un termine per la presentazione delle sue discolpe.
La dispensa è pronunciata dal prefetto con provvedimento definitivo.
Art. 51
Il posto dellâufficiale sanitario, dimesso per fine del periodo di esperimento, licenziato, dispensato dal servizio o dichiarato dimissionario dâufficio, non può essere coperto, fuorchĂŠ in via provvisoria, fino a quando non sia intervenuta una decisione definitiva sui ricorsi proposti contro il provvedimento adottato, ovvero non siano decorsi i termini per la produzione dei detti ricorsi.
Art. 52
Contro i provvedimenti, relativi al rapporto di impiego degli ufficiali sanitari, è ammesso ricorso per legittimità al consiglio di Stato in sede giurisdizionale o in via straordinaria al Re.
Art. 53
Si applicano agli ufficiali sanitari le disposizioni stabilite per i sanitari condotti negli artt. 79, 80 e 81, relativamente al pagamento degli stipendi ed alla iscrizione alla cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari.
Art. 54
La nomina delle Commissioni giudicatrici dei concorsi del personale medico addetto agli uffici sanitari comunali previsti nel secondo comma dellâart. 3 del presente testo unico, è di competenza dellâAmministrazione comunale .
La promessa solenne e il giuramento del personale immesso in servizio sono prestati dinanzi al sindaco .
Il potere di nominare, dimettere per fine del periodo di esperimento, disporre la cessazione dal servizio e infliggere le punizioni disciplinari compete al podestĂ , salva lâapplicazione dellâart. 50 che spetta al prefetto.
Per tale personale funziona la commissione di disciplina stabilita, per i sanitari condotti, nellâart. 74 e, nei suoi confronti, non è applicabile la dispensa o il collocamento a riposo nellâinteresse del servizio preveduti nel secondo comma dellâart. 47.
Nei riguardi del predetto personale resta ferma la competenza della giuria provinciale amministrativa in sede giurisdizionale.
In quanto compatibili con le norme del presente articolo, al personale suddetto sono applicabili le disposizioni stabilite nella presente sezione per gli ufficiali sanitari .
Sezione II
DELLâASSISTENZA MEDICO-CHIRURGICA E OSTETRICA.
Art. 55
Lâassistenza medico-chirurgica nel territorio del comune, dove non risiedono medici e levatrici liberi esercenti, è fatta da almeno un medico-chirurgo condotto e da una levatrice condotta, residenti nel comune e da esso stipendiati, con lâobbligo della cura gratuita dei poveri.
Dove risiedono piĂš medici e piĂš levatrici, il comune stipendia uno o piĂš medici-chirurghi, una o piĂš levatrici, secondo lâimportanza della popolazione, per la assistenza dei poveri.
I comuni hanno lâobbligo di procedere alla compilazione di uno speciale elenco degli aventi diritto alla assistenza medico-chirurgica ed ostetrica gratuita. Agli iscritti nellâelenco predetto i comuni sono tenuti a somministrare gratuitamente anche i medicinali loro occorrenti.
Dove esistono opere pie od altre fondazioni che provvedono in tutto o in parte allâassistenza gratuita dei poveri ed alla somministrazione gratuita dei medicinali, i comuni sono soltanto obbligati a completarla.
Art. 56
I medici condotti hanno lâobbligo di cooperare alla esecuzione dei provvedimenti di igiene e di profilassi che siano ordinati dalla autoritĂ sanitaria comunale e dalle autoritĂ superiori; nellâambito della rispettiva condotta debbono disimpegnare il servizio antimalarico e quello di vaccinazione, anche se i regolamenti comunali non ne facciano espresso obbligo.
Art. 57
Il prefetto ha facoltĂ di provvedere al servizio di assistenza medico-chirurgica nei comuni, nei quali non possa essere altrimenti assicurato, incaricandone, per il tempo strettamente necessario, uno o piĂš medici-chirurghi condotti o liberi esercenti inscritti nellâalbo dei sanitari della provincia.
Il decreto del prefetto contiene lâindicazione del compenso che il comune interessato deve corrispondere al medico-chirurgo prescelto; se questi fissa la residenza nel comune, il compenso non può essere inferiore allo stipendio assegnato al medico condotto che egli sostituisce.
Il provvedimento del prefetto è definitivo.
Lâassunzione dellâincarico è obbligatoria.
Il contravventore è punito con lâarresto fino a sei mesi e con lâammenda da lire 100.000 a 1.000.000 .
Ai detti sanitari e alle loro famiglie si applicano, inoltre, nei casi indicati nellâart. 256, le disposizioni prevedute nellâultimo comma dellâarticolo stesso.
Art. 58
Nei comuni nei quali il servizio di condotta medico-chirurgica per i poveri è disimpegnato a spese di istituzioni pubbliche e di assistenza e beneficenza con personale nominato e stipendiato da queste, i medici, che sono addetti al servizio stesso, hanno diritto alla stabilitĂ dellâufficio e dello stipendio, nei termini preveduti negli artt. 67 e 70.
Essi sono nominati nei modi e con le norme prescritte negli artt. 68 e seguenti per i medici condotti comunali; per quanto riguarda la conferma in servizio o la dimisisone per fine del periodo di prova si applicano le disposizioni dellâart. 71 e, nel caso di punizione disciplinare, hanno diritto di ricorrere alla giunta provinciale amministrativa.
Il diritto alla stabilitĂ dellâufficio e dello stipendio è mantenuto anche nel caso che il servizio disimpegnato dallâistituzione di pubblica beneficenza sia avocato al comune.
Al personale, di cui al presente articolo, possono essere applicate dal prefetto sanzioni disciplinari nei casi e col procedimento stabilito nellâart. 74.
Sezione III
DELLâASSISTENZA E VIGILANZA VETERINARIA.
Art. 59
I comuni, nei quali esistono notevoli quantitĂ di bestiame e dove lâindustria zootecnica ha speciale importanza, e quelli dove si tengono frequenti mercati e fiere di bestiame, possono essere obbligati con decreto del prefetto ad istituire una condotta veterinaria.
I Comuni hanno lâobbligo di compilare annualmente, secondo le norme del regolamento del servizio veterinario di cui al successivo art. 346, lâelenco dei possessori di bestiame che hanno diritto allâassistenza zooiatrica gratuita da parte dei veterinari condotti .
Nellâelenco sono inclusi in ogni caso tutti i possessori di bestiame iscritti in quello degli aventi diritto allâassistenza medico-chirurgica ed ostetrica gratuita .
Art. 60
Il prefetto ha facoltĂ di provvedere al servizio di assistenza e vigilanza veterinaria nei comuni, nei quali non possa essere altrimenti assicurato, con le norme di cui allâart. 57 incaricandone, per il tempo strettamente necessario, uno o piĂš veterinari, liberi esercenti, inscritti nellâalbo dei sanitari della provincia.
Art. 61
Per il rilascio dei certificati, concernenti gli accertamento che le vigenti disposizioni demandano al veterinario condotto è dovuto al comune un compenso a carico dei richiedenti, quando tali certificati sono domandati nellâesclusivo interesse privato.
Il prefetto entro il mese di gennaio di ogni anno, determina, sentiti la Giunta provinciale amministrativa e il Consiglio provinciale di sanitĂ , i casi nei quali i compensi sono dovuti, la relativa misura, nei limiti compresi tra un massimo ed un minimo fissato dallâAlto Commissariato per lâigiene e la sanitĂ pubblica e le modalitĂ del versamento da parte dei privati nonchĂŠ della liquidazione .
Art. 62
Le somme riscosse dal comune, per i compensi indicati nellâarticolo precedente, sono destinate al miglioramento dei servizi igienici comunali, detratto il cinquanta per cento che è devoluto al veterinario condotto ed il venticinque per cento al personale tecnico che lo ha coadiuvato negli accertamenti. Se questo manchi, tale ultima somma è devoluta al veterinario condotto.
La quota spettante al veterinario condotto ed al personale tecnico predetto non può eccedere, durante lâanno, per ciascuno di essi, la metĂ dellâammontare annuo dei rispettivi stipendi, esclusa dal computo qualsiasi indennitĂ accessoria.
Il limite del cinquanta per cento dello stesso stipendio di cui al comma precedente, ferma la ritenuta del venticinque per cento a favore del comune, non si applica ai compensi per le certificazioni rese sia fuori dellâorario stabilito sia a domicilio sia negli stabilimenti dei privati .
Sezione IV
DEI CONSORZI SANITARI.
Art. 63
I comuni, che per le loro condizioni economiche e per il numero esiguo di abitanti non sono in grado di provvedersi di un proprio medico-chirurgo o di una levatrice, quando concorrano anche speciali condizioni topografiche favorevoli, possono essere autorizzati dal prefetto, in deroga a quanto è prescritto nellâart. 55, ad unirsi in consorzio con altri comuni contermini per assicurare in tal modo il servizio di assistenza medico-chirurgica ed ostetrica.
Per quanto riguarda il servizio veterinario, i comuni, che si trovano nelle condizioni prevedute nellâart. 59 e non sono in grado di provvedere isolatamente, sono obbligati ad unirsi in consorzio per assicurare il servizio stesso.
Art. 64
Nel caso di modificazione nella costituzione di una condotta consorziale, il titolare che abbia acquistato la stabilitĂ ha diritto a conservare il posto; nel caso di scioglimento ha diritto a scegliere una delle condotte che verranno costituite per i comuni giĂ consorziati.
Quando si verifichi lâunione in consorzio di piĂš condotte, il posto di sanitario è attribuito mediante concorso per titoli fra i sanitari delle condotte medesime che avevano giĂ conseguito la stabilitĂ . Resta salvo, per i sanitari che non siano riusciti vincitori, il diritto alla nomina nel caso di cessazione dal servizio da parte del prescelto entro il termine di un anno dalla pubblicazione della graduatoria del concorso; ovvero, se non abbiano, entro lo stesso termine, ottenuta la nomina presso altra condotta, il diritto alla liquidazione di una indennitĂ una volta tanto, pari a tante mensilitĂ di stipendio quanti sono gli anni del servizio prestato nella condotta della quale furono titolari, con un minimo di sei mensilitĂ .
I sanitari che, per effetto delle disposizioni del comma precedente, vengono a rimanere privati del posto, hanno diritto, durante il periodo di cinque anni dalla data di cessazione dal servizio, di adire ai concorsi per condotte sanitarie con dispensa dai limiti di etĂ .
Nei casi preveduti nei primi due comma del presente articolo il sanitario conserva, a tutti gli effetti, la sua anzianitĂ di servizio.
Le disposizioni contenute nei precedenti comma si applicano anche ai consorzi per posti di ufficiale sanitario.
Art. 65
La costituzione, lâorganizzazione e la cessazione dei consorzi sanitari, volontari ed obbligatori, il funzionamento di essi, la tutela e la vigilanza governativa sono regolati dalle norme, sancite nella legge comunale e provinciale, per i consorzi pubblici in genere.
Sezione V
DISPOSIZIONI COMUNI AI SANITARI CONDOTTI.
Art. 66
Uno speciale regolamento per ciascun comune o consorzio, deliberato dal Consiglio comunale o dal consorzio ed approvato dalla Giunta provinciale amministrativa, integrata dal medico provinciale o dal veterinario provinciale, previo parere del Consiglio provinciale di sanitĂ , stabilisce il numero delle condotte mediche, veterinarie ed ostetriche e provvede allo stato giuridico e al trattamento economico del personale sanitario secondo quanto disposto per i dipendenti del Comune, sempre che non sia provveduto diversamente dal presente testo unico e dai regolamenti per la sua esecuzione.
Art. 67
Il Consiglio comunale fissa gli stipendi dei sanitari condotti, distribuendo le condotte in speciali categorie, secondo le norme che saranno fissate dal Ministero della sanitĂ con regolamento da emanare entro sei mesi dalla entrata in vigore della legge. In ogni caso gli stipendi minimi non possono essere inferiori, per i medici ed i veterinari condotti, allo stipendio degli impiegati dello Stato aventi diritto al coefficiente 271 ai sensi della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, e per le ostetriche condotte a quello degli impiegati dello Stato aventi diritto al coefficiente 180 ai sensi della predetta tabella. Ă riconosciuto, a tutti gli effetti di carriera ed economici, il servizio prestato presso altri enti locali.
Contro il provvedimento del Consiglio comunale è ammesso ricorso alla Giunta provinciale amministrativa, integrata dal medico provinciale e dal veterinario provinciale.
Art. 68
La nomina dei sanitari condotti, stipendiati dal comune o da un consorzio di comuni, è fatta dal podestà , o dalla rappresentanza consorziale in seguito a pubblico concorso.
Sono ammessi al concorso coloro che sono muniti del titolo di studio prescritto e sono abilitati allâesercizio della relativa professione, purchĂŠ non abbiano oltrepassato i trentadue anni di etĂ .
Indipendentemente dai limiti predetti sono ammessi al concorso i sanitari condotti che alla data del bando prestano servizio con nomina divenuta definitiva.
Il prefetto indice ogni anno il concorso per il numero complessivo dei posti vacanti nella provincia.
Art. 69
Il prefetto nomina le Commissioni giudicatrici dei concorsi.
Il concorso può essere indetto per singoli Comuni quando si tratti di Comuni capoluoghi di provincia o sedi di importanti industrie, o di Comuni dichiarati stazioni di cura, soggiorno e turismo, o di Comuni che dimostrino di trovarsi in condizioni finanziarie tali da poter sostenere, senza notevole aggravio, la spesa per il concorso.
La graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei è approvata e pubblicata dal prefetto, il quale, in relazione allâordine della graduatoria stessa ed alle sedi per le quali i candidati hanno precedentemente dichiarato di concorrere comunica i nomi dei vincitori al sindaco e alla rappresentanza consorziale, per la nomina.
Ai concorsi previsti nel presente articolo si applicano le disposizioni del secondo, terzo, quindo e sesto comma dellâart. 36 del presente testo unico.
I provvedimenti del prefetto adottati ai sensi del presente e del precedente articolo, sono definitivi, salvo per quanto riguarda il riparto delle spese del concorso.
Art. 70
Il sanitario condotto allâatto della assunzione in servizio, presta la promessa solenne di fedeltĂ e, dopo conseguita la stabilitĂ , il giuramento, preveduti nellâart. 38.
Egli acquista diritto alla stabilitĂ dellâufficio e dello stipendio dopo due anni di prova in un medesimo comune o consorzio di comuni.
Il servizio interinale seguito, senza interruzione, dalla nomina regolare in base a concorso, è computato agli effetti del biennio di prova.
Il periodo di prova è ridotto a un anno per coloro che alla data del bando di concorso prestino servizio in un comune o consorzio di comuni in qualità di sanitari condotti con nomina definitiva.
Art. 71
La dimissione del sanitario condotto per fine del periodo di esperimento deve essere disposta con deliberazione, adottata dal podestĂ o dal presidente del consorzio, non piĂš di sei mesi e non meno di tre mesi prima della scadenza del periodo suddetto. La deliberazione deve essere motivata genericamente.
Contro la deliberazione è ammesso ricorso per legittimità al consiglio di Stato, o ricorso straordinario al Re.
Art. 72
Il sanitario condotto, dimesso durante il periodo di esperimento e poi riassunto in servizio nello stesso comune o consorzio di comuni, con o senza interruzione, congiunge al nuovo il precedente servizio agli effetti del compimento del periodo di prova.
Art. 73
Nel caso di unificazione di due o piÚ condotte dello stesso comune, il posto di sanitario nella nuova condotta è attribuito, mediante concorso per titoli fra i sanitari delle condotte medesime che abbiano conseguito la stabilità .
Quando una condotta venga suddivisa, il sanitario che abbia acquistato la stabilitĂ ha diritto di scegliere una delle nuove condotte.
Nei casi preveduti nei precedenti comma si applicano, inoltre, le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma dellâart. 64.
Art. 74
Ai sanitari condotti possono essere inflitte le sanzioni disciplinari stabilite nellâart. 44.
Esse sono inflitte dal podestĂ o dal presidente del consorzio con provvedimento motivato, previa contestazione degli addebiti allâinteressato e concessione di un termine di almeno dieci giorni per le discolpe.
Quando si ritenga di applicare una sanzione disciplinare, superiore alla sospensione dal grado con privazione dello stipendio per un mese, deve essere sentita la commissione di disciplina per i sanitari condotti, composta del vice-prefetto, presidente, del medico provinciale o del veterinario provinciale nel caso che lâincolpato sia un veterinario, di un componente del consiglio provinciale di sanitĂ designato dal prefetto, di un rappresentante nominato dal podestĂ o dalla rappresentanza consorziale e di un rappresentante designato dalla rispettiva associazione sindacale, giuridicamente riconosciuta, competente per territorio.
Le disposizioni, prevedute nella legge comunale e provinciale, relative alla sospensione cautelare degli impiegati dei comuni, si applicano anche ai sanitari condotti.
Art. 75
Qualora gli organi competenti dellâamministrazione comunale, provinciale o consorziale non applichino le sanzioni disciplinari a carico dei sanitari condotti, il prefetto invita gli organi stessi a provvedere entro un congruo termine, decorso il quale, provvede dâufficio con le modalitĂ prescritte per i procedimenti disciplinari.
Ove il prefetto ritenga di dover applicare una sanzione piĂš grave di quella della riduzione dello stipendio, promuove il parere della commissione di disciplina.
Quando ricorrano gravi motivi, il prefetto ha sempre facoltĂ di sospendere immediatamente dal grado con privazione dello stipendio il sanitario condotto, salvo lâulteriore corso della procedura disciplinare.
Contro il provvedimento di sospensione superiore a tre mesi o di revoca o di destituzione è ammesso ricorso, anche per il merito, al consiglio di Stato in sede giurisdizionale e contro ogni altro provvedimento del prefetto è ammesso ricorso, soltanto per legittimità , al consiglio stesso.
Art. 76
Il sanitario condotto è collocato a riposo quando ha compiuto sessantacinque anni di età .
Può inoltre essere dispensato o collocato a riposo per inabilità fisica, incapacità professionale o soppressione di posto. In tali casi al sanitario condotto, proposto per la dispensa o il collocamento a riposo, è assegnato un termine per presentare le sue eventuali deduzioni.
Il provvedimento adottato ai sensi del precedente comma deve essere motivato e preceduto dal parere del consiglio provinciale di sanitĂ .
Le disposizioni contenute negli artt. 48, 49, 50 e 51 si applicano anche ai sanitari condotti ed i provvedimenti relativi, salvo quello preveduto nellâart. 50, sono di competenza del podestĂ o della rappresentanza consorziale.
Art. 77
Il consiglio di Stato, nelle controversie riguardanti i sanitari condotti, può, quando lo ritenga necessario, chiedere che sia sentito prima della decisione il parere del consiglio superiore di sanità .
Art. 78
Lâufficio di sanitario condotto è incompatibile con la professione di commerciante, nonchĂŠ con ogni altra occupazione che, a giudizio dellâamministrazione comunale o consorziale, non sia ritenuta conciliabile con lâosservanza dei doveri dellâufficio o col decoro di esso.
Art. 79
Gli stipendi dei sanitari condotti sono pagati a rate mensili posticipate.
Quando il pagamento non segua alla scadenza, gli interessati possono rivolgersi al prefetto il quale promuove, quando ne sia il caso i provvedimenti dâufficio della giunta provinciale amministrativa.
Verificandosi nel corso dellâanno un secondo ritardo, la giunta provinciale amministrativa, udito il comune, può deliberare che anche le ulteriori rate da scadere nellâanno siano soddisfatte direttamente dallâesattore.
Art. 80
Lâesattore delle imposte dirette, sia o non sia anche tesoriere comunale, ha lâobbligo di soddisfare, nonostante la mancanza di fondi di cassa, gli ordini di diritto di percepire a carico del comune interesse legale dalla data del pagamento e di rivalersi di siffatta anticipazione e dei relativi interessi sulle prime riscossioni di sovrimposte di tasse e di entrate comunali, successive al pagamento delle somme anticipate.
Lâobbligo predetto è subordinato alla condizione che le anticipazioni fatte e quelle che si chiedono non superino complessivamente lâimporto totale dei proventi comunali riscossi e da riscuotere entro lo stesso anno solare in base ai ruoli e alle liste di carico giĂ consegnati allâesattore.
Nel caso in cui lâesattore non rivesta la carica di tesoriere comunale, lâobbligo dellâanticipazione degli stipendi deve ritenersi subordinato alla presentazione da parte degli interessati di apposita dichiarazione, firmata dal podestĂ e dal tesoriere, comprovante la mancanza di danaro nelle casse di questâultimo e contenente lâinvito allâesattore di eseguire lâanticipazione.
Lâesattore, che ritardi lâesecuzione dellâordine di pagamento emesso a favore dei sanitari condotti, è soggetto alle sanzioni prevedute nelle leggi, regolamenti e capitoli normali sulla riscossione delle imposte dirette.
Lâammontare delle indennitĂ di mora è però devoluto a beneficio della cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari.
Art. 81
Si applicano ai medici e ai veterinari condotti le disposizioni relative alla iscrizione alla cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari.
Alle levatrici condotte si applicano le disposizioni stabilite per la cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali.
Capo VIII
DEI SERVIZI DI ASSISTENZA E PROFILASSI DEMANDATI ALLA PROVINCIA.
Art. 82
Lâamministrazione provinciale provvede allâimpianto e allâesercizio del laboratorio di igiene e di profilassi nel capoluogo della provincia.
Il laboratorio può avere una o piĂš sezioni distaccate nei comuni della provincia, quando il prefetto, sentito il consiglio provinciale di sanitĂ e la giunta provinciale amministrativa, ne riconosca la necessitĂ , tenuto conto delle particolari caratteristiche della popolazione, dellâimportanza industriale e commerciale dei comuni stessi e delle esigenze del servizio di vigilanza igienica.
Le spese di impianto e di esercizio del laboratorio provinciale e delle eventuali sezioni distaccate sono, per un terzo, a carico della provincia e, per due terzi, ripartite fra i comuni in ragione della popolazione.
Art. 83
Il laboratorio provinciale è costituito di due reparti: lâuno medico-micrografico con annesso servizio di accertamento diagnostico per le malattie infettive e sociali; lâaltro chimico.
Al laboratorio sono addetti vigili sanitari per le disinfezioni e per la vigilanza igienica in rapporto ai bisogni dei comuni della provincia.
Al laboratorio sovraintende il medico provinciale, il quale ne vigila e controlla il regolare funzionamento, determina lâimpiego del personale e le particolari indagini che debbono eseguirsi, coordina e indirizza le attivitĂ dei due reparti.
Gli ufficiali sanitari si avvalgono del laboratorio provinciale per lâesercizio della vigilanza igienica e della profilassi, secondo le istruzioni che sono impartite dal medico provinciale.
Art. 84
Il rettorato provinciale delibera il regolamento e la pianta organica del personale addetto ai reparti che costituiscono il laboratorio provinciale.
Ciascun reparto deve avere un direttore, uno o piĂš coadiutori, uno o piĂš assistenti.
Gli assistenti sono nominati dal preside in seguito a pubblico concorso.
Il direttore ed i coadiutori sono nominati dal rettorato provinciale per promozione in seguito a concorso interno; il primo, fra i coadiutori, gli altri fra gli assistenti del reparto. Se non può farsi luogo alla promozione o per mancanza di personale aspirante o per giudizio sfavorevole della commissione giudicatrice del concorso interno, anche le nomine per detti posti hanno luogo per pubblico concorso.
Art. 85
La nomina delle Commissioni giudicatrici dei concorsi pubblici per il personale dei laboratori provinciali e lâapprovazione della relativa graduatoria spetta allâAmministrazione provinciale .
In quanto compatibili, restano applicabili le norme stabilite dallâart. 36 .
Possono partecipare ad essi, secondo le rispettive specialitĂ , coloro che sono muniti della laurea in medicina e chirurgia o della laurea in chimica o in chimica e farmacia e sono abilitati allâesercizio della professione, purchĂŠ non abbiano oltrepassato i trentadue anni dâetĂ .
Indipendentemente dai limiti predetti, possono essere ammessi ai concorsi:
1° gli aiuti e gli assistenti delle facoltà di medicina e chirurgia, ovvero di chimica o di chimica e farmacia presso le università e gli istituti di istruzione superiore;
2° coloro che alla data del bando di concorso prestino servizio presso laboratori di igiene e profilassi dipendenti dallo Stato o da altri enti pubblici, a seguito di regolare nomina conseguita per effetto di pubblico concorso.
Art. 86
Il personale tecnico dei laboratori, allâatto dellâassunzione in servizio presta la promessa solenne di fedeltĂ , e, dopo aver conseguito la stabilitĂ , il giuramento dinanzi al presidente della Giunta provinciale .
Detto personale acquista diritto alla stabilitĂ dellâufficio e dello stipendio dopo due anni di prova.
Il periodo di prova è ridotto ad un anno per coloro che alla data del bando di concorso prestino servizio con mansioni pari a quelle del nuovo impiego e grado e con nomina definitiva presso altro laboratorio comunale, provinciale o di Stato.
Art. 87
Le funzioni di direttore, di coadiutore e di assistente dei laboratori sono incompatibili con quelle di ufficiale sanitario e di sanitario condotto.
Al detto personale è, inoltre, vietato:
a) di applicarsi, direttamente od indirettamente, per proprio od altrui conto, a qualsiasi commercio o industria soggetti a vigilanza igienica;
b) di attendere, direttamente o indirettamente, per proprio o altrui conto, al funzionamento ed alla gestione di laboratori di analisi chimiche e batteriologiche e di eseguire, nel laboratorio al quale è addetto, per proprio conto, analisi e ricerche di interesse privato;
c) di comunicare i risultati o le conclusioni delle analisi e perizie a persone estranee.
Art. 88
Per le indagini di interesse privato eseguite nel laboratorio provinciale, è dovuto alla provincia un compenso a carico dei richiedenti.
Le indagini predette sono espletate dai laboratori compatibilmente con le esigenze del servizio di istituto .
Il prefetto entro il mese di gennaio di ogni anno, determina, su proposta dellâAmministrazione provinciale, sentito il Consiglio provinciale di sanitĂ , i casi in cui i compensi sono dovuti, la relativa misura, nei limiti compresi tra un massimo ed un minimo fissati dallâAlto Commissario per lâigiene e la sanitĂ pubblica, e le modalitĂ del versamento da parte dei privati nonchĂŠ della liquidazione .
La riscossione è fatta a mezzo di marche segnatasse.
Art. 89
Le somme riscosse dalla provincia, per i compensi indicati nellâarticolo precedente, sono destinate a vantaggio della gestione del laboratorio, detratto il cinquanta per cento che è devoluto a favore del personale addetto al laboratorio.
La quota spettante a ciascun funzionario del laboratorio non può eccedere, durante lâanno, la metĂ dellâammontare annuo dello stipendio, esclusa dal computo dello stipendio qualsiasi indennitĂ accessoria.
Art. 90
Si applicano al personale tecnico dei lavoratori provinciali le disposizioni degli artt. 74, 75 e 76.
Salvo il provvedimento del prefetto, ai termini dellâart. 50 del presente testo unico, tutti gli altri provvedimenti spettano ai competenti organi dellâamministrazione provinciale.
La commissione di disciplina per detto personale è composta dal viceprefetto, presidente, di due membri del consiglio provinciale di sanitĂ designati dal prefetto, di un altro membro nominato dal preside della provincia e di un rappresentante designato dallâassociazione sindacale giuridicamente riconosciuta, competente per territorio.
Si applicano pure al personale dei laboratori provinciali le disposizioni prevedute, per i sanitari condotti, negli artt. 79 e 81, relativamente al pagamento degli stipendi e alla iscrizione alla cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, per il personale addetto al reparto medico-micrografico, e alla cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali, per il personale addetto al reparto di chimica.
Art. 91
I vigili sanitari provinciali sono assunti in seguito a pubblico concorso, indetto dal preside della provincia.
La nomina è fatta dal preside stesso ed è approvata con decreto del prefetto.
Essi:
a) vigilano sulle condizioni igieniche del suolo, degli aggregati urbani e rurali e delle abitazioni, sulla salubritĂ delle bevande e delle sostanze alimentari, sui mercati e sui pubblici esercizi;
b) compiono, alla dipendenza dellâufficiale sanitario, le ispezioni che vengono disposte dal medico provinciale o dal direttore di reparto del laboratorio provinciale e riferiscono agli stessi sui risultati degli accertamenti, sulle contestazioni fatte e sui provvedimenti attuati;
c) vigilano sullâesecuzione delle misure disposte per la profilassi delle malattie infettive;
d) esercitano tutte le altre attribuzioni di vigilanza igienica sanitaria che sono prescritte dalle leggi.
Per lâesercizio di tali funzioni di vigilanza sono attribuite ai vigili sanitari le facoltĂ spettanti per legge ai vigili comunali.
Essi non possono entrare in funzione se non dopo aver prestato giuramento dinanzi al pretore.
Art. 92
Le province hanno facoltĂ di integrare i servizi sanitari comunali dâigiene e profilassi, istituendo o sussidiando condotte sanitarie, dispensari specializzati e altre forme di provvidenze per la prevenzione e la cura delle malattie sociali.
Se particolari condizioni sanitarie della provincia lo esigano, in caso di malattie infettive e diffusive endemiche, il prefetto, sentiti il consiglio provinciale di sanitĂ e la giunta provinciale amministrativa può, con suo decreto, stabilire lâobbligo della provincia di provvedere ai servizi integrativi indicati nel comma precedente, se e in quanto i comuni o altre istituzioni pubbliche non provvedano.
Nei casi preveduti nel precedente comma, le spese occorrenti, quando non venga diversamente disposto con leggi speciali, vanno per un terzo a carico della provincia e per due terzi a carico dei comuni interessati in ragione della popolazione di ciascuno di essi. Tuttavia il prefetto può esonerare dal contributo i comuni che, per le loro condizioni finanziarie non sono in grado di sostenere le relative spese. La quota di contributo dovuta dai comuni esonerati è posta a carico della provincia.
Il decreto indica la qualitĂ dei servizi sanitari integrativi, i comuni a vantaggio dei quali debbono essere adottati e comuni eventualmente esonerati dal contributo.
Sui ricorsi prodotti contro il provvedimento del prefetto il ministro per lâinterno decide sentiti il consiglio superiore di sanitĂ e il consiglio di Stato.
Art. 93
Le province hanno facoltĂ di provvedere allâimpianto e allâesercizio di istituti per isolamento e per disinfezione.
Se i comuni, sia per le loro condizioni finanziarie, sia per altre circostanze, non possano, da soli o uniti in consorzio, provvedere adeguatamente agli istituti predetti secondo le disposizioni dellâart. 259, il prefetto, intesi il consiglio provinciale di sanitĂ e la giunta provinciale amministrativa, può, con suo decreto, stabilire lâobbligo della provincia di integrare o sostituire lâopera dei comuni stessi determinandone lâestensione, sia in rapporto al numero di essi, sia in rapporto alla qualitĂ dei servizi e degli istituti di assistenza e profilassi.
Sui ricorsi prodotti contro il provvedimento del prefetto il ministro per lâinterno decide sentiti il consiglio superiore di sanitĂ ed il consiglio di Stato.
Quando non sia diversamente provveduto con leggi speciali, le spese occorrenti nei casi preveduti nel secondo comma del presente articolo sono, per un terzo, a carico della provincia; gli altri due terzi vanno ripartiti, in ragione della popolazione, fra i comuni interessati.
Art. 94
Lâamministrazione provinciale concorre, nei limiti delle somme che essa può stanziare nel proprio bilancio, alle spese di spedalitĂ sostenute dal consorzio provinciale antitubercolare per il ricovero degli ammalati di tubercolosi che si trovino in condizioni di povertĂ , salvo che si tratti di ricovero di urgenza o di ricovero di assicurati contro la tubercolosi, a termini dellâart. 281 del presente testo unico.
Provvede inoltre al pagamento gratuito negli istituti e negli ambulatori antirabbici, per le persone ammesse allâassistenza gratuita, a norma dellâart. 55.
Art. 95
Ai servizi indicati negli artt. 92, 93 e 94, le province possono provvedere in consorzio con altre contermini, osservate le norme stabilite nel testo unico della legge comunale e provinciale.
Art. 96
Al personale sanitario addetto ai servizi di assistenza, di vigilanza igienica e di profilassi, istituiti stabilmente dalla provincia a termini delle disposizioni contenute negli artt. 92 e 93, si applicano le norme stabilite nellâart. 54 relativamente al personale medico degli uffici sanitari comunali.
Art. 97
Salva la competenza amministrativa del preside o del presidente del consorzio, allâorganizzazione e al funzionamento dei servizi igienico-sanitari della provincia, indicati nel presente capo, sovraintende il medico provinciale.
Art. 98
Il medico provinciale, in relazione alle disposizioni contenute negli articoli precedenti, propone al preside il programma di azione per lâorganizzazione e lo sviluppo dei servizi sanitari integrativi della provincia.
Il programma è deliberato dal preside della provincia ed è approvato dal prefetto, sentito, nei riguardi tecnici, il consiglio provinciale di sanità .
Titolo II
ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI E DELLE ARTI SANITARIE E DI ATTIVITAâ SOGGETTE A VIGILANZA SANITARIA.
Capo I
DELLâESERCIZIO DELLE PROFESSIONI SANITARIE.
Art. 99
Ă soggetto a vigilanza lâesercizio della medicina e chirurgia, della veterinaria, della farmacia e delle professioni sanitarie di levatrice, assistente sanitaria visitatrice e infermiera diplomata.
Ă anche soggetto a vigilanza lâesercizio delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie. Sâintendono designate con tale espressione le arti dellâodontotecnico, dellâottico, del meccanico ortopedico ed ernista e dellâinfermiere abilitato o autorizzato, compresi in questâultima categoria i capi bagnini degli stabilimenti idroterapici e i massaggiatori.
Con regio decreto, su proposta del ministro per lâinterno, sentiti il ministro dellâeducazione nazionale ed il consiglio di Stato, possono essere sottoposte a vigilanza sanitaria altre arti, che comunque abbiano rapporto con lâesercizio delle professioni sanitarie, secondo le norme che sono determinate nel decreto medesimo.
La vigilanza si estende:
a) allâaccertamento del titolo di abilitazione;
b) allâesercizio delle professioni sanitarie e delle arti ausiliarie anzidette.
Art. 100
Nessuno può esercitare la professione di medico-chirurgo, veterinario, farmacista, levatrice, assistente sanitaria visitatrice o infermiera professionale, se non sia maggiore di etĂ ed abbia conseguito il titolo di abilitazione allâesercizio professionale, a norma delle vigenti disposizioni.
Chiunque intende esercitare in un comune una di tali professioni, alla quale è abilitato a norma di legge, deve far registrare il diploma nellâufficio comunale.
Non sono soggetti a tale obbligo i medici e i chirurgi stranieri, espressamente chiamati per casi particolari.
Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa da lire 40.000 a 400.000 .
Art. 101
Il prefetto, contemporaneamente alla denuncia dellâautoritĂ giudiziaria per lâesercizio abusivo di una professione sanitaria, può disporre la chiusura del locale in cui la professione sanitaria sia stata abusivamente esercitata e il sequestro del materiale destinato allâesercizio di essa.
Art. 102
Il conseguimento di piĂš lauree o diplomi dĂ diritto allâesercizio cumulativo delle corrispondenti professioni o arti sanitarie, eccettuato lâesercizio della farmacia che non può essere cumulato con quello di altre professioni o arti sanitarie.
I sanitari che facciano qualsiasi convenzione con farmacisti sulla partecipazione agli utili della farmacia, quando non ricorra lâapplicazione delle disposizioni contenute negli artt. 170 e 172, sono puniti con la sanzione amministrativa da lire 100.000 a 1.000.000 .
Art. 103
Gli esercenti la professione di medico chirurgo, oltre a quanto è prescritto da altre disposizioni di legge, sono obbligati:
a) a denunciare al potestĂ le cause di morte entro 24 ore dallâaccertamento del decesso;
b) ;
c) a denunciare al podestĂ e allâufficiale sanitario, entro due giorni dal parto al quale abbiano prestato assistenza, la nascita di ogni infante deforme;
d) a denunciare alle autoritĂ predette, entro due giorni dallâaccertamento, i casi di lesione da essi osservati, da cui sia derivata o possa derivare una inabilitĂ al lavoro, anche parziale, di carattere permanente;
e) ad informare il medico provinciale e lâufficiale sanitario dei fatti che possono interessare la sanitĂ pubblica;
f) .
La denuncia, il cui contenuto deve rimanere segreto, è fatta su apposito modulo secondo le norme indicate nel regolamento.
Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa da lire 20.000 a 200.000 .
LâautoritĂ giudiziaria comunica al prefetto, per estratto, la sentenza passata in giudicato.
Capo II
DEL SERVIZIO FARMACEUTICO.
Sezione I
DELLâAUTORIZZAZIONE AD APRIRE ED ESERCITARE UNA FARMACIA.
Art. 104
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, quando particolari esigenze dellâassistenza farmaceutica in rapporto alle condizioni topografiche e di viabilitĂ lo richiedono, possono stabilire, in deroga al criterio della popolazione di cui allâart. 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, sentiti lâunitĂ sanitaria locale e lâordine provinciale dei farmacisti, competenti per territorio, un limite di distanza per il quale la farmacia di nuova istituzione disti almeno 3.000 metri dalle farmacie esistenti anche se ubicate in comuni diversi. Tale disposizione si applica ai comuni con popolazione fino a 12.500 abitanti e con il limite di una farmacia per comune.
2. In sede di revisione delle piante organiche successiva alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le farmacie giĂ aperte in base al solo criterio della distanza sono riassorbite nella determinazione del numero complessivo delle farmacie stabilito in base al parametro della popolazione e, qualora eccedenti i limiti ed i requisiti di cui allâart. 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, sono considerate in soprannumero ai sensi dellâart. 380, secondo comma.
Art. 105
Art. 106
Art. 107
Art. 108
Lâapertura e lâesercizio di una farmacia sono vincolati al pagamento della tassa speciale di concessione indicata nella tabella 3 annessa al presente testo unico.
Il pagamento avviene in tre rate annuali, la prima delle quali deve essere corrisposta prima dellâapertura della farmacia. Il mancato pagamento delle altre rate importa la decadenza dellâautorizzazione.
Sono esenti dal pagamento della tassa le farmacie esercitate da istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza.
In caso di morte del farmacista le rate non scadute non sono piĂš dovute.
La tassa predetta è ridotta alla misura di un quarto di quella dovuta dal titolare della farmacia principale, quando si tratti di farmacia succursale, istituita ai sensi dellâart. 116.
Art. 109
Nel decreto di autorizzazione, indicato nellâart. 104, è stabilita la localitĂ nella quale la farmacia deve avere la sua sede, tenendosi conto delle necessitĂ dellâassistenza farmaceutica locale e delle altre disposizioni contenute nellâarticolo stesso. Lâautorizzazione è valevole solo per la detta sede.
Ogni trasferimento della farmacia, entro i limiti della sede stessa, è subordinato allâapprovazione del prefetto.
I provvedimenti del prefetto, adottati a sensi degli ultimi due comma del presente articolo, sono definitivi.
Art. 110
Lâautorizzazione allâesercizio di una farmacia, che non sia di nuova istituzione, importa lâobbligo nel concessionario di rilevare dal precedente titolare o dagli eredi di esso gli arredi, le provviste e le dotazioni attinenti allâesercizio farmaceutico, contenuti nella farmacia e nei locali annessi, nonchĂŠ di corrispondere allo stesso titolare o ai suoi eredi unâindennitĂ di avviamento in misura corrispondente a tre annate del reddito medio imponibile della farmacia, accertato agli effetti dellâapplicazione dellâimposta di ricchezza mobile nellâultimo quinquennio.
La commissione indicata nellâart. 105 accerta la somma che deve essere corrisposta a titolo di indennitĂ di avviamento e, in mancanza di accordo tra le parti interessate, determina, in base a perizia, con decisione inappellabile, lâimporto del rilievo degli arredi, provviste e dotazioni.
Art. 111
Lâapertura e lâesercizio di una farmacia non possono aver luogo se non dopo che sia stata eseguita una ispezione, disposta dal prefetto, al fine di accertare che i locali, gli arredi, le provviste, la qualitĂ e la quantitĂ dei medicinali sono regolari e tali da offrire piena garanzia di buon esercizio.
Art. 112
Lâautorizzazione ad aprire ed esercitare una farmacia è strettamente personale e non può essere ceduta o trasferita ad altri.
Ă vietato il cumulo di due o piĂš autorizzazioni in una sola persona.
Chi sia giĂ autorizzato allâesercizio di una farmacia può concorrere allâesercizio di unâaltra; ma decade di diritto dalla prima autorizzazione, quando, ottenuta la seconda, non vi rinunzi con dichiarazione notificata al prefetto entro dieci giorni dalla partecipazione del risultato del concorso.
Nel caso di rinuncia lâautorizzazione è data ai concorrenti successivi in ordine di graduatoria e, in mancanza, è bandito un nuovo concorso.
Art. 113
La decadenza dallâautorizzazione allâesercizio di una farmacia si verifica, oltre che nei casi preveduti negli artt. 108 e 111:
a) per la dichiarazione di fallimento dellâautorizzato, non seguita, entro quindici mesi, da sentenza di omologazione di concordato, divenuta esecutiva secondo lâart. 841 del codice di commercio;
b) per mancato adempimento, da parte dellâautorizzato, allâobbligo di cui nellâart. 110;
c) per volontaria rinuncia dellâautorizzato;
d) per chiusura dellâesercizio durata oltre quindici giorni, che non sia stata previamente notificata al prefetto o alla quale il prefetto non abbia consentito in seguito alla notificazione;
e) per constatata, reiterata o abituale negligenza e irregolaritĂ nellâesercizio della farmacia o per altri fatti imputabili al titolare autorizzato, dai quali sia derivato grave danno alla incolumitĂ individuale o alla salute pubblica;
f) per cancellazione definitiva dallâalbo dei farmacisti;
g) per perdita della cittadinanza italiana;
h) per morte dellâautorizzato.
La decadenza stessa, escluso il caso indicato nella lettera h), è pronunciata, con decreto, dal prefetto, sentito il consiglio provinciale di sanità .
Art. 114
Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, nel caso in cui ne sia consentito lâesercizio dai fini dellâistituzione, sentiti il Consiglio provinciale di sanitĂ e il Comitato provinciale di assistenza e beneficenza, le Province per gli ospedali psichiatrici e per le altre istituzioni ospedaliere che da esse dipendono, sentito il Consiglio provinciale di sanitĂ e la Giunta provinciale amministrativa possono essere autorizzate dal medico provinciale a gestire farmacie interne, esclusa qualsiasi facoltĂ di vendita di medicinali al pubblico.
La decadenza dalla relativa autorizzazione è pronunciata con decreto del medico provinciale:
a) per la fine dellâente e della istituzione;
b) per volontaria rinuncia;
c) per abituale negligenza e irregolaritĂ nellâesercizio della faramacia o per reiterata violazione del divieto di vendita al pubblico, avvenuta dopo formale diffida fatta dal medico provinciale alla legale rappresentanza dellâente.
Art. 115
Per i comuni o centri abitati con popolazione inferiore ai cinquemila abitanti, nei quali non esista farmacia e sia andato deserto il concorso aperto per la istituzione e lâesercizio della medesima, è stabilita una speciale indennitĂ di residenza a favore del farmacista nominato in seguito a concorso.
La predetta indennitĂ può essere concessa anche ai titolari di farmacie rurali non di nuova istituzione, che abbiano un reddito medio imponibile, accertato agli effetti dellâapplicazione dellâimposta di ricchezza mobile nellâultimo triennio, non superiore a lire ottomila .
LâindennitĂ di residenza, in misura non superiore alle lire quattromila annue, è determinata dalla commissione indicata nellâart. 105, sentito il podestĂ del comune interessato, al quale fa carico lâonere relativo, salvo rumborso di una quota, sino al massimo di due terzi, da parte del Ministero dellâinterno.
Lâimporto complessivo dei rimborsi non può eccedere, in ciascun anno, lâintroito derivante da uno speciale contributo che sarĂ corrisposto da tutte le farmacie, escluse quelle rurali indicate nel quinto comma dellâart. 104.
Le disposizioni relative alla misura e alle modalitĂ di applicazione e riscossione del contributo ed ai rimborsi di quote delle indennitĂ ai comuni, anche con pagamenti in conto, sono emanate con regio decreto su proposta del Ministro per lâinterno di concerto con quello per le finanze.
Art. 116
Per provvedere ai bisogni dellâassistenza farmaceutica nelle stazioni di cura, il prefetto, sentito il consiglio provinciale di sanitĂ , può autorizzare lâapertura, nelle stazioni stesse, di farmacie succursali, limitatamente a un periodo dellâanno che viene determinato nel decreto di autorizzazione, sentita lâazienda per lâamministrazione delle stazioni, ovvero lâamministrazione municipale, quando il comune, luogo di cura, sia stato dispensato dal costituire lâazienda separata.
Alle farmacie predette si applicano, in quanto possibile o non sia diversamente stabilito, le disposizioni del presente capo.
Art. 117
Lâautorizzazione preveduta nel precedente articolo, è conferita in seguito a concorso espletato con le norme stabilite negli artt. 105 e seguenti del presente testo unico.
Al concorso possono partecipare soltanto i titolari delle farmacie regolarmente in esercizio nel comune, sede della stazione o luogo di cura.
Qualora, però, nel comune esista unâunica farmacia, è in facoltĂ del prefetto di concedere lâautorizzazione, senza concorso, al titolare di detta farmacia, oppure di bandire un concorso fra i titolari delle farmacie della provincia.
Nei concorsi preveduti nel presente articolo, a parità di ogni altra condizione, costituisce titolo di preferenza la maggiore vicinanza della farmacia, della quale il concorrente è titolare, alla stazione o luogo di cura.
Art. 118
Il titolare autorizzato allâesercizio della succursale può essere dichiarato decaduto dallâautorizzazione per la constatata inadempienza agli obblighi stabiliti nellâart. 120.
La decadenza pronunciata in confronto dellâesercizio principale produce, di pieno diritto, la decadenza dellâesercizio della succursale.
Art. 119
Il titolare autorizzato di ciascuna farmacia è personalmente responsabile del regolare esercizio della farmacia stessa, e ha lâobbligo di mantenerlo ininterrottamente, secondo le norme che, per ciascuna provincia, sono stabilito dal prefetto con provvedimento definitivo, avuto riguardo alle esigenze dellâassistenza farmaceutica nelle varie localitĂ e tenuto conto del riposo settimanale .
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Ă demandata al sindaco, sentito lâufficiale sanitario e in conformitĂ delle norme fissate dal prefetto, la determinazione degli orari relativi allâapertura e chiusura delle farmacie e al servizio notturno. Gli orari predetti debbono essere esposti al pubblico in ciascuna farmacia .
Il titolare di una farmacia, che intenda sospenderne o farne cessare lâesercizio, è tenuto a darne notificazione al prefetto almeno un mese prima.
Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa da lire 100.000 a 400.000 .
Art. 120
Il farmacista, autorizzato allâesercizio della succursale ai termini dellâart. 116, deve preporre alla effettiva sua direzione un farmacista diplomato o laureato, il quale è tenuto alla presenza ininterrotta nella succursale per tutto il periodo in cui questa è aperta, a norma del decreto di autorizzazione.
La designazione del farmacista direttore deve essere notificata al prefetto dal titolare autorizzato, almeno otto giorni prima dellâapertura della succursale.
Lâobbligo della notifica sussiste ugualmente per ogni successiva sostituzione del farmacista direttore.
Art. 121
Le farmacie delle istituzioni pubbliche, prevedute nellâart. 114, debbono avere per direttore responsabile un farmacista inscritto nellâalbo professionale .
Il direttore ha lâobbligo di risiedere in permanenza nella farmacia.
Le deliberazioni e gli atti di nomina e di sostituzione dei farmacisti direttori sono soggetti allâapprovazione del prefetto. Il provvedimento del prefetto è definitivo.
Anche alle farmacie, adibite ad esclusivo servizio interno degli istituti militari, deve essere preposto, come direttore responsabile, un farmacista diplomato.
Art. 122
La vendita al pubblico di medicinali a dose o forma di medicamento non è permessa che ai farmacisti e deve essere effettuata nella farmacia sotto la responsabilità del titolare della medesima.
Sono considerati medicinali a dose o forma di medicamento, per gli effetti della vendita al pubblico, anche i medicamenti composti e le specialitĂ medicinali, messi in commercio giĂ preparati e condizionati secondo la formula stabilita dal produttore.
Tali medicamenti composti e specialitĂ medicinali debbono portare sullâetichetta applicata a ciascun recipiente la denominazione esatta dei componenti con la indicazione delle dosi; la denominazione deve essere quella usuale della pratica medica, escluse le formule chimiche.
Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa da lire 100.000 a 1.000.000 .
Art. 123
Il titolare della farmacia deve curare:
a) che la farmacia sia provvista delle sostanze medicinali prescritte come obbligatorie nella farmacopea ufficiale;
b) che in essa si conservino e siano ostensibili al pubblico un esemplare di detta farmacopea e uno della tariffa ufficiale dei medicinali;
c) che sia conservata copia di tutte le ricette e, qualora si tratti di veleni somministrati dietro ordinazione di medico-chirurgo o veterinario, siano conservate le ricette originali, prendendo nota del nome delle persone alle quali furono consegnate e dandone copia allâacquirente che la domandi..
Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa da lire 20.000 a lire 400.000 .
Il titolare deve inoltre curare che i medicinali, dei quali la farmacia è provvista, non siano nĂŠ guasti nĂŠ imperfetti. In caso di trasgressione a tale obbligo si applicano le pene stabilite dallâart. 443 del codice penale.
Nei casi preveduti nel presente articolo, il prefetto, indipendentemente dal procedimento penale, può ordinare la sospensione dallâesercizio della farmacia da cinque giorni ad un mese e, in caso di recidiva, può pronunciare la decadenza dellâautorizzazione ai termini dellâart. 113, lettera e).
Art. 124
Il Ministero dellâinterno ogni cinque anni rivede e pubblica la farmacopea ufficiale. A questa sono allegati:
a) lâelenco dei prodotti che il farmacista non può vendere se non in seguito a presentazione di ricetta medica, anche quando detti prodotti fanno parte di medicamenti composti o di specialitĂ medicinali;
b) lâelenco dei prodotti la cui vendita è subordinata a presentazione di ricetta medica rinnovata volta per volta, e da trattenersi dal farmacista, anche quando detti prodotti fanno parte di medicamenti composti o di specialitĂ medicinali.
Art. 125
Almeno ogni due anni, in aderenza alle fluttuazioni dei costi di produzione, a cura del Ministero della sanità , è stabilita e pubblicata la tariffa di vendita dei medicinali, sentito il parere della Federazione degli ordini dei farmacisti .
Ă vietata la vendita al pubblico di medicinali a prezzo diverso da quello indicato nella tariffa.
La tariffa indica lo sconto che i farmacisti debbono concedere, sui prezzi stabiliti, agli enti pubblici o privati, aventi finalitĂ di assistenza o beneficenza, tenuti per legge, regolamenti, contratti collettivi, statuti o tavole di fondazione, alla somministrazione dei medicinali agli aventi diritto.
Il prezzo di vendita al pubblico delle specialitĂ medicinali, dei prodotti opoterapici e biologici, dei fermenti solubili o organizzati e, in genere, tutti i prodotti affini, nonchĂŠ dei sieri, vaccini, virus, tossine, arsenobenzoli semplici e derivati, deve essere assegnato sullâetichetta.
Ă vietata la vendita al pubblico delle specialitĂ medicinali e dei prodotti suddetti a prezzo diverso da quello segnato sullâetichetta. Il divieto non si applica alle forniture fatte agli enti indicati nel terzo comma.
Il ministero per la sanitĂ , con proprio decreto, determina la misura dello sconto da concedersi agli enti predetti .
Il contravventore alle disposizioni del presente articolo è punito con lâammenda da L. 100.000 L. 20.000 a L. 400.000 80.000 e, in caso di recidiva, anche con lâarresto fino a un mese.
Indipendentemente dallâazione penale il prefetto può ordinare la chiusura fino a un mese della farmacia; in caso di recidiva, può dichiarare la decadenza dellâautorizzazione allâesercizio a termini dellâart. 113.
Art. 126
Il prefetto, quando la somministrazione di medicinali può riuscire pericolosa per la salute pubblica, indipendentemente dal procedimento penale, ha facoltà di vietare la vendita al pubblico del prodotto e ordinarne il sequestro.
Art. 127
Nel corso di ciascun biennio tutte le farmacie debbono essere ispezionate dal medico provinciale che può anche compiere ispezioni straordinarie.
Nelle dette ispezioni il medico provinciale è assistito di regola da un farmacologo o da un dottore in chimica e farmacia o da un dottore in farmacia designato dal prefetto.
Se il risultato dellâispezione non sia stato soddisfacente, il titolare autorizzato è diffidato a mettersi in regola entro un termine perentorio, decorso il quale infruttuosamente, il prefetto pronuncia la decadenza dallâautorizzazione.
Art. 128
I titolari delle farmacie sono tenuti al pagamento di una tassa annuale di ispezione nella misura risultante nella tabella n. 3 annessa al presente testo unico.
La tassa predetta è ridotta alla misura di un quarto di quella dovuta dal titolare della farmacia principale, quando si tratta di farmacia succursale, istituita ai sensi dellâart. 116.
La riscossione della tassa ha luogo con le forme e i mezzi stabiliti nelle vigenti norme per la riscossione delle imposte dirette, in base agli elenchi compilati annualmente entro il mese di novembre, dagli uffici distrettuali delle imposte dirette e resi esecutori dal prefetto.
Art. 129
In caso di sospensione o di interruzione di un esercizio farmaceutico, dipendenti da qualsiasi causa, e dalle quali sia derivato o possa derivare nocumento allâassistenza farmaceutica locale, il prefetto adotta i provvedimenti di urgenza per assicurare tale assistenza.
Se il titolare sia stato dichiarato fallito e il curatore, durante i quindici mesi preveduti nellâart. 113, lettera a), per la eventuale decadenza, sia stato autorizzato allâesercizio provvisorio, ed allâesercizio medesimo non sia preposto lo stesso fallito, la nomina di un sostituto, che ha la responsabilitĂ del servizio, è soggetta allâapprovazione del prefetto.
I provvedimenti del prefetto sono definitivi.
Capo III
DELLE PROFESSIONI SANITARIE.
Sezione I
DELLE INFERMIERE DIPLOMATE.
Art. 130
Le universitĂ con facoltĂ di medicina e chirurgia, i comuni, le istituzioni pubbliche di beneficenza e altri enti morali, possono essere autorizzati con decreto del ministro per lâinterno, di concerto col ministro per lâeducazione nazionale e sentito il consiglio superiore di sanitĂ , a istituire scuole-convitto professionali per infermiere.
Gli enti indicati nel comma precedente, quando dispongano di servizi adeguati alle necessitĂ del tirocinio tecnico, possono essere autorizzati, nelle forme predette, a istituire scuole per assistenti sanitarie visitatrici.
Tali scuole sono sottoposte alla vigilanza dei ministeri dellâinterno e dellâeducazione nazionale.
Art. 131
Speciali comitati costituiti allo scopo possono essere autorizzati, con le modalitĂ indicate nellâarticolo precedente, ad istituire scuole-convitto professionali per infermiere.
Dette scuole possono essere erette in ente morale, con decreto del ministro per lâinterno, sentiti il consiglio superiore di sanitĂ ed il consiglio di Stato.
Art. 132
Il ministro per lâinterno, sentito il consiglio superiore di sanitĂ , di concerto con quello per lâeducazione nazionale, approva i progetti tecnico-sanitari per lâimpianto ed il funzionamento delle scuole e determina i programmi di insegnamento e di esame da adottarsi nelle medesime.
Art. 133
Le scuole convitto professionali per infermiere debbono funzionare presso un pubblico ospedale dotato di reparti di medicina e chirurgia che abbiano sufficiente disponibilitĂ di servizi in proporzione al numero delle allieve e provvedere con le proprie infermiere (capo-sala, infermiere diplomate, allieve) alla assistenza immediata di una parte, almeno, delle corsie dellâospedale.
Qualora, in una determinata localitĂ , non sia possibile istituire scuole-convitto professionali per infermiere presso ospedali pubblici, il ministero dellâinterno, di concerto con quello dellâeducazione nazionale, può autorizzare la istituzione di dette scuole anche presso istituti privati, purchĂŠ rispondano ai requisiti indicati nel comma precedente.
Art. 134
Nelle scuole-convitto professionali per infermiere lâinsegnamento teorico pratico deve essere impartito da medici competenti, dalla direttrice e dalle capo-sala.
La direzione delle scuole-convitto deve essere affidata ad una infermiera che abbia conseguito in una scuola-convitto italiano il diploma e il certificato di abilitazione a funzioni direttive, preveduti negli articoli seguenti, e che abbia tenuto con lode, per almeno un biennio, funzioni direttive dellâassistenza infermiera in un reparto ospitaliero del regno.
Art. 135
Per lâammissione alle scuole-convitto è prescritta, come titolo di studio minimo, la licenza di scuola media inferiore o di scuole di avviamento o altro titolo di studio equipollente .
Nelle scuole convitto le allieve compiono un corso biennale teorico-pratico, con relativo tirocinio.
Quelle che alla fine del biennio abbiano superato apposito esame conseguono un diploma di Stato per lâesercizio della professione di infermiera.
Presso le scuole-convitto può essere istituito un terzo anno di insegnamento per lâabilitazione a funzioni direttive.
Le allieve, che, dopo aver conseguito il diploma di Stato per lâesercizio della professione di infermiera, abbiano superato con esito favorevole anche gli esami del terzo corso, conseguono uno speciale certificato di abilitazione.
Art. 136
Nelle scuole specializzate per assistenti sanitarie visitatrici sono ammesse soltanto le infermiere che siano provviste del diploma per lâesercizio della professione di infermiera.
Esse compiono un corso annuale che comprende:
a) nozioni teorico-pratiche impartite da insegnanti competenti;
b) un tirocinio pratico, sotto la direzione di unâassistente sanitaria o di persona di riconosciuta competenza e comprovata pratica.
Le allieve, che alla fine del corso abbiano superato apposito esame, conseguono un diploma di Stato per lâesercizio della professione di assistente sanitaria visitatrice.
Art. 137
Il diploma per lâesercizio della professione di infermiera, conseguito ai sensi dellâart. 135, è necessario per ottenere la nomina a capo-sala; costituisce inoltre titolo di preferenza per lâassegnazione a posti di servizio di assistenza infermiera negli ospedali dei comuni, delle istituzioni pubbliche di beneficenza e di altri enti morali.
Il certificato di abilitazione a funzioni direttive, indicato nellâarticolo suddetto, costituisce titolo di preferenza per la direzione di scuole convitto per infermiere e per la direzione dellâassistenza infermiera negli ospedali indicati nel comma precedente.
Il possesso del diploma di assistente sanitaria visitatrice costituisce titolo di preferenza per lâassunzione a posti di servizio nelle istituzioni di assistenza sanitaria sociale e nelle opere di igiene e profilassi urbana e rurale, sotto la direzione e responsabilitĂ del personale medico.
Art. 138
Per la costruzione delle scuole prevedute negli artt. 130 e 131 possono essere concesse le agevolazioni stabilite nelle vigenti disposizioni per la costruzione di opere igieniche.
Il ministero dellâinterno può concedere contributi per il funzionamento di dette scuole.
Sezione II
DELLE LEVATRICI.
Art. 139
La levatrice deve richiedere lâintervento del medico-chirurgo non appena nellâandamento della gestazione o del parto o del puerperio di persona alla quale presti la sua assistenza riscontri qualsiasi fatto irregolare.
A tale scopo deve rilevare con diligenza tutti i fenomeni che si svolgono nella gestante o partoriente o puerpera.
In caso di inosservanza di tale obbligo è punita con lâammenda fino a lire 100.000 e nei casi gravi, anche con lâarresto fino a tre mesi, salva lâapplicazione delle disposizioni del codice penale, quando il fatto costituisca reato.
La levatrice ha inoltre lâobbligo di denunciare al podestĂ e allâufficiale sanitario, entro due giorni dal parto al quale abbia prestato assistenza, la nascita dâogni infante deforme.
La trasgressione a tale obbligo è punita con la sanzione amministrativa da lire 20.000 a 200.000 .
Capo IV
DELLE ARTI AUSILIARIE DELLE PROFESSIONI SANITARIE.
Art. 140
Chiunque intenda esercitare unâarte ausiliaria delle professioni sanitarie deve aver raggiunto la maggiore etĂ ed essere munito di licenza, rilasciata dalle scuole appositamente istituite per impartire lâinsegnamento delle parti medesime.
I limiti e le modalitĂ di esercizio delle singole arti sono determinati nel regolamento, emanato su proposta del ministro per lâinterno, di concerto con quello per lâeducazione nazionale.
La istituzione delle scuole indicate nel primo comma è autorizzata con decreto reale promosso dal ministro per lâinterno, di concerto con quello per lâeducazione nazionale.
Art. 141
Chiunque, non trovandosi in possesso della licenza prescritta nellâarticolo precedente o dellâattestato di abilitazione, rilasciato a norma delle disposizioni transitorie del presente testo unico, esercita unâarte ausiliaria è punito con la sanzione amministrativa da lire 100.000 a 200.000 .
Il prefetto, indipendentemente dal procedimento giudiziario per lâesercizio abusivo di unâarte ausiliaria delle professioni sanitarie, può ordinare la chiusura temporanea del locale, nel quale lâarte sia stata abusivamente esercitata e il sequestro del materiale destinato allâesercizio di essa. Il provvedimento del prefetto è definitivo.
Art. 142
Le licenze di abilitazione rilasciate ai sensi dellâart. 140 sono soggette alla tassa di concessione governativa nella misura stabilita nella tabella 4, annessa al presente testo unico.
Capo V
DELLâESERCIZIO DI ATTIVITAâ SOGGETTE A VIGILANZA SANITARIA.
Sezione I
DISPOSIZIONI GENERALI.
Art. 143
Sono soggetti a vigilanza, agli effetti della sanitĂ pubblica, i fabbricanti e commercianti di prodotti chimici e preparati farmaceutici, di colori, di droghe, di profumi e di acque e fanghi minerali.
Sono soggetti altresĂŹ a vigilanza, ai fini della tutela della sanitĂ pubblica, la preparazione, il deposito e lâimpiego di gas tossici.
Le autoritĂ sanitarie possono, nellâinteresse della sanitĂ pubblica, fare eseguire visite nei locali di produzione e smercio delle sostanze indicate nei comma precedenti.
Sezione II
DELLE OFFICINE DI PRODOTTI CHIMICI E DI PREPARATI GALENICI.
Art. 144
Lâapertura di nuove officine di prodotti chimici usati in medicina e di preparati galenici è sottoposta ad autorizzazione del Ministro per lâinterno, il quale la concede sentito il parere del consiglio superiore di sanitĂ e della corporazione della chimica, tenuta presente lâopportunitĂ dellâapertura in rapporto alle esigenze del servizio.
Lâautorizzazione è concessa previo accertamento che lâofficina, per attrezzatura tecnica e per idoneitĂ dei locali, dia affidamento per lâottima qualitĂ delle produzioni e delle preparazioni e che sia diretta in modo continuativo da persona munilta di laurea in chimica, o in chimica e farmacia, o in farmacia, o di diploma in farmacia, e iscritta nellâalbo professionale.
La mancanza, in qualsiasi momento, di alcune delle condizioni indicate nel comma precedente importa la revoca dellâautorizzazione.
Ă vietata lâistituzione di nuove officine in diretta comunicazione con le farmacie per la preparazione di prodotti chimici usati in medicina e di preparati galenici, quando essi non siano destinati ad uso esclusivo della farmacia stessa.
Le officine del genere, regolamente autorizzate, non possono ottenere il trasferimento se non da una farmacia ad altra farmacia.
Ă vietato il cumulo nella stessa persona della direzione tecnica di piĂš officine. Ă pure vietato il cumulo della direzione di una farmacia con la direzione di una officina, a meno che non si tratti di officina giĂ autorizzata di proprietĂ del farmacista ed in diretta comunicazione con la farmacia.
Chiunque eserciti unâofficina senza autorizzazione, ovvero senza che alla stessa sia preposta persona munita dei prescritti requisiti, è punito con la sanzione amministrativa da lire 100.000 a 1.000.000 .
Il prefetto, indipendentemente dal procedimento penale, può ordinare la chiusura dellâofficina. Il provvedimento del prefetto è definitivo.
Art. 145
Nel corso di ciascun biennio le officine indicate nel precedente articolo debbono essere ispezionate dal medico provinciale, che può anche compiere ispezioni straordinarie.
Nelle dette ispezioni il medico provinciale è assistito, di regola, da un farmacologo o da un dottore in chimica o da un dottore in chimica e farmacia, designato dal prefetto.
Se il risultato dellâispezione non è soddisfacente, il proprietario o conduttore dellâofficina è diffidato dal prefetto a mettersi in regola entro un termine perentorio, decorso il quale infruttuosamente, il prefetto ordina la chiusura.
I proprietari o conduttori delle officine predette sono tenuti al pagamento di una tassa annua di ispezione nella stessa misura stabilita nellâart. 128 del presente testo unico per i proprietari autorizzati di farmacie.
Sezione III
DEL COMMERCIO DI SOSTANZE VELENOSE.
Art. 146
Chiunque, non essendo farmacista o commerciante di prodotti chimici, di droghe e di colori, fabbrica, detiene per vendere, vende o in qualsiasi modo distribuisce sostanze velenose, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire 100.000 a 1.000.000 .
I farmacisti, i droghieri, i fabbricanti di prodotti chimici autorizzati a tenere sostanze velenose e coloro che per lâesercizio della loro arte o professione ne fanno uso, se non tengono tali sostanze custodite in armadi chiusi a chiave e in recipienti con lâindicazione del contenuto e con il contrassegno delle sostanze velenose, sono puniti con lâarresto fino a un anno o con lâammenda non inferiore a lire 400.000 .
Art. 147
I farmacisti, i droghieri, i fabbricanti di prodotti chimici e chiunque in qualsiasi modo faccia commercio di coloro o di prodotti chimici per uso industriale e agricolo non possono vendere sostanze velenose che a persone conosciute o che, non essendo da loro conosciute, siano munite di un attestato dellâautoritĂ di pubblica sicurezza indicate il nome e cognome, lâarte o la professione del richiedente, e dimostrino di aver bisogno delle sostanze stesse per lâesercizio dellâarte o della professione.
In ogni caso debbono annotare in un registro speciale da presentarsi alla autoritĂ sanitaria a ogni richiesta, la quantitĂ e la qualitĂ delle sostanze velenose vendute, il giorno della vendita col nome e cognome e domicilio, arte o professione dellâacquirente.
Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa da lire 40.000 a 400.000 . A detta pena può essere aggiunta la sospensione dallâesercizio della professione o dellâarte fino a tre mesi.
Sezione IV
DEL COMMERCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI E DEI PROVVEDIMENTI PER REPRIMERNE GLI ABUSI.
Art. 148
Art. 149
Art. 150
Art. 151
Art. 152
Art. 153
Art. 154
Art. 155
Art. 156
Art. 157
Art. 158
Art. 159
Art. 160
Sezione V
DELLA PRODUZIONE E DEL COMMERCIO DI SPECIALITAâ MEDICINALI
Art. 161
Nessuna officina può produrre, a scopo di vendita, una specialitĂ medicinale senza lâautorizzazione del Ministro per lâinterno, previo accertamento che lâofficina sia fornita di adeguati mezzi tecnico-industriali per compiere direttamente tutte le operazioni essenziali per la preparazione di ciascuna specialitĂ medicinale, richiedente una competenza nel campo chimico, farmaceutico e biologico e che sia diretta in modo continuativo da persona munita di laurea in chimica, o in chimica e farmacia, o in farmacia, o di diploma in farmacia, e iscritta nellâalbo professionale.
La mancanza, in qualsiasi momento, di alcuna delle condizioni indicate nel comma precedente importa la revoca dellâautorizzazione.
Non è consentita lâapertura di nuove officine costituite da laboratori annessi a farmacie. Le officine del genere, regolarmente autorizzate, non possono ottenere il trasferimento se non da una farmacia ad altra farmacia.
Ă vietato il cumulo nella stessa persona della direzione tecnica di piĂš officine. Ă pure vietato il cumulo della direzione di una farmacia con la direzione di una officina, a meno che non si tratti di officina giĂ autorizzata di proprietĂ del farmacista ed in diretta comunicazione con la farmacia.
Il proprietario o conduttore delle officine predette che contravvenga alle disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione amministrrtiva da lire 100.000 a lire 1.000.000 .
Il prefetto, indipendentemente dal procedimento penale può ordinare la chiusura dellâofficina. Il provvedimento del prefetto è definitivo.
Art. 162
Nessuna sopecialitĂ medicinale può essere messa in commercio senza la registrazione da parte del Ministro per lâinterno.
La registrazione di una specialità medicinale non può essere concessa quando risultino in commercio prodotti di analoga composizione, azione ed efficacia terapeutica in numero tale da consentire ai sanitari larga e sicura scelta per tutti i bisogni della terapia indicata nel caso specifico.
La registrazione può non essere concessa, altresÏ, quando la ditta richiedente abbia gi` registrato un prodotto di analoga composizione, azione ed efficacia terapeutica.
Non è consentita la preparazione di nuove specialità medicinali nelle officine costituite da laboratori annessi a farmacia.
La registrazione è revocata se risulti che nellâofficina non vengono eseguite, per la preparazione della specialitĂ medicinale, le operazioni essenziali di cui al precedente articolo.
La registrazione può essere concessa anche per determinate serie e categorie di specialità .
Prima di concedere la registrazione, il Ministro per lâinterno ha facoltĂ di sottoporre la specialitĂ ed un esame diretto ad accertare:
a) se abbia una composizione qualitativa e quantitativa corrispondente a quella denunciata;
b) se i prodotti che la compongono abbiano i necessari requisiti di purezza;
c) se le eventuali indicazioni terapeutiche corrispondono alla reale composizione del prodotto.
Lo Stato non assume, per il fatto della registrazione, alcuna responsabilitĂ .
Art. 163
Non possono in nessun caso essere registrate specialitĂ che vantino:
a) proprietĂ ed effetti contrari, in qualsiasi modo, alla morale e al buon costume;
b) virtĂš terapeutiche speciali per quelle infermitĂ che sono determinate dal regolamento.
Art. 164
Lâautorizzazione a produrre specialitĂ medicinali e la concessione della registrazione, secondo i precedenti articoli, sono soggette a revoca.
Art. 165
Le specialitĂ medicinali registrate, che venissero successivamente variate nella loro composizione, debbono ottenere una nuova registrazione da parte del ministero dellâinterno.
Art. 166
Le specialitĂ medicinali provenienti dallâestero, pronte e confezionate per lâuso, non possono essere poste in commercio senza la preventiva registrazione del ministero dellâinterno, a meno che non sia diversamente stabilito nelle convenzioni internazionali.
A tali specialitĂ sono estesi, per quanto applicabili, le disposizioni della presente sezione.
Art. 167
Ă data facoltĂ al Ministro per lâinterno, sentito il Consiglio superiore di sanitĂ , di stabilire a quali delle specialitĂ medicinali debba essere applicata, per quanto concerne la vendita al pubblico, la disposizione contenuta nella lettera c) dellâart. 123, relativa allâobbligo da parte del farmacista della conservazione della ricetta originale nel caso di somministrazione di veleni.
Ă data altresĂŹ facoltĂ al Ministro per lâinterno, sentito il Consiglio superiore di sanitĂ , di sottoporre allâobbligo della presentazione di ricetta medica la vendita di specialitĂ medicinali la cui somministrazione, o per la loro composizione o per lâindicazione di uso, richieda speciale cautela.
Il Ministro per lâinterno, sentito il Consiglio superiore di sanitĂ , può inoltre subordinare allâobbligo della presentazione di ricetta medica, rinnovata volta per volta, la vendita di specialitĂ medicinali il cui uso continuato possa determinare stati tossici.
I medici chirurghi ed i veterinari, che prescrivono le specialitĂ sottoposte allâobbligo di cui al comma precedente, debbono indicare chiaramente nelle ricette, da scriversi con mezzo indelebile, il cognome, nome e domicilio dellâammalato al quale le rilasciano ovvero del proprietario dellâanimale ammalato; segnarvi in lettere la dose della specialitĂ prescritta e lâindicazione del modo di somministrazione o di applicazione nei riguardi del mezzo e del tempo; apporre sulla prescrizione stessa la data e la firma. La ricetta dovrĂ essere conservata dal farmacista.
Art. 168
I produttori e commercianti di specialitĂ medicinali che mettono in commercio specialitĂ non registrate o specialitĂ , delle quali sia stata revocata la registrazione o della quale sia stata modificata la composizione, sono puniti con lâarresto fino a tre mesi e con lâammenda da lire 200.000 a 1.000.000 .
A tali pene è aggiunta la chiusura fino a tre mesi, o fino a un anno in caso di recidiva, dellâofficina in cui sia stata prodotta la specialitĂ .
Il Ministro per lâinterno, indipendentemente dal procedimento penale, provvede al sequestro della specialitĂ ovunque si trovi e può ordinare lâimmediata chiusura dellâofficina nella quale sia stata prodotta la specialitĂ non registrata o della quale sia stata revocata la registrazione.
Art. 169
Il farmacista che abbia messo in vendita o che detenga per vendere specialitĂ medicinali non registrate o specialitĂ , delle quali sia stata revocata la registrazione o della quale sia stata modificata la composizione, è punito con lâammenda da lire 200.000 (19 a 600.000 , e con la sospensione dallâesercizio professionale fino a un mese. In caso di recidiva, la pena è dellâarresto da uno a tre mesi, della ammenda da lire 4000.000 a 1.200.000 e della sospensione dallâesercizio professionale per un periodo da uno a tre mesi.
Il prefetto, indipendentemente dal procedimento penale può ordinare la chiusura della farmacia per un periodo di tempo dai quindici ai trenta giorni.
In caso di recidiva, può pronunciare la decadenza dallâesercizio della farmacia a termini dellâart. 113.
Art. 170
Il medico o il veterinario che ricevano, per sĂŠ o per altri, denaro o altra utilitĂ ovvero ne accettino la promessa, allo scopo di agevolare, con prescrizioni mediche o in qualsiasi altro modo, la diffusione di specialitĂ medicinali o di ogni altro prodotto a uso farmaceutico, sono puniti con lâarresto fino a un anno e con lâammenda da lire 400.000 a 1.000.000 .
.
Se il fatto violi pure altre disposizioni di legge, si applicano le relative sanzioni secondo le norme sul concorso dei reati.
La condanna importa la sospensione dallâesercizio della professione per un periodo di tempo pari alla durata della pena inflitta .
Art. 171
Il farmacista che riceva per sĂŠ o per altri denaro o altra utilitĂ ovvero ne accetti la promessa, allo scopo di agevolare in qualsiasi modo la diffusione di specialitĂ medicinali o dei prodotti indicati nellâarticolo precedente, a danno di altri prodotti o specialitĂ dei quali abbia pure accettata la vendita è punito con lâarresto fino a un anno e con lâammenda da lire 400.000 a 1.000.000 .
.
Se il fatto violi altre disposizioni di legge, si applicano anche le relative sanzioni secondo le norme sul concorso dei reati.
La condanna importa la sospensione dallâesercizio della professione per un tempo pari alla durata della pena inflitta .
Indipendentemente dallâesercizio dellâazione penale il prefetto può, con decreto, ordinare la chiusura della farmacia per un periodo da uno a tre mesi, e in caso di recidiva pronunciare la decadenza dellâesercizio della farmacia.
Art. 172
Le pene stabilite negli artt. 170 e 171, primo e secondo comma, si applicano anche a carico di chiunque dĂ o promette al sanitario o farmacista denaro o altra utilitĂ .
Se il fatto sia commesso dai produttori o dai commercianti delle specialitĂ e dei prodotti indicati nei detti articoli, il ministro per lâinterno, indipendentemente dallâesercizio dellâazione penale, può ordinare, con decreto, la chiusura dellâofficina di produzione e del locale ove viene esercitato il commercio per un periodo da uno a tre mesi e, in caso di recidiva, ne può disporre la chiusura definitiva.
Il ministro può, inoltre revocare la registrazione delle specialitĂ medicinali o lâautorizzazione a preparare o importare per la vendita ogni altro prodotto ad uso farmaceutico.
Art. 173
Ă vietato il commercio, sotto qualsiasi forma, dei campioni medicinali.
Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa da lire 100.000 aÚ 400.000 .
Art. 174
Le condizioni necessarie per ottenere lâautorizzazione a produrre specialitĂ medicinali e le modalitĂ con le quali possono essere registrate e messe in commercio, anche per quanto si riferisce al prezzo di vendita, le specialitĂ medicinali nazionali ed estere, sono determinate nel regolamento.
Nel regolamento sono determinati anche i prodotti che, a termini dellâart. 122, debbono essere considerati come specialitĂ medicinali e le limitazioni che possono essere imposte alla pubblicitĂ , sotto qualsiasi forma, relativa al commercio di esse.
Art. 175
Il parere del consiglio superiore di sanitĂ deve essere sentito tutte le volte che si intende negare o revocare la registrazione di una specialitĂ medicinale.
Art. 176
A cura del ministero dellâinterno è pubblicato, ogni semestre, con le modalitĂ indicate nel regolamento, un elenco ufficiale delle specialitĂ medicinali nazionali ed estere registrate, di quelle per le quali è stata autorizzata la variazione e di quelle per le quali è intervenuta la revoca della registrazione.
Art. 177
Ă fatto obbligo ai farmacisti di tenere in farmacia in modo ostensibile al pubblico lâelenco ufficiale delle specialitĂ medicinali registrate dal Ministero, indicato nellâarticolo precedente.
Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa da lire 10.000 a 40.000 .
Art. 178
I produttori di specialitĂ medicinali sono tenuti al pagamento delle tasse di concessione, indicate nella tabella 5 annessa al presente testo unico.
Le forme e i mezzi per la riscossione di tali tasse sono stabiliti nel regolamento.
Art. 179
Con decreto del ministro per lâinterno possono essere aggregate al consiglio superiore di sanitĂ , per la trattazione degli affari indicati nella presente sezione persone particolarmente competenti nella materia.
Sezione VI
DELLA FABBRICAZIONE E VENDITA E DELLâIMPIEGO DEI SIERI, VACCINI E PRODOTTI ASSIMILATI E DELLA PREPARAZIONE DEGLI AUTOVACCINI.
Art. 180
Nessuno può fabbricare senza lâautorizzazione del ministro per lâinterno, a scopo di vendita, vaccini, virus, sieri, tossine e ogni altro prodotto simile determinato con decreto del ministro stesso.
La fabbricazione e la vendita dei suddetti prodotti sono inoltre soggette a vigilanza da parte dello Stato, al fine di assicurarne la purezza, senza pregiudizio della vigilanza spettante alla autoritĂ sanitaria comunale.
Il ministro per lâinterno, sentito il consiglio superiore di sanitĂ , determina con proprio decreto quali fra i prodotti suddetti, prima di essere messi in commercio, debbono essere sottoposti a controllo nellâistituto di sanitĂ pubblica, per verificarne lâinnocuitĂ , la purezza ed eventualmente lâefficacia.
La spesa del controllo è a carico del produttore.
Art. 181
Lo smercio nel regno dei prodotti indicati nellâarticolo precedente, preparati allâestero, può essere autorizzato dal ministro per lâinterno, su parere favorevole del consiglio superiore di sanitĂ , quando i prodotti esteri siano stati fabbricati nei rispettivi Stati con garanzie equivalenti a quelle stabilite per i prodotti nazionali.
Ă salvo in ogni caso il diritto di sottoporre a controllo i prodotti esteri, ogni qualvolta sia ritenuto necessario, anche se il controllo medesimo sia fatto allâestero.
Art. 182
I prodotti opoterapici, quelli chiamati chemioterapici, con azione specifica contro determinate infezioni, i fermenti solubili od organizzati ed in genere tutti i prodotti biologici adoperati per uso terapeutico sono soggetti alle norme della presente sezione.
Il parere del consiglio superiore di sanitĂ deve essere sentito tutte le volte che si intende negare o revocare permessi di fabbricazione e vendita dei prodotti indicati nel comma precedente e nel comma primo dellâart. 180.
Art. 183
Quando lâuso di sieri, vaccini, virus, tossine e prodotti assimilati sia reso obbligatorio, per intervento profilattico e curativo anche a scopo veterinario, la somministrazione degli stessi può essere fatta direttamente dagli istituti produttori agli uffici sanitari provinciali, i quali ne curano lâimpiego sotto la loro vigilanza.
Art. 184
Lâimpiego a scopo profilattico o terapeutico di sieri, vaccini, virus, tossine e prodotti assimilati, nonchĂŠ di prodotti opoterapici, fermenti solubili ed organizzati, prodotti biologici ed altri che possono essere determinati con decreto del ministro per lâinterno, sentito il consiglio superiore di sanitĂ , anche se non preparati a scopo di vendita, e non soggetti ad autorizzazione a norma delle disposizioni contenute nella presente sezione, è consentito solo in istituti pubblici di carattere ospedaliero, siano o non universitari, e in pubblici ambulatori, autorizzati dal prefetto, sotto la responsabilitĂ del dirigente lâistituto, il reparto o lâambulatorio nel quale avviene lâimpiego stesso.
Dellâapplicazione il dirigente deve conservare esatta registrazione e dare notizia scritta al capo dellâamministrazione o dellâente, dal quale lâistituto, il reparto o lâambulatorio dipendono.
Nel caso di applicazione dei prodotti sopraindicati nei pubblici ambulatori autorizzati, deve esserne data notizia scritta, con la indicazione delle persone trattate, anche allâufficiale sanitario comunale e da questo al medico provinciale.
Art. 185
Il prefetto, sentito il medico provinciale, può, in qualunque momento, vietare lâimpiego dei prodotti indicati nellâarticolo precedente.
Il prefetto dĂ comunicazione del divieto al ministero dellâinterno e, a mezzo del podestĂ , al capo dellâamministrazione interessata.
Art. 186
La preparazione degli autovaccini deve essere effettuata esclusivamente presso istituti, ospedali, laboratori di vigilanza igienica, che abbiano ottenuta lâautorizzazione dal ministero dellâinterno a seguito di domanda del dirigente lâistituto, lâospedale o il laboratorio e previa ispezione tecnica a spese dellâinteressato.
Art. 187
Il ministero dellâinterno pubblica annualmente lâelenco dei prodotti dei quali è autorizzata la vendita a norma degli artt. 180, 181 e 182.
Di ogni nuova autorizzazione è dato annunzio nella Gazzetta ufficiale del regno.
Art. 188
Il contravventore alle disposizioni della presente sezione è punito con lâammenda da lire 200.000 a 600.000 e, in caso di recidiva, con lâarresto da uno a tre mesi e con lâammenda da lire 400.000 a 1.200.000 .
Se la trasgressione è commessa da persona autorizzata a vendere al pubblico prodotti medicinali, alle suddette pene è aggiunta la sospensione dallâesercizio della professione da tre mesi ad un anno.
Il prefetto, indipendentemente dallâazione penale, può ordinare il sequestro dei prodotti non autorizzati o dei quali sia stata revocata lâautorizzazione, ovunque essi si trovino, e la chiusura dellâofficina o del locale nei quali tali prodotti siano stati fabbricati o smerciati.
Il provvedimento del prefetto è definitivo.
Sezione VI bis
DEL COMMERCIO ALLâINGROSSO DI PRODOTTI CHIMICI E PREPARATI FARMACEUTICI
Art. 188 bis
Sezione VII
DELLA FABBRICAZIONE E DEL COMMERCIO DI PRESIDII MEDICI E CHIRURGICI.
Art. 189 #112113114114#
Il regolamento determina i presidii ai quali debbono essere applicate le disposizioni del presente articolo, le modalitĂ da osservare nel commercio di essi, anche per quanto si riferisce al prezzo di vendita, nonchĂŠ i requisiti cui debbono rispondere le officine di produzione.
Il contravventore è punito con lâarresto fino a tre mesi e con lâammenda da lire 200.000 a 1.000.000 .
Il prefetto, indipendentemente dal procedimento penale, può ordinare la chiusura fino a tre mesi e, in caso di recidiva, da tre mesi ad un anno delle fabbriche, depositi o rivendite; può inoltre procedere al sequestro dei presidii medici e chirurgici abusivamente fabbricati o messi in commercio ovunque si trovino.
Il provvedimento del prefetto è definitivo.
Sezione VIII
DELLA FABBRICAZIONE E VENDITA DI OGGETTI DI GOMMA DESTINATI AI LATTANTI: POPPATOI, CAPEZZOLI ARTIFICIALI E SIMILI.
Art. 190
Ă vietato importare, fabbricare, vendere o ritenere per vendere:
a) poppatoi a tubo, nonchĂŠ parti staccate di essi destinate a comporli;
b) succhiatoi o succini per bambini non formati di gomma elastica piena.
Il contravventore a tale divieto è punito con la sanzione amministrativa da lire 20.000 a 200.000 .
Art. 191
La gomma elastica vulcanizzata, con la quale sono formati i capezzoli per bottiglie-poppatoio senza tubo, le tetterelle, gli anelli di dentizione, i copri-capezzoli, i tiralatte, i succhiatoi e simili, fabbricati nel regno o importati, non deve contenere piombo, zinco, antimonio, arsenico o altra sostanza nociva.
Gli oggetti di gomma predetti debbono portare la indicazione indelebile della rispettiva fabbrica.
Il contravventore a tali prescrizioni è punito con la sanzione amministrativa da lire 20.000 a 200.000 .
Sezione IX
DELLâASSISTENZA SANITARIA NEGLI OSPEDALI, NEGLI AMBULATORI, NEGLI ISTITUTI DI CURA IN GENERE E NELLE CASE PER GESTANTI.
Art. 192
Spetta allâautoritĂ sanitaria centrale e allâautoritĂ sanitaria provinciale di vigilare sullâorganizzazione e sul funzionamento sanitario degli ospedali dipendenti da province, comuni e altri enti.
Lâordinamento dei servizi sanitari e quello del personale sanitario negli ospedali predetti sono disciplinati dalle rispettive amministrazioni, secondo le norme generali emanate con decreto reale, su proposta del ministro per lâinterno, sentiti il consiglio superiore di sanitĂ e il consiglio di Stato.
Art. 193
Nessuno può aprire o mantenere in esercizio ambulatori, case o istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica, gabinetti di analisi per il pubblico a scopo di accertamento diagnostico, case o pensioni per gestanti, senza speciale autorizzazione del prefetto, il quale la concede dopo aver sentito il parere del consiglio provinciale di sanità .
Lâautorizzazione predetta è concessa dopo che sia stata assicurata la osservanza delle prescrizioni stabilite nella legge di pubblica sicurezza per lâapertura dei locali ove si dĂ alloggio per mercede.
Il contravventore alla presente disposizione ed alle prescrizioni, che il prefetto ritenga di imporre nellâatto di autorizzazione, è punito con lâarresto fino a due mesi o con lâammenda da lire 1.000.000 a 2.000.000 .
Il prefetto, indipendentemente dal procedimento penale, ordina la chiusura degli ambulatori o case o istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica ovvero delle case o pensioni per gestanti aperte o esercitate senza lâautorizzazione indicata nel presente articolo. Il prefetto può, altresĂŹ, ordinare la chiusura di quelli fra i detti istituti nei quali fossero constatate violazioni delle prescrizioni contenute nellâatto di autorizzazione od altre irregolaritĂ . In tale casa, la durata della chiusura non può essere superiore a tre mesi. Il provvedimento del prefetto è definitivo.
Sezione X
DEGLI STABILIMENTI BALNEARI, TERMALI, IDROTERAPICI, DI CURE FISICHE ED AFFINI. â DELLE ACQUE MINERALI NATURALI ED ARTIFICIALI.
Art. 194
Non possono essere aperti o posti in esercizio stabilimenti balneari, termali, di cure idropiniche, idroterapiche, fisiche di ogni specie, gabinetti medici e ambulatori in genere dove si applicano, anche saltuariamente, la radioterapia e la radiumterapia senza autorizzazione del prefetto, il quale la concede dopo aver sentito il parere del consiglio provinciale di sanitĂ .
Chiunque pone in esercizio stabilimenti o gabinetti ambulatori indicati nel primo comma senza lâautorizzazione del prefetto o contravviene alle prescrizioni imposte dal prefetto nellâatto di autorizzazione, è punito con la sanzione amministrativa da lire 40.000 a 400.000 .
Il prefetto, indipendentemente dal procedimento penale, ordina la chiusura degli stabilimenti, gabinetti o ambulatori suddetti, aperti o esercitati senza autorizzazione. Il provvedimento del prefetto è definitivo.
Art. 195
Chiunque possiede apparecchi radiologici, usati anche a scopo diverso da quello terapeutico, deve farne denuncia al prefetto.
Chiunque detiene sostanze radioattive comunque confezionate per cederle, a qualsiasi titolo, anche in temporaneo uso, a enti o privati, deve ottenere la preventiva autorizzazione del prefetto. Tale autorizzazione non è concessa se non sia stato ottemperato allâobbligo della taratura delle sostanze suddette, stabilito nella legge sulla ricerca e utilizzazione delle sostanze radioattive.
Il contravventore alle disposizioni predette è punito con la sanzione amministrativa da lire 40.000 a lire 200.000 .
Art. 196
Lâautorizzazione prefettizia preveduta nellâart. 194 e quella preveduta nel secondo comma dellâarticolo precedente sono subordinate al pagamento della tassa di concessione indicata nella tabella n. 6, annessa al presente testo unico.
I titolari autorizzati allâesercizio dei gabinetti medici preveduti nellâart. 194 sono altresĂŹ tenuti al pagamento della tassa annua di ispezione stabilita nella tabella stessa.
La tassa annua di ispezione è anche dovuta dai possessori di apparecchi radiologici indicati nel primo comma dellâarticolo precedente.
Sono esonerati dal pagamento delle tasse predette, per gli apparecchi da loro utilizzati, gli enti che abbiano scopi di beneficenza, di assistenza sociale, e gli istituti scientifici.
Art. 197
Ă vietato lâimpiego dei raggi Rontgen e del radio a scopo terapeutico ai sanitari, che non siano provvisti di diploma di specializzazione in materia o dellâautorizzazione ministeriale preveduta nelle disposizioni transitorie del presente testo unico ovvero non abbiano ottenuto il riconoscimento della qualifica di specialista.
Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa da lire 100.000 a 1.000.000 .
La disposizione del primo comma non si applica per lâimpiego dei raggi Rntgen e del radio a scopo terapeutico nelle cliniche universitarie e negli istituti per la cura del cancro dipendenti dallo Stato o che siano stati giuridicamente riconosciuti.
Art. 198
I fabbricanti e i rivenditori di apparecchi radiologici debbono tener nota degli apparecchi venduti e notificare il nome e il domicilio dellâacquirente al prefetto della provincia dove lâacquirente risiede.
Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa fino a lire 60.000 .
Art. 199
Non possono essere aperti o posti in esercizio stabilimenti di produzione o di smercio di acque minerali, naturali o artificiali, senza autorizzazione del Ministro per lâinterno.
Lâautorizzazione è pure richiesta per lâimportazione nel regno di acque minerali estere, naturali o artificiali.
Il contravventore alle disposizioni dei precedenti comma è punito con la sanzione amministrativa da lire 40.000 a 1.000.000 .
Il prefetto, indipendentemente dal procedimento penale, ordina la chiusura degli stabilimenti suddetti, aperti o esercitati senza autorizzazione. Il provvedimento del prefetto è definitivo.
Art. 200
La concessione per la ricerca e lâutilizzazione di sorgenti di acque minerali e la dichiarazione di pubblica utilitĂ non esimono dallâobbligo delle autorizzazioni prevedute nei precedenti articoli.
Sezione XI
DELLA PUBBLICITAâ IN MATERIA SANITARIA.
Art. 201
Ă necessaria la licenza del prefetto, per la pubblicitĂ a mezzo stampa, o in qualsiasi altro modo, concernente ambulatori o case o istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica, case o pensioni per gestanti, stabilimenti termali, idropinici, idroterapici e fisioterapici.
Prima di concedere la licenza suddetta, il prefetto sentirĂ lâassociazione sindacale dei medici giuridicamente riconosciuta competente per territorio.
Ă necessaria la licenza del Ministro per lâinterno per la pubblicitĂ a mezzo della stampa o in qualsiasi altro modo, concernente mezzi per la prevenzione e la cura delle malattie, specialitĂ medicinali, presidii medico-chirurgici, cure fisiche ed affini, acque minerali naturali od artificiali .
La licenza è rilasciata sentito il parere di una speciale commissione di esperti, nominata dal Ministro per lâinterno .
Il contravventore alle disposizioni contenute nel primo e terzo comma è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.582,28 ad euro 15.493,71.
Titolo III
DELLâIGIENE DEL SUOLO E DELLâABITATO.
Capo I
DELLE CONDIZIONI IGIENICHE CONCERNENTI IL DEFLUSSO DELLE ACQUE.
Art. 202
Ferme le disposizioni riguardanti le acque pubbliche e il loro deflusso, contenute nel presente testo unico e in altre leggi, sono anche proibite quelle opere le quali modifichino il livello delle acque sotterranee, o il naturale deflusso di quelle superficiali, in quei luoghi nei quali tali modificazioni siano riconosciute nocive dalle disposizioni contenute nei regolamenti locali dâigiene.
Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa da lire 40.000 a 400.000 e sono a suo carico le spese per la demolizione delle opere.
Capo II
DELLE CONDIZIONI IGIENICHE PER LA COLTIVAZIONE DELLE PIANTE TESSILI E DEL RISO.
Art. 203
La macerazione del lino, della canapa e in genere delle piante tessili non può, nellâinteresse della salute pubblica, essere eseguita che nei luoghi, nei tempi, alle distanze dallâabitato e con le cautele determinate nei regolamenti locali di igiene e sanitĂ o in speciali regolamenti approvati dal prefetto, sentito il consiglio provinciale dellâeconomia corporativa e il consiglio provinciale di sanitĂ .
Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa fino a lire 40.000 .
Art. 204
La coltivazione del riso è soggetta per ciascuna provincia a un regolamento speciale, deliberato dal rettorato provinciale, intesi i podestĂ dei comuni ove si pratica o viene ammessa tale coltivazione, il consiglio provinciale di sanitĂ ed il consiglio provinciale dellâeconomia corporativa, ed approvato con decreto reale su proposta del ministro per lâinterno, sentito quello per le corporazioni.
Art. 205
Il regolamento deve determinare:
a) le distanze minime di ciascuna risaia dagli aggregati di abitazioni e dalle case sparse;
b) le norme relative al deflusso e scarico delle acque nelle risaie;
c) le tolleranze, quanto alla distanza, per i terreni di natura e posizione paludosi, nei quali non sia possibile altra coltivazione che quella a riso;
d) le condizioni alle quali deve essere subordinato il permesso di attivare risaie in terreni non ancora sottoposti a tale coltivazione, oltre quelle contenute nel presente testo unico;
e) la durata e la distribuzione dei periodi di riposo nel lavoro di mondatura e nel lavoro di raccolta e trebbiatura del riso, tenendo conto delle condizioni e degli usi locali;
f) le norme per lâassistenza medica e farmaceutica preveduta nellâart. 212 e le condizioni igieniche relative alle abitazioni dei lavoratori fissi e avventizi addetti alla risaia;
g) le altre norme occorrenti a garantire la salute dei lavoratori e quella degli abitanti nelle zone contermini.
Art. 206
Chiunque intenda attivare nuova risaie deve, entro il mese di novembre, presentare al podestĂ apposita dichiarazione nella quale siano indicati i terreni destinati alla coltivazione del riso.
La dichiarazione pubblicata nellâalbo pretorio deve, entro dieci giorni dalla sua presentazione, essere esaminata dal podestĂ e, con le relative osservazioni, trasmessa al prefetto.
Agli effetti di questa disposizione la risaia è considerata di nuova attivazione nella parte che estende la coltivazione del riso oltre i limiti entro i quali essa era anteriormente praticata, tenuto conto della rotazione agraria.
Art. 207
Ogni controversia relativa allâattivazione di nuove risaie o alla estensione preveduta nel precedente articolo è di competenza del prefetto, al quale debbono essere indirizzate le opposizioni entro il termine di giorni quindici dalla prescritta pubblicazione nellâalbo pretorio.
Decorso detto termine il prefetto provvede, entro un mese, con decreto motivato inteso il consiglio provinciale dellâeconomia corporativa.
Art. 208
Il prefetto, intesi i podestĂ dei comuni interessati e il consiglio provinciale dellâeconomia corporativa, può vietare la coltivazione di risaie quando queste risultino nocive alla salute pubblica.
Art. 209
Quando le risaie siano attivate ed estese in luoghi non consentiti o contro il divieto dellâautoritĂ , il sindaco ingiunge al contravventore di distruggerle entro un termine prefisso, trascorso il quale ordina, con suo provvedimento, la distruzione delle risaie a spese del contravventore .
Contro il provvedimento del sindaco è ammesso, entro il termine di giorni trenta, ricorso al prefetto che provvede sentito il parere del medico provinciale .
Le spese per la distruzione sono ricuperate coi privilegi fiscali nei modi e termini stabiliti nel testo unico della legge comunale e provinciale.
Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa da lire 40.000 a 1.000.000 .
Art. 210
Il divieto della coltivazione a riso e la distruzione delle risaie ai sensi degli articoli precedenti non danno diritto ad indennizzo.
Ă invece ammessa la revisione dellâestimo catastale, agli effetti della imposta fondiaria, quando il divieto della coltivazione o la distruzione si riferiscano a risaie attivate in conformitĂ delle leggi e regolamenti e consti che il reddito imponibile venne determinato in base alla coltura a riso.
Art. 211
La somministrazione gratuita del chinino a scopo profilattico e curativo della malaria a tutti gli addetti stabilmente o temporaneamente alla coltivazione della risaia, è obbligatoria a carico del proprietario della medesima, anche se questa non sia compresa nel perimetro di zone dichiarate malariche.
La relativa spesa è ripetuta dalla provincia nei modi e con le forme stabilite nellâart. 316.
Il contravventore allâobbligo predetto è punito con la sanzione amministrativa da lire 40.000 a lire 1.000.000 .
Art. 212
I comuni, nei quali si verifica la temporanea immigrazione di lavoratori avventizi per la mondatura o la raccolta del riso, sono obbligati a provvedere a un conveniente servizio di assistenza medica e farmaceutica gratuita per i lavoratori stessi.
La spesa relativa è anticipata dal comune ed è ripartita fra i proprietari delle terre coltivate a riso mediante contributo applicato in base alla aliquota risultante dal rapporto fra la spesa stessa e il reddito totale imponibile delle terre predette.
Il contributo è inscritto nei ruoli fondiari in aggiunta della sovrimposta comunale sui terreni e sui fabbricati ed è riscosso con la procedura privilegiata stabilita per la riscossione delle imposte dirette, a mezzo degli esattori comunali.
Lo sgravio dellâimposta non dĂ luogo al rimborso del contributo.
Quando il servizio anzidetto manchi o sia insufficiente, il prefetto provvede di ufficio e la relativa spesa è a carico del comune, salvo rivalsa ai sensi dei precedenti comma.
Art. 213
Le abitazioni dei lavoratori, impiegati nella coltivazione a riso e aventi residenza fissa nelle localitĂ destinate alla coltivazione stessa, e i dormitori o le abitazioni dei lavoratori avventizi temporaneamente immigrati per la mondatura o la raccolta del riso, debbono possedere le condizioni di cubatura, ventilazione, abitabilitĂ e arredamento, prescritte nel regolamento indicato nellâart. 205, ed essere muniti alle aperture di reticelle atte ad impedire la penetrazione delle zanzare.
I dormitori dei lavoratori avventizi debbono inoltre essere costruiti in modo da rendere possibile la separazione degli uomini dalle donne.
In tutte le aziende nelle quali sono impiegate squadre o compagnie di lavoratori avventizi temporaneamente immigrati per la mondatura o la raccolta del riso, deve essere destinato un apposito locale protetto da reticelle e munito delle necessarie suppellettili, per il provvisorio isolamento e ricovero dei lavoratori colpiti da infezione malarica o da altra malattia infettiva e diffusiva.
Il contravventore è punito con lâammenda da L. 40.000 a 1.000.000 .
Art. 214
Il datore di lavoro, o se esso non vi adempia, il proprietario dei fondi coltivati a risaia ha lâobbligo di fornire acqua potabile di buona qualitĂ e in quantitĂ sufficiente, tanto ai lavoratori stabilmente impiegati per la coltivazione, quanto ai lavoratori avventizi temporaneamente immigrati.
Se la somministrazione degli alimenti fa parte del compenso del lavoro, il datore di lavoro è obbligato a fornire sostanze alimentari di buona qualità .
Il contravventore è punito con lâammenda da L. 5.000 a 25.000 .
Art. 215
Ferma la competenza generica degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, gli ufficiali sanitari e gli incaricati dellâassistenza sanitaria esercitano, nei limiti delle rispettive competenze, la vigilanza necessaria ad assicurare lâapplicazione delle disposizioni contenute nel presente capo. A tale scopo hanno libero accesso nelle risaie, nelle abitazioni e dormitori, nei luoghi di isolamento e nei ricoveri dei lavoratori.
Capo III
DELLE LAVORAZIONI INSALUBRI.
Art. 216
Le manifatture o fabbriche che producono vapori, gas o altre esalazioni insalubri o che possono riuscire in altro modo pericolose alla salute degli abitanti sono indicate in un elenco diviso in due classi.
La prima classe comprende quelle che debbono essere isolate nelle campagne e tenute lontano dalle abitazioni; la seconda quelle che esigono speciali cautele per la incolumitĂ del vicinato.
Questo elenco, compilato dal consiglio superiore di sanitĂ , è approvato dal Ministro per lâinterno, sentito il Ministro per le corporazioni, e serve di norma per lâesecuzione delle presenti disposizioni.
Le stesse norme stabilite per la formazione dellâelenco sono seguite per iscrivervi ogni altra fabbrica o manifattura che posteriormente sia riconosciuta insalubre.
Un industria o manifattura la quale sia iscritta nella prima classe, può essere permessa nellâabitato, quante volte lâindustriale che lâesercita provi che, per lâintroduzione di nuovi metodi o speciali cautele, il suo esercizio non reca nocumento alla salute del vicinato.
Chiunque intenda attivare una fabbrica o manifattura compresa nel sopra indicato elenco, deve quindici giorni prima darne avviso per iscritto al podestĂ , il quale, quando lo ritenga necessario nellâinteresse della salute pubblica, può vietarne lâattivazione o subordinarla a determinate cautele.
Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa da lire 40.000 a 400.000 .
Art. 217
Quando vapori, gas o altre esalazioni, scoli di acque, rifuiti solidi o liquidi provenienti da manifatture o fabbriche, possono riuscire di pericolo o di danno per la salute pubblica, il podestĂ prescrive le norme da applicare per prevenire o impedire il danno e il pericolo e si assicura della loro esecuzione ed efficienza.
Nel caso di inadempimento il podestà può provvedere di ufficio nei modi e termini stabiliti nel testo unico della legge comunale e provinciale.
Capo IV
DELLâIGIENE DEGLI ABITATI URBANI E RURALI E DELLE ABITAZIONI.
Art. 218
I regolamenti locali di igiene e sanitĂ stabiliscono le norme per la salubritĂ dellâaggregato urbano e rurale e delle abitazioni, secondo le istruzioni di massima emanate dal ministro per lâinterno.
I detti regolamenti debbono contenere le norme dirette ad assicurare che nelle abitazioni:
a) non vi sia difetto di aria e di luce;
b) lo smaltimento delle acque immonde, delle materie escrementizie e di altri rifiuti avvenga in modo da non inquinare il sottosuolo;
c) le latrine gli acquai e gli scaricatoi siano costruiti e collocati in modo da evitare esalazioni dannose o infiltrazioni;
d) lâacqua potabile nei pozzi, in altri serbatoi e nelle condutture sia garantita da inquinamento.
I regolamenti predetti debbono, inoltre, contenere le norme per la razionale raccolta delle immondizie stradali e domestiche e per il loro smaltimento.
Art. 219
Il prefetto, sentito il consiglio provinciale di sanitĂ e quello dellâeconomia corporativa, determina le modalitĂ secondo le quali debbono essere applicate le istruzioni indicate nel precedente articolo nei riguardi della salubritĂ degli abitati rurali avute presenti le speciali condizioni topografiche, climatiche e agricole dei singoli comuni della provincia.
In ogni caso, debbono essere determinate le condizioni minime di abitabilitĂ delle case rurali e dei dormitori per i lavoratori avventizi, quelle per lâapprovvigionamento idrico, per le latrine e per la raccolta o lo smaltimento dei materiali di rifiuto.
Art. 220
Art. 221
Gli edifici o parti di essi indicati nellâarticolo precedente non possono essere abitati senza autorizzazione del podestĂ , il quale la concede quando, previa ispezione dellâufficiale sanitario o di un ingegnere a ciò delegato, risulti che la costruzione sia stata eseguita in conformitĂ del progetto approvato, che i muri siano convenientemente prosciugati e che non sussistano altre cause di insalubritĂ . .
Art. 222
Il podestĂ , sentito lâufficiale sanitario o su richiesta del medico provinciale, può dichiarare inabitabile una casa o parte di essa per ragioni igieniche e ordinarne lo sgombero.
Art. 223
Il proprietario di casa rurale, adibita per abitazione di coloro che sono addetti alla coltivazione di fondi di sua proprietà , è obbligato a mantenere lo stabile nelle condizioni di abitabilità sancite nei regolamenti locali di igiene e sanità o, quando tali condizioni manchino, ad apportarvi le opportune riparazioni o completamenti.
In caso che il proprietario non provveda, il podestĂ , fatti eseguire dallâufficiale sanitario gli accertamenti, ne riferisce al prefetto, il quale richiede allâufficio del genio civile la perizia dei lavori occorrenti e la trasmette al podestĂ . Questi comunica la perizia al proprietario, fissandogli un termine per lâesecuzione dei lavori ritenuti strettamente necessari.
Se il proprietario omette o ritarda lâesecuzione dei lavori predetti, il podestĂ provvede di ufficio alle riparazioni e completamenti nei modi e termini stabiliti nel testo uncio della legge comunale e provinciale.
Art. 224
I proprietari di fondi coltivati mediante lâopera temporanea di operai avventizi, non aventi abitazione stabile nel comune o nei comuni dove i fondi sono posti, hanno lâobbligo di provvedere gli operai di ricoveri rispondenti alle necessitĂ igieniche e sanitarie, tenuto conto delle condizioni e della natura della localitĂ .
Nel caso di inadempimento si provvede di ufficio con le modalitĂ stabilite nellâarticolo precedente.
Art. 225
Quando i contratti per lâesecuzione di lavori a carico dello Stato, delle province, dei comuni o di altri enti pubblici includono lâobbligo di assicurare lâabitazione al personale impiegato nei lavori stessi, lâassuntore del lavoro è tenuto a provvedere che nellâabitazione medesima, sia essa in locali provvisori o permanenti, vengano osservate le norme di igiene, dettate dalla autoritĂ sanitaria, per quanto riguarda cubatura, ventilazione, illuminazione, fornitura di acqua potabile, smaltimento dei rifiuti e ogni altra sistemazione necessaria a tutelare la salute delle persone alloggiate.
Il prefetto, quando lo ritenga necessario per il numero del personale impiegato nei lavori o per la durata degli stessi o perchĂŠ vi è pericolo di malattie diffusive, determina, con apposito disciplinare, sentiti il consiglio provinciale di sanitĂ ed il consiglio provinciale dellâeconomia corporativa, le norme necessarie per lâigiene e per la tutela della salute degli operai.
Lâassuntore è tenuto allâosservanza delle norme contenute nel disciplinare e deve eseguire, entro il termine stabilito nel provvedimento del prefetto, i lavori necessari per lâattuazione delle norme stesse.
Quando lâassuntore, nei casi preveduti nei precedenti comma, omette o ritarda lâattuazione delle provvidenze prescritte, il prefetto ne ordina lâesecuzione di ufficio con le norme stabilite nel testo unico della legge comunale e provinciale. Le spese per lâesecuzione dei lavori sono a carico dellâassuntore e vengono anticipate dalla amministrazione appaltante, che se ne avvale sui crediti dellâassuntore o, in mancanza, sulla cauzione dal medesimo prestata.
Contro i provvedimenti del prefetto è ammesso il ricorso al ministro per lâinterno.
Art. 226
Non può essere in alcun caso permessa lâapertura di edifici destinati ad abitazione o di opifici industriali o di ospedali, sanatori, case di cura e simili aventi fogne per le acque immonde o comunque insalubri, o canali di scarico di acque industriali inquinate, che immettono in laghi, corsi o canali di acqua i quali debbono in qualsiasi modo servire allâuso alimentare o domestico, se non dopo aver accertato che le dette acque siano prima sottoposte a una completa ed efficace depurazione e che siano state inoltre applicate le speciali cautele prescritte nel regolamento locale di igiene e sanitĂ .
Il contravventore è punito con lâammenda da lire 200.000 a 400.000 .
Art. 227
Ă vietato immettere nei corsi di acqua, che attraversano lâabitato, fogne o canali che raccolgono i liquidi di rifiuto indicati nellâarticolo precedente, senza che tali liquidi siano stati previamente sottoposti a processi depurativi riconosciuti idonei dallâautoritĂ sanitaria.
Il prefetto, sentito il consiglio provinciale di sanitĂ , stabilisce, volta per volta, tenuto conto della portata e della velocitĂ del corso dâacqua, del suo potere di autodepurazione e del grado di impuritĂ delle acque convogliate, nonchĂŠ degli interessi della pesca e della piscicoltura, la distanza a valle della cittĂ o dellâaggregato, alla quale le dette fogne o canali luridi potranno essere immessi nel corso dâacqua senza danno per la salute pubblica, e le eventuali opere di depurazione necessarie prima della immissione.
Nel caso di inadempimento, il prefetto può disporre lâesecuzione dâufficio dei lavori necessari, nei modi e termini stabiliti nel testo unico della legge comunale e provinciale.
Art. 228
I progetti per la costruzione di acquedotti, fognature, ospedali, sanatori, cimiteri, mattatoi e opere igieniche di ogni genere, predisposti dai Comuni, dalle Province, dalle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e da altri enti pubblici, anche se tali opere debbano essere costruite a spese o con il concorso dello Stato, sono sottoposti, quando importano una spesa non superiore a L. 150 milioni, al parere del medico provinciale o del veterinario provinciale, secondo le rispettive competenze.
Per i progetti, il cui importo non superi i 50 milioni, deve essere sentito il parere del Consiglio provinciale di sanitĂ .
Quando si tratti di progetti di importo superiore a L. 150 milioni, oppure di progetti relativi a costruzione di opere igieniche interessanti piĂš Province, qualunque ne sia lâimporto, anche se tali opere debbano essere eseguite a spese o col concorso dello Stato, deve essere udito il Consiglio superiore di sanitĂ .
Rimangono ferme le disposizioni della legge comunale e provinciale, nonchĂŠ quelle della legge sulle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza per quanto riguarda lâapprovazione dei progetti agli effetti amministrativi e le determinazioni circa il finanziamento della spesa occorrente.
Art. 229
I progetti di opera per le provviste di acqua potabile alle popolazioni rurali e quelli per la costruzione di case, considerati nelle disposizioni sulla bonifica integrale e a favore dei territori montani, sono sottoposti al parere del medico provinciale qualora lâimporto non superi i 50 milioni.
I progetti di cui sopra, nonchĂŠ quelli di borgate rurali sono sottoposti al parere del Consiglio provinciale di sanitĂ quando il loro importo sia compreso tra i 50 e i 150 milioni.
Per i progetti il cui importo superi i 150 milioni, o che interessino piĂš Province, deve essere udito il Consiglio superiore di sanitĂ .
Art. 230
Sono sottoposti al parere del consiglio superiore di sanitĂ i piani regolatori generali dei comuni, i piani regolatori particolareggiati dei comuni tenuti per legge alla compilazione del piano regolatore generale ed i regolamenti edilizi dei comuni predetti.
Sono sottoposti al parere del consiglio provinciale di sanitĂ i piani regolatori particolareggiati ed i regolamenti edilizi degli altri comuni.
Capo V
DEGLI ALBERGHI.
Art. 231
Per lâapertura deglia alberghi, oltre lâautorizzazione prescritta nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, occorre, ai fini igienico-sanitari, anche lâautorizzazione del podestĂ , che la concede su parere favorevole dellâufficiale sanitario.
Contro il provvedimento del podestà , è ammesso ricorso al prefetto che decide sentito il medico provinciale.
La decisione del prefetto è definitiva.
Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa da lire 40.000 a 200.000 .
Art. 232
La vigilanza sulle prescrizioni igieniche sugli alberghi, oltre che al podestĂ , spetta anche allâente provinciale per il turismo .
Il podestĂ , anche su proposta dellâente provinciale per il turismo, sentito lâufficiale sanitario, quando un albergo è giudicato insalubre per la sua ubicazione, oppure per le condizioni dei locali o delle dipendenze e relativi impianti ed arredamenti, può prescrivere allâesercente i lavori necessari per rimuovere le cause di insalubritĂ . Se lâesercente non voglia o non possa eseguire tali lavori, può ordinare la chiusura dellâalbergo .
Contro lâordinanza, che prescrive la chiusura oppure i lavori di risanamento ritenuti indispensabili, è ammesso ricorso al prefetto che decide sentito il medico provinciale.
Il provvedimento del prefetto è definitivo.
Quando un albergo si trovi posto in zona malarica e non sia opportuno, per ragioni di pubblico interesse, ordinarne la chiusura, debbono essere adottate, secondo le prescrizioni dellâufficiale sanitario, misure efficaci di difesa antianofelica.
Capo VI
DELLE STALLE E CONCIMAIE.
Art. 233
Le stalle rurali per bovini ed equini, adibite a piĂš di due capi adulti, debbono essere dotate di una concimaia, atta ad evitare disperdimento di liquidi, avente platea impermeabile.
Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa da lire 20.000 a 200.000 .
Art. 234
Le dimensioni minime, in rapporto al numero medio annuo dei capi ricoverati nella stalla e tutte le altre caratteristiche delle concimaie, sono prescritte, tenendo conto della natura dei terreni, della durata di dimora del bestiame nella stalla e di ogni altra contingenza locale, con decreto del prefetto, sentito il consiglio provinciale dellâeconomia corporativa.
Art. 235
Sono esonerati dallâobbligo della concimaia i ricoveri per bestiame brado o semibrado.
Art. 236
Chiunque tiene in esercizio una stalla è tenuto a servirsi della concimaia esistente presso la stalla per il deposito di letame e a conservare la concimaia stessa in perfetto stato di funzionamento.
Nel caso di esonero, preveduto nellâarticolo precedente, è vietato tenere il concime a cumuli nei cortili e nelle adiacenze immediate delle abitazioni.
Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa fino a lire 10.000 per ogni capo adulto di bestiame esistente nella stalla.
Art. 237
I comuni hanno lâobbligo di curare la costruzione e la manutenzione di adatti depositi per una razionale collocazione e conservazione del letame, prodotto entro i limiti degli agglomerati urbani.
Le dimensioni e le altre caratteristiche di tali depositi, nonchĂŠ le norme per lâuso dei medesimi e per la utilizzazione del concime conservato, sono stabilite nellâapposito regolamento adottato dal comune in conformitĂ delle norme date dal consiglio provinciale dellâeconomia corporativa.
Art. 238
Quando gli animali siano ricoverati in agglomerati urbani è fatto obbligo al proprietario di bestiame, che non disponga di concimaia propria, costruita a norma dellâart. 233, di depositare i concimi, prodotti entro i limiti degli agglomerati stessi, nei depositi comunali costituiti ai sensi dellâarticolo precedente.
Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa da lire 20.000 a 200.000 .
Art. 239
Le stalle delle quali sono forniti gli alberghi debbono rispondere ai requisiti stabiliti nellâapposito regolamento.
Art. 240
La violazione delle norme indicate negli artt. 233, 236 e 238, salva la competenza degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, può essere accertata dal personale tecnico delle cattedre ambulanti di agricoltura, dal veterinario provinciale o comunale, dai vigili sanitari e dagli agenti comunali.
Art. 241
Gli istituti che esercitano il credito a favore dellâagricoltura sono autorizzati a concedere prestiti con lâammortamento rateale in dieci anni, per lâattuazione delle norme stabilite nel presente capo.
Titolo IV
DELLA TUTELA IGIENICA DELLâALIMENTAZIONE, DELLâACQUA POTABILE E DEGLI OGGETTI DI USO PERSONALE.
Sezione I
DELLA VIGILANZA IGIENICA SULLA GENUINITAâ E SALUBRITAâ DEGLI ALIMENTI E DELLE BEVANDE.
Art. 242
Art. 243
Sezione II
DEL CONSUMO DEL GRANTURCO PER LâALIMENTAZIONE DELLâUOMO.
Art. 244
Chiunque detiene per il commercio, pone in commercio, ovvero distribuisce per il consumo, sotto qualsiasi forma, granturco immaturo non bene essiccato, ammuffito o in qualsiasi altro modo guasto, sia in grani che in farina, ovvero prodotti ottenuti dalla farina suddetta o che, sebbene preparati con farina normale sana, siano in seguito ammuffiti o comunque deteriorati è punito con la sanzione amministrativa da lire 60.000 a 400.000 .
Art. 245
Ă vietata lâintroduzione nel regno, per uso alimentare, del granturco e dei suoi derivati, guasti od imperfetti, anche se lâavaria siasi verificata durante il viaggio di trasporto o nei magazzini di deposito.
Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa da lire 60.000 a 400.000 .
Art. 246
Sono soggette ad autorizzazione del prefetto o del podestĂ , secondo la rispettiva competenza, la circolazione, la macinazione e lâutilizzazione, per altro uso che non sia lâalimento dellâuomo, del granturco e dei suoi derivati, guasti o imperfetti.
La mancanza della predetta autorizzazione dĂ luogo al sequestro immediato del genere, senza pregiudizio delle sanzioni penali.
Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa da lire 60.000 a 400.000 .
Sezione III
DELLâIGIENE DEI RECIPIENTI DESTINATI ALLA PREPARAZIONE O ALLA CONSERVAZIONE DI ALIMENTI O BEVANDE.
Art. 247
Sezione IV
DELLâACQUA POTABILE.
Art. 248
Ogni comune deve essere fornito, per uso potabile, di acqua pura e di buona qualitĂ .
Quando lâacqua potabile manchi, sia insufficiente ai bisogni della popolazione o sia insalubre, il comune può essere, con decreto del prefetto, obbligato a provvedersene.
Art. 249
Chiunque contamini lâacqua delle fonti, dei pozzi, delle cisterne, dei canali, degli acquedotti, dei serbatoi di acqua potabile è punito con la sanzione amministrativa da lire 60.000 a 1.000.000 , salvo lâapplicazione delle pene stabilite nel codice penale, quando il fatto renda lâacqua pericolosa per la salute pubblica.
Sezione V
DEI COLORI NOCIVI ALLA SALUTE.
Art. 250
Sezione VI
DELLâUSO DI ALCOOL DIVERSI DALLâETILICO.
Art. 251
Ă vietato importare, fabbricare, detenere per vendere o comunque mettere in commercio sostanze alimentari, liquori o altre bevande alcooliche, prodotti farmaceutici, specialitĂ medicinali, disinfettanti, profumi, cosmetici, essenze a qualunque uso destinate, prodotti per la cura o per la colorazione della pelle, dei capelli, delle unghie, dei denti e in generale destinati a uso personale, che contengono etere amilico, alcool metilico o altri alcool diversi dallâetilico.
Il contravventore, è punito con la sanzione amministrativa da lire 200.000 a 600.000 .
Art. 252
Sono escluse dal divieto di cui nellâarticolo precedente:
a) Le piccolissime quantitĂ di alcool metilico e di altri alcool diversi dallâetilico, naturalmente contenute in alcune bevande alcooliche e dovute ai processi di fabbricazione delle bevande stesse come le acquaviti e prodotti similari.La quantitĂ di alcool metilico o di altri alcool diversi dallâetilico che può essere tollerata in questi prodotti, è stabilita dal ministro per lâinterno, di concerto con quello per le finanze.
b) Le soluzioni di formaldeide e le preparazioni che contengono formaldeide, limitatamente alla quantitĂ di alcool metilico proveniente dalla soluzione di formaldeide impiegata.
Titolo V
PROVVEDIMENTI CONTRO LE MALATTIE INFETTIVE E SOCIALI.
Capo I
DELLE MISURE CONTRO LA DIFFUSIONE DELLE MALATTIE INFETTIVE DELLâUOMO.
Art. 253
Il ministro per lâinterno determina con suo provvedimento, sentito il consiglio superiore di sanitĂ , quali siano le malattie infettive e diffusive che danno luogo alla adozione delle misure sanitarie comprese nel presente titolo e quali le misure applicabili a ciascuna di esse .
Art. 254
Il sanitario che nellâesercizio della sua professione sia venuto a conoscenza di un caso di malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo, pericolosa per la salute pubblica, deve immediatamente farne denuncia al podestĂ e allâufficiale sanitario comunale e coadiuvarli, se occorra, nella esecuzione delle disposizioni emanate per impedire la diffusione delle malattie stesse e nelle cautele igieniche necessarie .
Il contravventore è punito con lâammenda da lire 60.000 a 1.000.000 , alla quale si aggiunge, nei casi gravi, la pena dellâarresto fino a sei mesi. Il prefetto adotta o promuove dagli organi competenti i provvedimenti disciplinari del caso.
Art. 255
Le denunce di malattie infettive e diffusive o sospette di esserlo, pericolose per la salute pubblica, debbono essere immediatamente comunicate dal podestĂ al prefetto, dallâufficiale sanitario al medico provinciale, dal prefetto al ministero dellâinterno. Quando la gravitĂ del caso lo esiga, il prefetto, sentito il medico provinciale, può costituire commissioni locali, delegare persone tecniche per esaminare i caratteri della malattia, inviare medici, spedire medicinali e disporre gli altri provvedimenti necessari per assicurare la cura dei malati ed evitare la diffusione della malattia, informandone sollecitamente il ministro per lâinterno.
Art. 256
I medici condotti e gli altri medici esercenti nei comuni, nei quali si sia manifestata una malattia infettiva di carattere epidemico, hanno lâobbligo di mettersi a disposizione dellâautoritĂ sanitaria per i servizi di assistenza e di profilassi.
Lo stesso obbligo hanno i medici appositamente chiamati in un comune per il servizio durante una epidemia.
Il contravventore allâobbligo anzidetto è punito con lâarresto fino a sei mesi e con lâammenda da lire 100.000 a 1.000.000 .
Ai detti sanitari e alle loro famiglie, che siano iscritti alla cassa di previdenza, compete il trattamento preveduto nel testo unico 10 maggio 1930, n. 680; a quelli non iscritti si applicano le disposizioni contenute negli articoli 112 e 113 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni.
Art. 257
Qualsiasi medico-chirurgo legalmente abilitato allâesercizio della professione è tenuto a prestare lâopera sua per prevenire o combattere la diffusione di malattie infettive nel comune, al quale sia stato destinato rispettivamente dal prefetto o dal Ministro per lâinterno, a seconda che il comune appartenga o non alla provincia nella quale il sanitario risiede.
Sono applicabili ai medici preveduti nel presente articolo e alle loro famiglie le disposizioni sulle pensioni citate nellâultimo comma dellâarticolo precedente.
Il contravventore alle disposizioni date dal prefetto o dal Ministro per lâinterno è punito con lâarresto fino a sei mesi e con lâammenda da lire 100.000 a 1.000.000 .
Art. 258
Qualsiasi cittadino, dimorante in un comune in cui si sia manifestata una malattia infettiva di carattere epidemico, è tenuto, nellâinteresse dei servizi di difesa contro la malattia stessa, alle prestazioni conformi alla sua condizione, arte o professione, delle quali venga richiesto dal podestĂ .
Il provvedimento del podestà è preso su parere dellâufficiale sanitario e contiene le condizioni di assunzione.
Il contravventore è punito collâarresto fino a tre mesi e collâammenda da lire 40.000 a 400.000 .
Art. 259
I comuni provvedono ai servizi di profilassi, assistenza e disinfezione per le malattie contagiose.
Tali servizi possono essere assicurati mediante consorzi fra comuni secondo le norme contenute nel testo unico della legge comunale e provinciale.
Il prefetto può dichiarare obbligatori tali consorzi o stabilire lâobbligo della provincia con le norme indicate nel secondo comma dellâart. 93.
Art. 260
Chiunque non osserva un ordine legalmente dato per impedire lâinvasione o la diffusione di una malattia infettiva dellâuomo è punito con lâarresto fino a sei mesi e con lâammenda da lire 40.000 a 800.000 .
Se il fatto è commesso da persona che esercita una professione o unâarte sanitaria la pena è aumentata.
Art. 261
Il ministro per lâinterno, quando si sviluppi nel regno una malattia infettiva a carattere epidemico, può emettere ordinanze speciali per la visita e disinfezione delle case, per lâorganizzazione di servizi e soccorsi medici e per le misure cautelari da adottare contro la diffusione della malattia stessa.
Le ordinanze sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del regno e possono aver vigore il giorno stesso della pubblicazione.
Art. 262
Capo II
DELLE MISURE DâIGIENE CONTRO LE MOSCHE.
Art. 263
LâAlto commissario per lâigiene e la sanitĂ pubblica emana direttive di carattere generale per impedire la moltiplicazione o la disseminazione delle mosche e degli altri artropodi vettori di agenti patogeni o causa diretta di malattia, ed emette, a tale scopo, ove occorre, anche ordinanze speciali.
Il prefetto è autorizzato ad emanare, con ordinanza, norme obbligatorie per lâesecuzione delle direttive generali di cui al comma precedente e per coordinare e favorire le iniziative locali.
Speciali misure devono essere ordinate dal sindaco:
a) negli istituti di ricovero e cura, pubblici e privati, e in altre collettivitĂ ;
b) negli stabilimenti di produzione di sostanze alimentari, nelle fiere e mercati, negli esercizi pubblici, negli spacci di generi alimentari, nelle stalle di qualsiasi specie.
Le ordinanze dellâAlto commissario e del prefetto sono rispettivamente pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Foglio annunzi legali della Provincia, e possono entrare in vigore il giorno stesso della loro pubblicazione.
Capo III
DELLE MISURE CONTRO LA DIFFUSIONE DELLE MALATTIE INFETTIVE DEGLI ANIMALI.
Art. 264
I veterinari, i proprietari o detentori, a qualunque titolo, di animali domestici, nonchĂŠ gli albergatori e conduttori di stalle di sosta, debbono denunciare immediatamente al podestĂ del luogo, dove si verifichi, qualunque caso di malattia infettiva diffusiva del bestiame, accertata o sospetta, e qualunque caso di morte improvvisa di animale non riferibile a malattia comune giĂ accertata.
Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa da lire 10.000 a lire 200.000 .
LâautoritĂ sanitaria, mediante apposite ordinanze, può rendere obbligatorie, nei casi di malattie infettive del bestiame, le disposizioni contenute nel presente titolo dirette a impedire e limitare la diffusione delle malattie infettive diffusive dellâuomo.
Il contravventore a tali disposizioni è punito con la sanzione amministrativa da lire 40.000 a lire 400.000 .
Art. 265
Nei casi di peste bovina, di pleuropolmonite contagiosa dei bovini e di morva, il veterinario provinciale ordina lâabbattimento e la distruzione degli animali infetti e, quando sia necessario per impedire la diffusione della malattia, anche degli animali sospetti di infezione o di contaminazione.
Nei casi di afta epizootica, di peste equina, di febbre catarrale degli ovini, di peste suina classica, di peste suina africana, e di altre malattie esotiche degli animali, il Ministro per la sanitĂ , quando sia necessario per impedire la diffusione della malattia, può stabilire con proprio decreto lâobbligo di abbattere e di distruggere gli animali infetti o sospetti di infezione o di contaminazione.
Per lâabbattimento dellâanimale è concessa al proprietario una indennitĂ variabile dal 50 al 70 per cento del valore di mercato, calcolato sulla base del valore medio degli animali della stessa specie e categoria, secondo i criteri che saranno determinati dal Ministro per la sanitĂ di concerto con il Ministro per lâagricoltura e per le foreste.
Ai coltivatori diretti lâindennitĂ può essere corrisposta fino allâ80 per cento.
Lâimporto delle indennità è per i tre quarti a carico dello Stato e per un quarto a carico della provincia.
LâindennitĂ non viene concessa a coloro che contravvengono alle disposizioni previste dalla presente legge o dal regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, quando la contravvenzione riguarda malattie previste dalla presente legge e sia commessa nel corso dellâepizoozia per la quale sia stato disposto lâabbattimento di animali e prima dellâabbattimento stesso. In tali casi lâindennitĂ viene corrisposta soltanto se il procedimento penale si conclude con sentenza passata in giudicato di assoluzione.
Art. 265 bis
Nessuno può importare, detenere, alienare, senza autorizzazione del Ministro per la sanitĂ , i virus e gli altri microorganismi agenti eziologici delle malattie indicate nel precedente art. 265. La produzione dei virus dellâafta epizootica, della peste bovina, della peste equina, della peste suina africana e della febbre catarrale degli ovini è riservata allo Stato che può demandarla agli enti vigilati dal Ministro della sanitĂ .
Il contravventore alle disposizioni del precedente comma, è punito, salvo che il fatto non costituisca reato piĂš grave, con lâammenda da lire 300.000 a lire 600.000 e in caso di recidiva, con lâarresto da 1 a 3 mesi e con lâammenda da lire 900.000 a lire 1.500.000 .
Chiunque ottenga una delle autorizzazioni di cui al primo comma deve osservare le prescrizioni che il Ministro per la sanitĂ ritenga di imporgli ai fini della profilassi delle epizoozie. In caso di inosservanza il Ministro può revocare lâautorizzazione.
Capo IV
DELLE MISURE SPECIALI DI PROFILASSI E ASSISTENZA PER ALCUNE MALATTIE DELLâUOMO.
Sezione I
DELLA VACCINAZIONE ANTIVAIOLOSA E DELLA CONSERVAZIONE DEL VACCINO.
Art. 266
Art. 267
Il vaccino antivaioloso è conservato in luogo idoneo a cura e sotto la responsabilità del medico provinciale ed è inviato gratuitamente ai podestà e ai medici liberi esercenti, quando ne facciano richiesta alla prefettura.
Sono a carico della provincia le spese occorrenti per la provvista del vaccino nella misura stabilita dal medico provinciale e quelle per la conservazione e per la spedizione del vaccino.
Sono a carico dei comuni le spese per il servizio di vaccinazione e per la regolare tenuta dei relativi registri.
Ă in facoltĂ della provincia di integrare il servizio di vaccinazione e rivaccinazione.
Tale integrazione può essere dichiarata obbligatoria con decreto del prefetto nei casi e nei modi indicati nel secondo comma dellâart. 92.
Sezione II
DISPOSIZIONI PER COMBATTERE LA TUBERCOLOSI.
Art. 268
Spetta al ministero dellâinterno la direttiva tecnica e il coordinamento di tutti i servizi di profilassi e assistenza contro la tubercolosi.
Ă sottoposto a vigilanza del ministero dellâinterno e del prefetto, anche al fine di impedire abusi della pubblica fiducia, qualsiasi ente pubblico o privato che raccolga denaro dal pubblico per la profilassi e lâassistenza contro la tubercolosi o svolga opera di propaganda a riguardo della medesima malattia.
Il ministero dellâinterno vigila sullâesecuzione delle direttive date e sullo svolgimento di tutti i servizi contro la tubercolosi a mezzo dei suoi organi centrali e periferici.
Art. 269
Ad assicurare i servizi di profilassi e di assistenza contro la tubercolosi concorrono, secondo la rispettiva competenza:
1° i consorzi provinciali antitubercolari, le province, i comuni e le istituzioni che hanno per fine la prevenzione e la cura della tubercolosi;
2° lâIstituto nazionale fascista della previdenza sociale e gli altri enti di assicurazioni sociali, nei limiti e con le modalitĂ stabilite dalle leggi speciali o dai rispettivi statuti.
Art. 270
Il consorzio provinciale antitubercolare, istituito in ogni capoluogo di provincia, ha lo scopo:
a) di promuovere e agevolare la istituzione delle opere necessarie per la difesa contro la tubercolosi, anche in unione con altri consorzi provinciali antitubercolari;
b) di coordinare e disciplinare il funzionamento di tutte le opere esistenti nella provincia per combattere la tubercolosi, segnalandone al prefetto le eventuali irregolaritĂ o manchevolezze per i provvedimenti di competenza;
c) di vegliare alla protezione e alla assistenza sanitaria e sociale dei tubercolotici, proponendo al prefetto i provvedimenti necessari affinchĂŠ siano rivolte a loro favore le risorse delle istituzioni locali che hanno per fine la prevenzione e la cura della tubercolosi;
d) di integrare con i propri mezzi lâazione delle istituzioni antitubercolari e, se del caso, di sostituirsi alle medesime nellâesecuzione dei provvedimenti urgenti;
e) di promuovere e disciplinare, nellâambito provinciale, in conformitĂ delle direttive del ministero dellâinterno, la propaganda per la profilassi e lâassistenza dei tubercolotici.
Art. 271
Il consorzio provinciale antitubercolare è ente morale ed è retto da apposito statuto, approvato dal prefetto.
Quando lâistituzione di opere antitubercolari è promossa, ai sensi della lettera a) dellâarticolo precedente, da due o piĂš consorzi, la convenzione, che regola lâimpianto ed il funzionamento di dette opere e gli oneri dei singoli consorzi, è approvata con decreto del ministro per lâinterno, sentiti i consigli provinciali di sanitĂ e le giunte provinciali amministrative delle province interessate.
Art. 272
La provincia e i comuni che la compongono, nonchĂŠ gli enti pubblici che, in tutto o in parte svolgono nella provincia azione antitubercolare, fanno parte obbligatoriamente del consorzio provinciale antitubercolare.
Possono farne, su loro domanda, anche le congregazioni di caritĂ , le istituzioni pubbliche e le associazioni sindacali legalmente riconosciute nonchĂŠ le associazioni private, gli istituti di previdenza e di assicurazione e le organizzazioni finanziarie e commerciali che svolgono la loro attivitĂ nella provincia.
Lo statuto del consorzio determina la misura del contributo consorziale.
Al consorzio provinciale sono applicabili le disposizioni relative ai consorzi, contenute nel testo unico della legge comunale e provinciale, in quanto non sia preveduto nel presente testo unico.
Art. 273
Il consorzio provinciale antitubercolare è amministrato da un comitato composto del preside della provincia, che lo presiede, del medico provinciale e di cinque altri membri, nominati dal prefetto, dei quali uno scelto tra i componenti del consiglio provinciale di sanitĂ , uno in rappresentanza dellâorganizzazione sindacale dei medici giuridicamente riconosciuta, competente per territorio e tre in rappresentanza degli enti consorziati.
I componenti elettivi durano in carica tre anni e possono essere rinominati.
Il direttore del consorzio interviene alle sedute del comitato con voto consultivo.
Art. 274
Il ministro per lâinterno per gravi ragioni di carattere tecnico o amministrativo o di ordine pubblico, può sciogliere il comitato, affidando la provvisoria amministrazione dellâente a un commissario, il quale esercita tutte le attribuzioni del comitato stesso.
Art. 275
Il consorzio provinciale antitubercolare sottopone, non piĂš tardi del 15 ottobre di ogni anno, il proprio bilancio al prefetto per lâapprovazione.
Copia del bilancio, appena approvato, viene dalla prefettura comunicato al ministero dellâinterno.
Art. 276
Lâamministrazione provinciale ha lâobbligo di fornire gratuitamente i locali per la sede e per gli uffici del consorzio provinciale antitubercolare e il personale necessario pel funzionamento degli uffici stessi.
Il servizio di cassa e di tesoreria del consorzio è disimpegnato, normalmente, dal cassiere e dal tesoriere dellâamministrazione provinciale alle stesse condizioni stabilite per detta amministrazione.
Qualora lâimportanza dei servizi lo richiedano, il consorzio può, con deliberazione approvata dalla giunta provinciale amministrativa, sentito il rettorato provinciale, provvedere in tutto o in parte con personale proprio al funzionamento dellâufficio e al servizio di cassa e di tesoreria, fermi restando, per quanto riguarda la spesa, gli obblighi indicati nel primo e secondo comma del presente articolo.
In tal caso uno speciale regolamento, deliberato dallâamministrazione del consorzio e approvato dalla giunta provinciale amministrativa, provvede allo stato giuridico e al trattamento economico del personale.
Art. 277
Il personale addetto ai servizi tecnici del consorzio provinciale antitubercolare è costituito:
a) dal direttore del consorzio, cui può essere affidata anche la direzione del dispensario provinciale;
b) del personale medico del dispensario provinciale e delle sezioni dispensariali;
c) delle assistenti sanitarie visitatrici.
Al direttore del consorzio ed a quello del dispensario provinciale ove esiste, è inibito lâesercizio della professione di medico chirurgo.
Art. 278
Il personale del consorzio è nominato in ruolo a seguito di pubblico concorso indetto dallâamministrazione del consorzio .
Sono ammessi al concorso coloro che sono muniti del titolo di studio prescritto e sono abilitati allâesercizio della professione, purchĂŠ non abbiano oltrepassato i quarantâanni di etĂ .
La nomina in ruolo è fatta nella persona del vincitore del concorso .
Si applicano a detto personale le disposizioni stabilite nel testo unico della legge comunale e provinciale per gli impiegati della provincia, anche per quanto riguarda la loro iscrizione agli istituti di previdenza amministrati dalla direzione generale della cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza.
Art. 279
La prefettura prima di procedere allâesame dei bilanci delle istituzioni assistenziali, soggette alla sua vigilanza e tutela a termini di legge e che fanno parte obbligatoriamente del consorzio provinciale anti-tubercolare, li comunica al consorzio stesso, per le sue eventuali osservazioni.
Art. 280
Il ricovero dâurgenza degli ammalati di tubercolosi è disposto dal podestĂ o dal prefetto secondo le norme della legge sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.
Ogni altro ricovero è ordinato dal presidente del consorzio provinciale antitubercolare o dallâistituto nazionale fascista per la previdenza sociale, secondo la rispettiva competenza.
Le istituzioni ospitaliere legalmente riconosciute, le quali abbiano speciali e separati locali atti ad assicurare ai tubercolotici un isolamento ritenuto conveniente dallâautoritĂ sanitaria, hanno lâobbligo di ricevere detti infermi, anche se questi non abbiano domicilio di soccorso nel territorio al quale, per effetto delle rispettive norme statutarie, estendono la loro azione.
Art. 281
La competenza passiva delle spese di spedalità per il ricovero di ammalati di tubercolosi è regolata:
a) per i ricoveri di urgenza, dalle disposizioni sulle istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza;
b) per il ricovero degli assicurati contro la tubercolosi, dalla legge per lâassicurazione obbligatoria contro la tubercolosi.
In tutti gli altri casi le spese di spedalità sono sostenute dal consorzio che abbia ordinato il ricovero, salvo concorso da parte della provincia, nei limiti dei fondi che essa può stanziare a tale scopo nel bilancio.
Sono estese ai consorzi provinciali antitubercolari le disposizioni della legge 3 dicembre 1931, n. 1580, agli effetti della rivalsa nei riguardi dei ricoverati che non si trovino in condizioni di povertĂ . Ă, però, in facoltĂ dei consorzi di affidare tale compito allâamministrazione della provincia, la quale è tenuta ad assolverlo senza onere di spesa a carico degli stessi.
Art. 282
In appositi capitoli del bilancio del ministero dellâinterno, per ciascun esercizio finanziario, sono stanziate somme da erogare in:
a) contributi per il funzionamento dei dispensari antitubercolari istituiti dai consorzi;
b) contributi ai comuni, alle province, alle istituzioni pubbliche di beneficenza, ai consorzi ed altri enti per favorire il ricovero in speciali luoghi di cura di infermi tubercolotici, per evitare la diffusione della malattia e per sottrarre i bambini al contagio;
c) sussidi diretti a favorire qualsiasi azione preventiva contro la tubercolosi o di assistenza agli infermi non considerati nelle lettere precedenti;
d) sussidi per corsi di preparazione scientifica e di tirocinio pratico per il personale tecnico specializzato, medico e ausiliario.
Le somme disponibili alla fine dellâesercizio finanziario, sugli stanziamenti preveduti nel presente articolo, sono portate in aumento della disponibilitĂ degli esercizi successivi.
Art. 283
I contratti, aventi per oggetto la donazione, lâacquisto, la costruzione, lâadattamento e lâarredamento di pubblici istituti di cura per tubercolosi, sono esenti dalle tasse di bollo e di registro.
Sono pure esenti dalle stesse tasse e da quelle ipotecarie gli atti dei consorzi provinciali antitubercolari.
Sezione III
DISPOSIZIONI PER COMBATTERE IL TRACOMA.
Art. 284
I medici sono tenuti a denunciare qualunque caso di tracoma da loro riscontrato nelle scuole, negli istituti di educazione e di cura, civili e militari, negli opifici industriali e in ogni altra collettivitĂ .
Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa da lire 60.000 a 1.000.000 .
Art. 285
Per ciascun esercizio finanziario sono stanziate in appositi capitoli del bilancio del ministero dellâinterno:
a) le somme da erogare in sussidi per costruzione, sistemazione e arredamento di ambulatori antitracomatosi e di speciali luoghi di cura destinati al ricovero degli infermi di tracoma;
b) le somme da erogare in sussidi per il funzionamento di istituti per la cura ambulatoria ed ospedaliera del tracoma, per la propaganda e per i corsi teorico-pratici presso le cliniche oculistiche intorno alla diagnosi, cura e profilassi della malattia.
Le somme, disponibili alla fine dellâesercizio finanziario, sono portate in aumento delle disponibilitĂ degli esercizi successivi.
Sugli stanziamenti e sulle disponibilitĂ a fine di esercizio sono inoltre concessi sussidi ai comuni che abbiano istituito o istituiscano scuole per fanciulli tracomatosi.
Sezione IV
DISPOSIZIONI PER COMBATTERE LA LEBBRA.
Art. 286
LâautoritĂ sanitaria che venga comunque a conoscenza di casi di lebbra con manifestazioni contagiose in atto deve disporre lâisolamento degli infermi nel modo che crederĂ piĂš opportuni e finchè non sia scomparso ogni pericolo di contagio, provvedendo di ufficio quando gli interessati non ottemperino alle disposizioni impartite.
Qualora per lâisolamento sia richiesto il ricovero, questo deve essere effettuato negli appositi reparti delle cliniche dermosifilopatiche o degli ospedali comuni.
Le spese di spedalitĂ sono a carico dello Stato e gravano sullo stato di previsione della spesa del Ministero della sanitĂ .
Ă fatta eccezione per gli istituti ospedalieri aventi tra i loro fini la cura della lebbra, riguardo ai quali si osservano, per quanto concerne la competenza passiva delle spese, le norme speciali dei rispettivi statuti e regolamenti.
Art. 287
Il ministro per lâinterno, per lâistituzione, nelle cliniche e negli ospedali, dei reparti indicati nellâarticolo precedente, stipula con gli enti interessati apposite convenzioni, nelle quali sono stabiliti i requisiti di essi, le modalitĂ per il loro funzionamento, le condizioni per lâammissione alla cura e la retta di spedalitĂ .
Questa non può superare la media fra la retta di medicina e quella di chirurgia del rispettivo ospedale.
Dove esiste clinica dermosifilopatica universitaria, si deve, in quanto è possibile, assicurare nelle convenzioni che la direzione dei reparti per la cura della lebbra sia affidata al direttore della clinica.
Art. 288
I medici condotti e gli altri medici esercenti non possono rifiutarsi di rilasciare gratuitamente certificati di spedalizzazione ai poveri che siano affetti da lebbra.
La vidimazione è fatta senza spese.
Art. 289
Il ministro per lâinterno ha facoltĂ di concedere sussidi per lâesecuzione dei provvedimenti relativi alla profilassi e cura della lebbra e per la costruzione, sistemazione, arredamento dei reparti indicati nellâart. 286, nonchĂŠ degli speciali luoghi di cura destinati al ricovero degli infermi di lebbra.
Possono pure essere concessi sussidi ai comuni per indennizzarli delle spese di isolamento e di cura a domicilio degli infermi, dei quali non sia possibile il ricovero negli istituti di cura.
Art. 290
Per ciascun esercizio finanziario è stanziato in speciale capitolo del bilancio del ministero dellâinterno il fondo necessario per i provvedimenti di profilassi contro la lebbra.
Sezione V
DISPOSIZIONI PER LA PROFILASSI DELLE MALATTIE VENEREE.
Art. 291
Agli effetti del presente testo unico si intendono per malattie veneree: la blenorragia, lâulcera venerea e lâinfezione sifilitica, considerate nel periodo di loro contagiositĂ .
Art. 292
I medici sono tenuti a denunciare qualsiasi caso di malattia venerea accertato:
â negli istituti di ricovero e di cura, negli opifici industriali e in tutte le collettivitĂ civili e militari;
â nei locali di meretricio e in persona delle meretrici soggette a vigilanza.
Debbono inoltre denunciare qualsiasi caso di sifilide trasmessa per baliatico di oftalmoblenorrea.
Chi trascuri di eseguire le denunce è punito con la sanzione amministrativa da lire 60.000 a 1.000.000 .
Art. 293
Il medico, che visiti o abbia in cura un malato affetto da malattia venerea, è tenuto a renderlo edotto della natura e della contagiosità della malattia, come pure della necessità che si sottoponga a cura radicale e delle responsabilità alle quali va incontro nel caso che trasmetta il contagio.
Art. 294
LâautoritĂ sanitaria, quando abbia fondato motivo di ritenere affetta da malattia venerea con manifestazioni contagiose, una persona, la quale può diffonderla ad altri per mezzo della professione o del mestiere che esercita, ha facoltĂ di ordinare che la persona medesima, nel termine di tre giorni si sottoponga a visita gratuita presso un istituto o un medico designato dallâufficio sanitario provinciale. Lâufficio sanitario predetto potrĂ , per altro, attenersi alle risultanze di un certificato rilasciato da medico di fiducia.
Se entro il termine sopraindicato la persona non si presenti alla visita o non produca il certificato o se il risultato della visita accerti o il certificato del medico di fiducia non escluda la presenza di malattia venerea con manifestazioni contagiose, lâautoritĂ sanitaria dispone lâallontanamento della persona dallâopificio o dallâesercizio pubblico nei quali lavora e adotta le precauzioni necessarie a evitare la diffusione della malattia.
Tali misure cessano di avere effetto appena una visita medica o un certificato medico, come sopra, escludano la presenza di malattia venerea con manifestazioni contagiose.
Art. 295
Alla profilassi delle malattie veneree si provvede:
a) con dispensari pubblici gratuiti;
b) con la cura gratuita delle persone affette da manifestazioni contagiose in atto in appositi reparti di cura, nelle cliniche dermosifilopatiche e negli ospedali comuni;
c) con lâassistenza medico â chirurgica gratuita a domicilio e con la distribuzione gratuita di medicinali per gli iscritti nellâelenco dei poveri.
Art. 296
Gli ospedali, quando danno servizio di consultazioni esterne, non possono escludere da esse gli infermi affetti da malattie veneree, anche se il loro statuto non ne consenta il ricovero.
Art. 297
I comuni capoluoghi di provincia e quelli aventi popolazione superiore ai trentamila abitanti debbono avere appositi dispensari per la profilassi e per la cura gratuita delle malattie veneree.
Quando le condizioni locali lo consentano possono due o piĂš comuni riunirsi in consorzio per lâesercizio di un unico dispensario.
I dispensari debbono essere preferibilmente costituiti come sezioni speciali di poliambulatori o di altri istituti sanitari.
Il ministero dellâinterno contribuisce alla spesa occorrente per ciascun dispensario con un sussidio annuo, che è prelevato dallâapposito fondo, stanziato nel proprio bilancio e che non può superare la metĂ della spesa.
La misura del sussidio, le modalitĂ del funzionamento dei dispensari e il numero di essi sono stabiliti per convenzione fra il comune e il ministero dellâinterno. Se manca il consenso del comune sulla misura del sussidio, questo viene determinato di ufficio con decreto del ministro per lâinterno.
Art. 298
I comuni, aventi popolazione inferiore ai trentamila abitanti, possono istituire dispensari per la cura gratuita delle malattie veneree col concorso governativo.
La misura del concorso viene stabilita con speciali accordi fra il ministero dellâinterno e il comune.
Nei detti comuni la istituzione dei dispensari è resa obbligatoria quando, per speciali circostanze locali o per notevole diffusione delle malattie suddette, se ne ravvisi la necessità .
La dichiarazione dellâobbligatorietà è fatta per delega del ministero dellâinterno con decreto del prefetto, sentito il medico provinciale. La misura del concorso governativo viene stabilita nei modi e nelle forme indicate nellâarticolo precedente.
Art. 299
Oltre ai dispensari indicati nei precedenti articoli, nelle cittĂ dove esistono cliniche dermosifilopatiche universitarie può essere affidato a tali istituti, sia dai comuni sia dal ministero dellâinterno direttamente, lâesercizio di dispensari col rispettivo di un concorso annuo, determinato in apposita convenzione.
Art. 300
Nei principali porti del regno il ministero dellâinterno provvede allâistituzione e al funzionamento di dispensari governativi per la cura gratuita e la profilassi delle malattie veneree del personale della marina mercantile, appartenente a qualsiasi nazionalitĂ .
Art. 301
Nei comuni, nei quali mancano dispensari pubblici per la profilassi e la cura delle malattie veneree, il prefetto può ordinarne la istituzione presso stabilimenti industriali che impiegano, come media annuale, piÚ di duemila operai, ovvero nelle località ove esistono diversi stabilimenti che in complesso impiegano, pure come media annuale, piÚ di duemila operai.
In via temporanea, lâistituzione di tali dispensari può essere disposta dal prefetto anche nelle localitĂ ove esistono uno o piĂš stabilimenti, nei quali siano impiegati operai in minor numero, quando, per la frequenza di malattie veneree se ne riconosca la necessitĂ .
Le spese di impianto e funzionamento per questi dispensari sono sostenute dai proprietari degli stabilimenti.
Art. 302
I medici dei dispensari comunali per malattie veneree sono nominati in seguito a pubblico concorso. La nomina è fatta per un quinquennio e può essere confermata per successivi periodi quinquennali, previo parere del medico provinciale.
Le norme per il concorso e per il capitolato di servizio vengono determinate dal ministro per lâinterno.
Art. 303
La cura ospedaliera per le manifestazioni contagiose di malattie veneree è di regola limitata alle donne; per gli uomini si provvede preferibilmente con la cura ambulatoria e solo eccenzionalmente con quella ospedaliera.
Le spese di cura, limitatamente al periodo in cui la malattia è contagiosa, sono a carico dello Stato e le rette di spedalitĂ gravano sul bilancio del ministero dellâinterno, tranne che il ricovero avvenga in istituti ospedalieri che abbiano tra i propri fini la cura gratuita di dette malattie o lâobbligo di erogare tutte o parte delle loro rendite per la cura gratuita di determinate categorie di persone, senza esclusione degli infermi delle malattie veneree, nei quali casi si osservano le norme dei rispettivi statuti e regolamenti.
In mancanza di cliniche o reparti ospedalieri specializzati il ricovero avviene nelle infermerie comuni.
Gli istituti ospedalieri non possono sottrarsi allâobbligo di ricoverare e curare detti infermi anche quando non abbiano sezioni o reparti speciali tranne che si tratti di istituti fondati al fine di curare solamente determinate malattie.
Art. 304
Il ministero dellâinterno, per la istituzione dei reparti ospedalieri indicati nellâarticolo precedente, stipula apposite convenzioni, nelle quali sono stabiliti i requisiti dei reparti stessi, le modalitĂ per il loro funzionamento, la direzione tecnica, le condizioni di ammissione alla cura e la retta di spedalitĂ .
Questa non può superare la media fra la retta di medicina e quella di chirurgia del rispettivo ospedale.
Dove esiste clinica dermosifilopatica universitaria si deve, in quanto è possibile, assicurare nelle convenzioni che il direttore della clinica abbia la direzione dei reparti di cura per le malattie veneree.
La direzione dei reparti può essere affidata temporaneamente al direttore del locale dispensario per le malattie veneree quando lâospedale non possa provvedervi con altro medico specializzato.
Art. 305
I medici condotti e gli altri medici esercenti sono obbligati a rilasciare gratuitamente certificati di spedalizzazione ai poveri affetti da malattie veneree.
La vidimazione è fatta senza spese.
Art. 306
Per la vigilanza sui dispensari e sui reparti di cura delle malattie veneree come sulle misure dâordine sanitario riguardanti la profilassi di dette malattie, il ministro per lâinterno ha facoltĂ di nominare ispettori dermosifilografi per una o piĂš province alla dipendenza dellâautoritĂ sanitaria provinciale.
La nomina viene fatta a seguito di concorso pubblico bandito dal ministro per lâinterno e con le norme stabilite dallo stesso. La nomina è conferita per un quinquennio, può essere revocata in ogni tempo per ragioni di servizio e può essere rinnovata per quinquenni successivi, escluso a tutti gli effetti, ogni rapporto di impiego a qualunque titolo.
Art. 307
Il ministero dellâinterno stabilisce con regolamento le norme speciali per la disciplina sanitaria del meretricio e delle case di meretricio.
La vigilanza viene esercitata dallâautoritĂ sanitaria a mezzo di medici visitatori sotto il controllo del medico provinciale e dellâispettore dermosifilografo.
La nomina del medico visitatore viene fatta dal prefetto secondo le istruzioni date dal ministero dellâinterno; essa ha la durata di un biennio, può essere rinnovata per bienni successivi, revocata per motivi di servizio ed è escluso a tutti gli effetti ogni rapporto di impiego a qualsiasi titolo.
Il compenso per il servizio prestato dal medico visitatore è a carico di un fondo speciale costituito presso la prefettura.
Art. 308
Il fondo speciale, indicato nellâarticolo precedente, è fornito mediante contributi versati dagli esercenti i locali di meretricio e da sussidi o versamenti eventuali da parte di enti o privati.
Le eccedenze di esso, dopo detratti i compensi per i medici visitatori, possono essere destinate dal prefetto, sentito il medico provinciale, a sevizi di profilassi e assistenza per le malattie veneree.
Le modalitĂ per la costituzione di detto fondo e per la sua erogazione sono stabilite dal ministero dellâinterno.
Sezione VI
DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DEL BALIATICO.
Art. 309
Lâesercizio del baliatico è subordinato ad autorizzazione del podestĂ , che viene rilasciata dopo la visita medica, la quale abbia accertato che la balia non è affetta da sifilide, blenorragia, tubercolosi o altra malattia infettiva o diffusiva.
LâautoritĂ sanitaria locale esercita, inoltre, la vigilanza sulle balie autorizzate ai fini della profilassi delle malattie indicate nel primo comma.
Il podestĂ revoca lâautorizzazione concessa, quando è accertato che la balia autorizzata è affetta da una delle malattie suddette.
Il contravventore alle disposizioni del primo comma è punito con la sanzione amministrativa da lire 40.000 a 400.000 .
Art. 310
Quando sia denunciato un caso di sifilide trasmesso per baliatico, lâautoritĂ sanitaria provvede alla cura ospedaliera gratuita della nutrice infetta.
La cura può anche, con lâassenso dellâautoritĂ anzidetta essere eseguita a domicilio, quando la nutrice ne abbia i mezzi e il medico ne assuma, con dichiarazione scritta, la responsabilitĂ .
Debbono inoltre essere adottate tutte le altre misure occorrenti per lâallattamento del bambino e per impedire la diffusione della malattia.
Quando non si possa, senza pericolo, provvedere altrimenti, lâautoritĂ sanitaria può ordinare il ricovero di urgenza della nutrice o del bambino anche in un ospedale il cui statuto non consente il ricovero stesso.
Art. 311
Nei limiti della disponibilitĂ del fondo stanziato nel bilancio del ministero dellâinterno per la profilassi delle malattie infettive, possono essere concessi a titolo di incoraggiamento, speciali sussidi o premi agli istituti di puericoltura, ai dispensari per lattanti e alle istituzioni aventi scopi analoghi, quando ne risultino meritevoli per favorevoli risultati conseguiti nelle condizioni sanitarie dei bambini a essi affidati, segnatamente nei riguardi della profilassi della sifilide.
Art. 312
Nel regolamento che stabilisce le norme di attuazione delle disposizioni contenute nella presente sezione sono anche determinate le modalitĂ e le cautele alle quali deve essere subordinata lâautorizzazione alle balie sifilitiche di esercitare il baliatico esclusivamente per bambini riconosciuti affetti da sifilide.
Sezione VII
DISPOSIZIONI PER DIMINUIRE LE CAUSE DELLA MALARIA.
Art. 313
Le zone di malaria endemica per ciascuna provincia e le eventuali loro variazioni sono determinate con regio decreto, su proposta del ministro per lâinterno.
Una zona di territorio è dichiarata malarica, quando si accerti la manifestazione simultanea o a brevi intervalli di casi di febbre malarica contratta nel luogo.
Art. 314
In ogni provincia, che abbia territori dichiarati zona malarica, è istituito, con decreto del prefetto, un comitato provinciale per la lotta antimalarica.
Il comitato ha per fine di combattere lâinfezione malarica sia coordinando e favorendo le iniziative locali, sia collaborando con gli organi dello Stato e degli enti locali, sia collaborando con gli organi dello Stato e degli enti locali, secondo le direttive del Ministero dellâinterno.
Il Comitato è presieduto dal presidente della Giunta provinciale o da un assessore provinciale da lui delegato. Ne fanno parte di diritto un funzionario appartenente al ruolo dei medici del Ministero della sanitĂ , lâingegnere capo del Genio civile, lâispettore provinciale dellâagricoltura ed il direttore provinciale dellâIstituto nazionale della previdenza sociale .
Il prefetto può chiamarvi, in qualità di esperti, i rappresentanti delle associazioni e degli enti piÚ direttamente interessati alla lotta antimalarica.
Il comitato ha sede in locali forniti gratuitamente dalla provincia e si avvale per la sua funzione tecnico-amministrativa del personale della amministrazione provinciale.
Art. 315
Nelle province, che hanno territori dichiarati zone malariche, lâamministrazione provinciale fornisce gratuitamente agli operai e ai coloni, addetti, in modo permanente o avventizio, a qualsiasi lavoro, se e in quanto non siano tenute a provvedere istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, il chinino dello Stato ed i medicinali sussidiari, designati dal consiglio superiore di sanitĂ , per tutta la durata del trattamento preventivo e curativo della infezione malarica, secondo le proposte del medico provinciale.
Lâobbligo della somministrazione gratuita del chinino e dei medicinali sussidiari si estende a tutti i componenti la famiglia degli operai e dei coloni, aventi diritto allâassistenza antimalarica.
Alla distribuzione del chinino, fornito dalla provincia, provvedono, nellâambito del rispettivo territorio, i comuni per mezzo degli ambulatori e dei sanitari, nonchĂŠ del personale ausiliario alla loro dipendenza, sotto la direzione degli ufficiali sanitari.
Le disposizioni, contenute nei precedenti comma, si applicano a favore degli impiegati e delle loro famiglie nei limiti di stipendio preveduti dalla legge sullâassicurazione contro lâinvaliditĂ e la vecchiaia.
Art. 316
Entro il mese di febbraio di ciascun anno la provincia deve dar prova al prefetto di aver provveduto allâacquisto del chinino e dei medicinali sussidiari, dichiarati necessari. In caso di inadempienza, il prefetto provvede allâordinazione per conto e a carico della provincia medesima.
La spesa, anticipata da ciascuna provincia e accertata dal prefetto nei modi prescritti dal regolamento, detratta la parte indicata nellâultimo comma del presente articolo, viene ripartita alla fine di ogni anno, tra i proprietari di terreni e di fabbricati della provincia mediante lâapplicazione di un contributo, determinato in base allâaliquota risultante dal rapporto tra la spesa stessa e il reddito totale imponibile sui terreni e sui fabbricati.
Il contributo è inscritto nei ruoli fondiari in aggiunta della sovrimposta provinciale sui terreni e sui fabbricati ed è riscosso con la procedura privilegiata stabilita per la riscossione delle imposte dirette, a mezzo degli esattori e dei ricevitori provinciali.
Lo sgravio dellâimposta non dĂ luogo al rimborso del contributo.
Nelle zone malariche, ove esistano cave, miniere, opifici o altre imprese industriali, che occupino operai non esclusivamente addetti a lavori agricoli, limitatamente al periodo di effettiva occupazione, la somma anticipata dalla provincia per il chinino e i medicinali sussidiari somministrati agli operai e alle rispettive famiglie non è compresa nella somma da ripartirsi, indicata nel comma secondo del presente articolo, ma deve essere rimborsata integralmente dal titolare di ciascuna impresa.
Art. 317
Agli operai e ai coloni, addetti in modo permanente o avventizio, a lavori in comprensori di bonifica integrale e di miglioramento fondiario o a pubblici lavori nelle zone dichiarate malariche, e alle rispettive famiglie, oltre alla gratuita somministrazione del chinino dello Stato, di cui nellâart. 315, è gratuitamente prestata, a spese dellâappaltatore o del concessionario dei lavori, lâassistenza medica a domicilio o in ambulatorio o, se necessario, mediante ricovero in ospedale o in appositi istituti di cura, nonchĂŠ la gratuita somministrazione dei medicinali sussidiari occorrenti per la cura della malaria, secondo le prescrizioni del medico incaricato del servizio sanitario e in conformitĂ delle norme impartite dal Ministero dellâinterno.
Le disposizioni, contenute nel precedente comma, si applicano anche a favore degli impiegati e delle loro famiglie nei limiti preveduti dalla legge sullâassicurazione invaliditĂ e vecchiaia.
Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa da lire 200.000 a 2.000.000 .
Quando la bonifica sia dichiarata ultimata, ai sensi delle disposizioni di legge sulla bonifica integrale e vi persistano le condizioni di malaricitĂ locale, la provincia ha facoltĂ di integrare i servizi locali di assistenza e di profilassi sanitaria o può esservi obbligata con decreto del prefetto ai termini dellâart. 92.
Per lâesecuzione di questi servizi il Ministero dellâinterno può concedere sussidi nei limiti dello speciale stanziamento nel suo bilancio.
Art. 318
In tutti i progetti di opere pubbliche dello Stato o degli enti locali, che debbono essere eseguite in zone dichiarate malariche, deve essere inclusa la previsione della spesa necessaria per le prestazioni stabilite nellâarticolo precedente. LâautoritĂ che approva il progetto è tenuta a sentire lâautoritĂ sanitaria competente sulla sufficienza della detta previsione.
Art. 319
Il ministero dellâinterno, di intesa con quello dellâagricoltura e delle foreste e con quello delle finanze, può disporre, quando ne riconosca la necessitĂ , che nelle zone di territorio nelle quali si eseguono lavori di bonifica integrale e di miglioramento fondiario, indicati nel precedente articolo, i servizi per la distribuzione del chinino, per la somministrazione dei medicinali sussidiari, per lâassistenza medica e quelli di profilassi, siano disimpegnati dalla provincia o da altri enti specialmente attrezzati allo scopo.
In tal caso, i concessionari e gli appaltatori non sono piĂš tenuti a provvedere ai servizi anzidetti, restando però obbligati a corrispondere alla provincia, ovvero allâente come sopra incaricato, i contributi per i servizi stessi, stabiliti nellâart. 322.
Art. 320
Gli assuntori di opere, indicati nellâarticolo 317, debbono tenere al corrente lâelenco del personale dipendente con lâindicazione del comune di provenienza, del giorno di assunzione al lavoro e di quello di allontanamento.
Il contravventore è punito con lâammenda da lire 20.000 a 200.000 .
Art. 321
Gli operai e i coloni, indicati nellâart. 317, che lascino i luoghi di lavoro e vadano a prendere dimora in altri comuni, debbono essere forniti a cura dei sanitari incaricati del servizio, di apposito documento comprovante il loro stato di salute.
Qualora abbiano contratta infezione malarica, deve essere loro prestata gratuitamente lâassistenza medica e continuata la somministrazione del chinino di Stato e dei medicinali sussidiari per la durata di almeno sei mesi dal giorno in cui hanno abbandonato i luoghi di lavoro, a cura del comune di residenza, anche se questo non sia compreso fra i territori dichiarati malarici.
In caso di riconosciuta necessitĂ , il ministero dellâinterno può concedere un sussidio al comune per i suddetti servizi, nei limiti dello speciale stanziamento di bilancio.
Art. 322
Nel caso preveduto nellâart. 319, alla provincia o allâente designato per il disimpegno dei servizi di profilassi e di assistenza sanitaria possono essere in relazione alla entitĂ dei servizi stessi, assegnati contributi:
1° da parte del ministero dellâinterno, da prelevarsi dallo speciale stanziamento di bilancio;
2° da parte del Commissario per le migrazioni e per la colonizzazione interna, ai sensi dellâart. 9 della legge 9 aprile 1931, n. 358;
3° da parte degli assuntori delle opere di bonifica, sulla base dellâimporto, che risulterĂ dai progetti approvati dal sottosegretario per la bonifica integrale;
4° da parte degli assuntori delle altre opere pubbliche, sulla base dellâimporto che risulterĂ dai progetti approvati dalle autoritĂ competenti;
5° da parte della provincia, a norma dellâart. 92;
6° da parte di altri enti e di privati.
Art. 323
La provincia e gli altri enti, designati a norma dellâart. 319 per il disimpegno dei servizi di assistenza sanitaria, debbono anche attendere allâesecuzione delle speciali disposizioni, che sono impartite dal ministero dellâinterno per la lotta contro la malaria, nei limiti della disponibilitĂ dei fondi costituiti con i contributi indicati nel precedente articolo.
Nei casi di urgenza e su richiesta del ministero dellâinterno, gli enti anzidetti provvedono allâanticipazione delle somme necessarie, salvo a rivalersene con le prime successive disponibilitĂ .
Il ministero dellâagricoltura e delle foreste e quello dei lavori pubblici hanno facoltĂ di concedere anticipazioni sulle somme prevedute per i servizi antimalarici nei progetti di bonifica integrale e di lavori pubblici di rispettiva competenza.
Il ministro per lâinterno approva preventivamente lâorganizzazione che gli enti stessi debbono dare nelle singole localitĂ ai servizi antimalarici e ne controlla la regolare applicazione.
I ministri per lâinterno e per le finanze hanno pure la facoltĂ di disporre ispezioni presso gli enti anzidetti, per accertare la regolare destinazione dei contributi agli scopi preveduti nella presente legge.
Art. 324
Nelle zone malariche, i locali situati in aperta campagna e destinati ad abitazione o ricovero delle guardie di finanza, del personale addetto alle strade nazionali, provinciali e comunali, alle ferrovie, ai lavori di bonifica e ai pubblici lavori in genere, debbono essere difesi, a cura delle rispettive amministrazioni o dei concessionari o appaltatori di lavori, contro la penetrazione degli insetti aerei, in conformitĂ delle istruzioni del Ministro per lâinterno.
Il riconoscimento delle circostanze, che determinano lâobbligo di impiantare mezzi di difesa contro la penetrazione degli insetti aerei, è fatto con provvedimento del prefetto, sentito il medico provinciale e il comitato provinciale per la lotta antimalarica.
Il provvedimento del prefetto è definitivo.
Ă in facoltĂ del prefetto, sentito il comitato predetto, di estendere lâobbligo della protezione ai privati, per le abitazioni e per i locali di ricovero temporaneo degli operai e contadini.
Il concessionario o appaltatore di lavori, che contravviene alle disposizioni contenute nel presente articolo, è punito con la sanzione amministrativa da lire 200.000 a 2.000.000 .
Art. 325
I regolamenti locali dâigiene e sanitĂ dei comuni aventi zone malariche debbono contenere le norme per la piccola bonifica e per la profilassi antianofelica, con particolare riguardo ai focolai urbani e a quelli intorno ai centri abitati.
Il podestĂ , quando accerti lâesecuzione di lavori e opere che procurino ostacoli al naturale scolo delle acque, può farli sospendere e ordinare il ripristino dello stato dei luoghi o comunque disporre i lavori necessari per assicurare in modo permanente il deflusso delle acque.
In caso di ritardo o di inadempimento il podestĂ provvede di ufficio, a spese dellâinadempiente.
Quando trattasi di esecuzione di opere pubbliche statali il podestĂ ne informa il prefetto il quale promuove i provvedimenti dellâamministrazione competente.
Art. 326
Il podestĂ , quando lo ritenga necessario per la difesa del centro abitato o di importanti aggregati di abitazione nelle campagne, può rendere obbligatoria, sulla proposta dellâufficiale sanitario, lâesecuzione di lavori per eliminare e impedire la formazione di piccole raccolte di acque e la sistematica applicazione di interventi antianofelici, sempre quando trattasi di terreni non ricadenti in comprensori di bonifica o per i quali provvede il ministero dellâagricoltura e delle foreste, secondo le disposizioni sulla bonifica integrale.
Lâapplicazione di tali interventi è a carico dei proprietari dei terreni e viene fatta sotto la diretta vigilanza e in conformitĂ delle disposizioni dellâufficiale sanitario.
Nel caso di irregolare esecuzione, ovvero di inadempienza da parte dei proprietari, il podestĂ dispone lâapplicazione dâufficio di detti interventi.
Art. 327
Ferme restando le disposizioni delle leggi sulla bonifica integrale, è richiesta la licenza del prefetto per lâapertura di cave di prestito necessarie alla costruzione di strade, di canali e dâaltre opere e per il prelevamento di materiali di qualunque uso. Nella licenza sono indicate le norme, alle quali gli imprenditori debbono ottemperare, per evitare ristagni dâacqua o avvallamenti di terreno non dotati di facile scolo.
Gli imprenditori, che contravvengono al suddetto obbligo od alle prescrizioni contenute nella licenza rilasciata dal prefetto, sono puniti con la sanzione amministrativa da lire 20.000 a 400.000 , salvo al podestĂ di provvedere di ufficio nei modi indicati nellâart. 325.
Art. 328
Nello stato di previsione della spesa del ministero dellâinterno è stanziato annualmente un fondo per diminuire le cause della malaria, commisurato al settanta per cento degli avanzi di gestione dellâazienda del chinino accertati nellâultimo rendiconto dellâamministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
Le somme non impiegate alla fine dellâesercizio finanziario sono conservate ai residui e possono essere erogate negli esercizi finanziari successivi.
Art. 329
Lâinfezione malarica non è compresa fra i casi di infortunio per causa violenta in occasione di lavoro, che sono preveduti dalle vigenti disposizioni sugli infortuni degli operai sul lavoro e sulla assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura .
Nei casi di morte per febbre perniciosa, constatati nei modi che verranno stabiliti nel regolamento, lâistituto assicuratore presso cui gli operai deceduti erano assicurati a norma delle vigenti leggi per gli infortuni sul lavoro nellâindustria e nellâagricoltura, è tenuto al pagamento di una sovvenzione, nella misura preveduta nella tabella 7 annessa al presente testo unico.
La sovvenzione è assegnata ai discendenti, ascendenti, coniuge, fratelli o sorelle dellâoperaio deceduto che si trovino nelle condizioni stabilite dalla legge sugli infortuni degli operai, approvata con regio decreto 31 gennaio 1904, n. 51, ed è ripartita fra gli aventi diritto in conformitĂ delle disposizioni contenute nel regio decreto medesimo.
Qualora si verifichi la morte, per febbre perniciosa, di operai o di impiegati, che si trovino nelle condizioni stabilite nellâart. 317, e sia mancata, sul posto, per colpa dellâappaltatore o del concessionario dei lavori, lâassistenza sanitaria, preveduta nello stesso articolo, questi sarĂ tenuto a corrispondere agli aventi diritto, indicati nel comma precedente, un indennizzo pari a cinque annualitĂ del salario preveduto nei contratti collettivi di lavoro, dedotto, per gli operai assicurati, lâammontare della somma pagata dallâistituto assicuratore ai sensi dei precedenti comma, quando la somma stessa sia inferiore alle cinque annualitĂ predette.
Sezione VIII
DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE E LA CURA DELLA PELLAGRA.
Art. 330
Ogni caso di pellagra, anche sospetto, deve essere denunciato nei modi stabiliti negli artt. 254 e 255.
Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa da lire 60.000 a 1.000.000 .
Art. 331
I comuni, nei quali sia accertata endemia pellagrosa, sono assoggettati, con ordinanza motivata del prefetto, alle norme stabilite negli artt. 332, 333 e 334.
Il provvedimento del prefetto è definitivo.
Art. 332
Nei comuni, dichiarati colpiti dalla pellagra, sono assoggettate alla vigilanza e alle prescrizioni delle autoritĂ governative e locali la essiccazione, la conservazione e la consumazione alimentare del granturco e suoi derivati.
I regolamenti speciali per lâesecuzione del presente articolo e dei seguenti sono approvati dalla giunta provinciale amministrativa, inteso il consiglio provinciale dellâeconomia corporativa e il consiglio provinciale di sanitĂ .
Art. 333
Nei comuni, dichiarati colpiti da pellagra, il prefetto ha facoltĂ di ordinare al comune la costruzione o lâacquisto di uno o piĂš essiccatoi per granturco di capacitĂ corrispondente ai bisogni locali.
Lâesercizio viene regolato dalle norme prescritte nel regolamento.
Il prefetto ha parimenti facoltĂ di invitare il comune a destinare un locale, riconosciuto dallâufficiale sanitario igienicamente adatto, al deposito e alla buona conservazione del granturco o della farina di proprietĂ privata degli abitanti, che manchino di locali sani e per la quantitĂ corrispondente al bisogno dellâalimentazione familiare.
Allâimpianto dellâessiccatoio e alla costruzione o adattamento dei locali di deposito sono applicabili le norme e i benefici, stabiliti per i prestiti di favore per opere pubbliche di igiene.
Art. 334
Quando siano affette da pellagra persone iscritte nellâelenco dei poveri il medico condotto, tenuto conto della razione alimentare abituale dellâammalato, prescrive gli alimenti integrativi di tale razione, che debbono essere somministrati gratuitamente dal comune a scopo di cura.
Il podestĂ forma e tiene al corrente lâelenco dei pellagrosi poveri, ai quali le famiglie non sono in grado di provvede lâalimentazione curativa.
I malati poveri, rispetto ai quali sia accertata la insufficienza o lâinefficienza dellâalimentazione stessa, debbono essere ricoverati in ospedali o in altri luoghi opportunamente ordinati.
La spesa per lâalimentazione curativa e lâeventuale ricovero degli ammalati poveri è anticipata dal comune e suddivisa in parti uguali a carico del comune e della provincia.
Art. 335
Ă stanziata annualmente, in apposito capitolo del bilancio del ministero dellâinterno, una somma per sussidi ai comuni per lâimpianto e il funzionamento degli istituti curativi contro la pellagra.
Sezione IX
DISPOSIZIONI PER COMBATTERE IL CANCRO E I TUMORI MALIGNI.
Art. 336
Per ciascun esercizio finanziario, in speciali capitoli del bilancio del ministero dellâinterno, è stanziata:
a) una somma da erogare in sussidi ai comuni, alle province, alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, ai consorzi o altri enti per favorire lâimpianto e il funzionamento di centri di accertamento diagnostico e di terapia per il cancro e i tumori maligni in genere, nonchĂŠ per lâacquisto di radio da destinare in dotazione al laboratorio di fisica â ufficio del radio, presso lâistituto di sanitĂ pubblica;
b) una somma da erogare per lâattuazione di corsi di preparazione scientifica e di tirocinii pratici per lâaddestramento di personale medico specializzato.
Titolo VI
DELLA POLIZIA MORTUARIA.
Art. 337
Ogni comune deve avere almeno un cimitero a sistema di inumazione, secondo le norme stabilite nel regolamento di polizia mortuaria.
Il cimitero è posto sotto la sorveglianza dellâautoritĂ sanitaria, che la esercita a mezzo dellâufficiale sanitario.
I piccoli comuni possono costruire cimiteri consorziali.
Art. 338
I cimiteri devono essere collocati alla distanza di almeno 200 metri dal centro abitato. Ă vietato costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici entro il raggio di 200 metri dal perimetro dellâimpianto cimiteriale, quale risultante dagli strumenti urbanistici vigenti nel comune o, in difetto di essi, comunque quale esistente in fatto, salve le deroghe ed eccezioni previste dalla legge.
Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano ai cimiteri militari di guerra quando siano trascorsi 10 anni dal seppellimento dellâultima salma .
Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa fino a lire 200.000 e deve inoltre, a sue spese, demolire lâedificio o la parte di nuova costruzione, salvi i provvedimenti di ufficio in caso di inadempienza.
Il consiglio comunale può approvare, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la costruzione di nuovi cimiteri o lâampliamento di quelli giĂ esistenti ad una distanza inferiore a 200 metri dal centro abitato, purchĂŠ; non oltre il limite di 50 metri, quando ricorrano, anche alternativamente, le seguenti condizioni:
a) risulti accertato dal medesimo consiglio comunale che, per particolari condizioni locali, non sia possibile provvedere altrimenti;
b) lâimpianto cimiteriale sia separato dal centro urbano da strade pubbliche almeno di livello comunale, sulla base della classificazione prevista ai sensi della legislazione vigente, o da fiumi, laghi o dislivelli naturali rilevanti, ovvero da ponti o da impianti ferroviari.
Per dare esecuzione ad unâopera pubblica o allâattuazione di un intervento urbanistico, purchĂŠ; non vi ostino ragioni igienico-sanitarie, il consiglio comunale può consentire, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la riduzione della zona di rispetto tenendo conto degli elementi ambientali di pregio dellâarea, autorizzando lâampliamento di edifici preesistenti o la costruzione di nuovi edifici. La riduzione di cui al periodo precedente si applica con identica procedura anche per la realizzazione di parchi, giardini e annessi, parcheggi pubblici e privati, attrezzature sportive, locali tecnici e serre .
Al fine dellâacquisizione del parere della competente azienda sanitaria locale, previsto dal presente articolo, decorsi inutilmente due mesi dalla richiesta, il parere si ritiene espresso favorevolmente.
Allâinterno della zona di rispetto per gli edifici esistenti sono consentiti interventi di recupero ovvero interventi funzionali allâutilizzo dellâedificio stesso, tra cui lâampliamento nella percentuale massima del 10 per cento e i cambi di destinazione dâuso, oltre a quelli previsti dalle lettere a), b), c) e d) del primo comma dellâarticolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457.
Art. 339
Il trasporto di salme da Comune a Comune della Repubblica è autorizzato dal sindaco .
Lâintroduzione di salme dallâestero è autorizzata dal prefetto, sotto la osservanza delle norme stabilite nel regolamento di polizia mortuaria .
Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa da lire 40.000 a 100.000 .
Della concessione dellâautorizzazione deve essere dato avviso al sindaco del Comune nel quale la salma è trasportata .
Art. 340
Ă vietato di seppellire un cadavere in luogo diverso dal cimitero.
Ă fatta eccezione per la tumulazione di cadaveri nelle cappelle private e gentilizie non aperte al pubblico, poste a una distanza dai centri abitati non minore di quella stabilita per i cimiteri.
Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa da lire 40.000 a 100.000 e sono a suo carico le spese per il trasporto del cadavere al cimitero.
Art. 341
Il ministro per lâinterno ha facoltĂ di autorizzare, di volta in volta, con apposito decreto, la tumulazione dei cadaveri in localitĂ differenti dal cimitero, quando concorrano giustificati motivi di speciali onoranze e la tumulazione avvenga con le garanzie stabilite nel regolamento di polizia mortuaria.
Art. 342
Art. 343
La cremazione dei cadaveri è fatta in crematoi autorizzati dal prefetto, sentito il medico provinciale. I comuni debbono concedere gratuitamente lâarea necessaria nei cimiteri per la costruzione dei crematoi.
Le urne cinerarie contenenti i residui della completa cremazione possono essere collocate nei cimiteri o in cappelle o tempii appartenenti a enti morali o in colombari privati che abbiano destinazione stabile e siano garantiti contro ogni profanazione.
Titolo VII
DEI REGOLAMENTI LOCALI DI IGIENE E SANITAâ DI POLIZIA VETERINARIA.
Art. 344
I regolamenti locali di igiene e sanitĂ contengono le disposizioni, richieste dalla topografia del comune e dalle altre condizioni locali, per lâassistenza medica, la vigilanza sanitaria, lâigiene del suolo e degli abitati, la purezza dellâacqua potabile, la salubritĂ e la genuinitĂ degli alimenti e delle bevande, le misure contro la diffusione delle malattie infettive, la polizia mortuaria e in generale lâesecuzione delle disposizioni contenute nel presente testo unico, dirette a evitare e rimuovere ogni causa di insalubritĂ .
I contravventori alle prescrizioni dei regolamenti locali dâigiene, quando non si applichino pene stabilite nel presente testo unico o in altre leggi, sono puniti con la sanzione amministrativa fino a lire 200.000 .
Per le contravvenzioni si applicano le disposizioni contenute nel testo unico della legge comunale e provinciale concernenti la conciliazione amministrativa.
Art. 345
I regolamenti locali di igiene e sanitĂ e gli altri regolamenti su materie sanitarie demandati ai comuni sono deliberati dal podestĂ , approvati dalla giunta provinciale amministrativa, previo parere del consiglio provinciale di sanitĂ .
Il prefetto può assegnare al comune un termine per la compilazione del proprio regolamento locale di igiene e sanità o degli altri regolamenti preveduti nel primo comma, quando siano obbligatori. Trascorso inutilmente questo termine il regolamento viene compilato di ufficio.
Il prefetto trasmette copia dei regolamenti al ministro per lâinterno, che può annullarli in tutto o in parte, quando siano contrari alle leggi o ai regolamenti generali, udito il parere del consiglio superiore di sanitĂ e del consiglio di Stato.
Dopo intervenuta la prescritta approvazione, i regolamenti comunali predetti debbono essere pubblicati allâalbo pretorio per quindici giorni consecutivi.
Art. 346
Ogni comune o consorzio veterinario deve avere il regolamento del servizio veterinario.
Il regolamento è deliberato dal Consiglio comunale o dallâassemblea consorziale ed approvato dalla Giunta provinciale amministrativa, previo parere del Consiglio provinciale di sanitĂ .
Si applicano a tale regolamento le disposizioni contenute nel secondo, terzo e quarto comma dellâart. 345 del presente testo unico.
I contravventori alle disposizioni del regolamento locale del servizio veterinario, quando non si applichino pene stabilite nel presente testo unico o in altre leggi, sono puniti con la sanzione amministrativa non superiore alle lire 40.000 .
Il regolamento deve contenere in particolare le disposizioni richieste dalle condizioni locali per lâassistenza veterinaria, per lâapplicazione delle norme di polizia veterinaria e di vigilanza sanitaria sugli alimenti di origine animale.
Il regolamento deve, inoltre, contenere le disposizioni per assicurare il coordinamento fra lâUfficio veterinario e lâUfficio sanitario comunale per quanto riguarda le malattie degli animali trasmissibili allâuomo.
Titolo VIII
DISPOSIZIONI SPECIALI PER IL GOVERNATORATO DI ROMA.
Art. 347
Art. 348
Art. 349
Art. 350
Art. 351
Art. 352
Titolo IX
DISPOSIZIONI GENERALI.
Art. 353
Quando, a causa di malattie epidemiche o per la sistemazione di importanti servizi sanitari, ricorre la necessitĂ assoluta e urgente di occupare proprietĂ particolari per creare ospedali, cimiteri o provvedere ad altri servizi sanitari, compresa la protezione per le opere di presa e di conduttura delle acque potabili, si procede ai termini delle disposizioni contenute nel capo II del titolo II della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilitĂ e dellâart. 7 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E.
Art. 354
Sono a carico dello Stato le indennitĂ per ispezioni sanitarie disposte dallâautoritĂ nellâinteresse pubblico e tutte le altre spese che lâautoritĂ governativa crederĂ di ordinare a tutela della sanitĂ pubblica o per soccorrere province e comuni colpiti da epidemie o da epizoozie.
Art. 355
Sono obbligatorie per i comuni e per le province le spese poste a loro carico dalle disposizioni contenute nel presente testo unico, nel testo unico della legge comunale e provinciale e in qualsiasi altra disposizione legislativa.
Art. 356
In caso di contestazione sulla competenza passiva delle spese, ritenute rispettivamente obbligatorie per la provincia o per il comune, il prefetto decide definitivamente, sentito il parere della giunta provinciale amministrativa.
Art. 357
Salvo che la legge non disponga altrimenti contro i provvedimenti emanati in materia sanitaria dal podestà è ammesso ricorso in via gerarchica al prefetto, che decide definitivamente, udito il parere del medico provinciale, e contro i provvedimenti delle autorità governative inferiori è ammesso ricorso alle autorità superiori.
Per quanto concerne i ricorsi gerarchici e gli annullamenti di ufficio in materia sanitaria si osservano le norme generali stabilite nel testo unico della legge comunale e provinciale.
Art. 358
Un regolamento, approvato con decreto reale, sentito il Consiglio di Stato, determinerĂ le norme generali per la applicazione del presente testo unico.
I contravventori alle disposizioni del regolamento generale e a quelle dei regolamenti speciali da approvarsi con decreto reale sentito il Consiglio di Stato ed eventualmente occorrenti per lâesecuzione delle varie parti delle precedenti disposizioni, sono puniti, quando non siano applicabili pene prevedute nelle disposizioni medesime, con la sanzione amministrativa da lire tremilioni a lire diciottomilioni, salvo che il fatto costituisca reato .
Art. 359
Ă abrogata ogni disposizione contraria al presente testo unico o con esso incompatibile.
Titolo X
DISPOSIZIONI TRANSITORIE.
Capo I
DISPOSIZIONI RELATIVE AI SERVIZI DI VIGILANZA IGIENICA E DI ASSISTENZA SANITARIA DEI COMUNI E DELLE PROVINCE.
Art. 360
Ai concorsi per posti di ufficiale sanitario, preveduti nellâart. 34, indetti entro il 31 dicembre 1937, possono essere ammessi, indipendentemente dai limiti di etĂ , coloro che alla data del bando di concorso abbiano prestato tre anni di ininterrotto servizio in uno stesso comune o consorzio, nella qualitĂ di ufficiale sanitario, a seguito di nomina prefettizia anche provvisoria, purchĂŠ siano stati assunti precedentemente alla data di entrata in vigore del presente testo unico.
Art. 361
Ai concorsi per posti di sanitario condotto, preveduti nellâart. 68, indetti entro il 31 dicembre 1937, possono essere ammessi, indipendentemente dai limiti di etĂ , i sanitari che dimostrino di avere giĂ prestato servizio di condotta, con nomina divenuta definitiva, precedentemente alla data di entrata in vigore del presente testo unico.
Art. 362
I laboratori, che alla data di entrata in vigore del presente testo unico sono gestiti dai comuni, passeranno alle amministrazioni provinciali, con il loro impianto ed il personale addetto, entro il termine di due anni dalla data predetta, secondo le modalitĂ stabilite nel regio decreto 16 gennaio 1927, n. 155.
Al personale dei detti laboratori si applicano le norme sancite nel presente testo unico per il personale dei laboratori provinciali.
Art. 363
Ai concorsi, preveduti nellâart. 85, indetti entro il 31 dicembre 1937, per posti presso i laboratori provinciali, possono essere ammessi, indipendentemente dai limiti di etĂ , coloro che alla data del bando di concorso prestino ininterrotto servizio, anche per effetto di incarico provvisorio, da almeno tre anni, presso laboratori di igiene e profilassi dipendenti dallo Stato o da altri enti pubblici, purchĂŠ assunti precedentemente alla data di entrata in vigore del presente testo unico.
Art. 364
Lâapplicazione delle disposizioni relative al collocamento a riposo, al compimento dei sessantacinque anni di etĂ , del personale sanitario preveduto negli artt. 47, 54, 76, 90, 96 e 362 del presente testo unico avrĂ inizio col 1° luglio 1936, salvo il disposto del comma seguente.
A partire dalla data di entrata in vigore del presente testo unico i prefetti e le amministrazioni interessate, secondo la rispettiva competenza, provvederanno al collocamento a riposo dei sanitari che oltre ai sessantacinque anni di etĂ abbiano anche compiuto quaranta anni di servizio e di quelli che abbiano compiuti settanta anni di etĂ e trentacinque di servizio.
Capo II
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLâESERCIZIO DELLE PROFESSIONI ED ARTI SANITARIE E DI ATTIVITAâ SOGGETTE A VIGILANZA SANITARIA.
Sezione I
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLâESERCIZIO DELLE PROFESSIONI SANITARIE.
Art. 365
Sono autorizzati allâesercizio delle professioni di medico chirurgo, veterinario, farmacista e levatrice, quantunque sforniti del titolo di abilitazione prescritto a norma degli ordinamenti in vigore:
a) i cittadini italiani delle nuove province del regno che abbiano conseguito i diplomi per lâesercizio delle professioni suddette in istituti autorizzati del cessato impero austro-ungarico, o che siano in possesso di diplomi di altri Stati, confermati (nostrificati) con provvedimento della competente autoritĂ del detto cessato impero, nei limiti stabiliti dal regio decreto-legge 25 settembre 1921, n. 1396, che determina i casi di equipollenza dei diplomi per lâesercizio delle professioni sanitarie conseguiti presso istituti della cessata monarchia austro-ungarica, e dal regio decreto-legge del 16 agosto 1926, n. 1914, che estende alla provincia del Carnaro la legislazione sanitaria vigente nel regno;
b) coloro che, muniti di diplomi esteri per lâesercizio di professioni sanitarie, abbiano ottenuto con decreto del ministro per lâinterno lâautorizzazione ad esercitare nel regno la loro professione ai sensi del regio decreto-legge 22 marzo 1923, n. 795, che disciplina lâesercizio nel regno delle professioni sanitarie da parte di laureati o diplomati allâestero rimpatriati per la guerra.
Art. 366
Sono autorizzati allâesercizio della professione nel regno, ma soltanto presso gli stranieri, i medici-chirurghi diplomati allâestero, che al tempo della promulgazione della legge 10 luglio 1910, n. 455, relativa allâistituzione degli ordini dei sanitari, si trovavano da oltre tre anni, iscritti nei ruoli dei contribuenti, per redditi di ricchezza mobile, derivanti dallâesercizio professionale.
Art. 367
Sono autorizzati allâesercizio della odontoiatria e della protesi dentaria, quantunque non abilitati allâesercizio della professione di medico-chirurgo:
a) coloro che siano stati legalmente abilitati a tale esercizio in virtĂš di disposizioni anteriori al decreto-legge 16 ottobre 1924, n. 1755, concernente lâesercizio dellâodontoiatria e protesi dentaria ;
b) i cittadini italiani delle nuove province del regno che siano in possesso di concessioni per lâesercizio della odontotecnica rilasciate dalla competente autoritĂ del cessato impero austro-ungarico, nei limiti stabiliti dalla legge 23 giugno 1927, n. 1187, concernente provvedimenti a favore degli odontotecnici concessionati delle nuove province del regno e dal regio decreto 14 giugno 1928, n. 1630, che estende alla provincia del Carnaro la legislazione sanitaria vigente nel regno .
Alle persone che si trovano nelle condizioni sopra indicate si applicano le disposizioni del presente testo unico, relative allâesercizio delle professioni sanitarie.
Sezione II
DISPOSIZIONI RELATIVE AL SERVIZIO FARMACEUTICO.
Art. 368
Ai titolari di farmacie legittime, ai sensi dellâart. 25 della legge 22 maggio 1913, n. 468, esistenti alla data di pubblicazione del regio decreto-legge 15 marzo 1934, n. 463, è riconosciuto il diritto di continuare, vita durante, lâesercizio di una farmacia.
Il titolare di due o piĂš farmacie deve, entro il termine del 30 settembre 1934, notificare al prefetto della provincia, se tutte le farmacie hanno sede nella stessa provincia, o, altrimenti, al ministero dellâinterno, per quale di esse intenda optare. Trascorso inutilmente detto termine, il prefetto od il ministro per lâinterno, secondo la rispettiva competenza, determinano, anche in relazione alle esigenze dellâassistenza farmaceutica, per quale delle farmacie medesime è riconosciuto il diritto di continuare, vita durante, lâesercizio.
Le farmacie per le quali, ai sensi delle disposizioni contenute nel precedente comma, non è riconosciuto il diritto alla continuazione del relativo esercizio, possono essere vendute a condizione:
a) che la vendita abbia luogo non oltre il 31 dicembre 1936;
b) che la vendita sia fatta a farmacista iscritto nellâalbo professionale.
Le farmacie che, allo scadere del termine indicato nella lettera a) non siano state vendute, sono messe a concorso ai sensi dellâart. 105.
Lâautorizzazione data dal prefetto ai nuovi titolari delle farmacie è strettamente personale e non può essere ceduta o trasferita ad altri.
Art. 369
Le farmacie, per le quali sia stato riconosciuto il diritto di continuare lâesercizio a norma del primo comma del precedente articolo, possono essere trasferite, per una volta tanto, per atto tra vivi o per successione, a condizione che il trapasso della farmacia sia fatto a favore di farmacista iscritto nellâalbo professionale.
Nel caso di successione, il trapasso della farmacia può avvenire anche a favore del figlio o di uno dei figli del titolare premorto, sebbene non farmacista, purchĂŠ sia avviato agli studi farmaceutici o almeno inscritto allâultimo anno di scuola media di secondo grado.
Qualora il titolare non abbia fatto uso della facoltĂ di trasferire per atto tra vivi lâesercizio della farmacia a norma del primo comma, gli eredi possono, entro due anni dalla morte del titolare, effettuarne, una volta tanto il trapasso a favore di farmacista iscritto nellâalbo professionale .
Durante le more per il conferimento della farmacia, gli eredi hanno diritto di continuarne lâesercizio in via provvisoria senza che occorra alcuna formale autorizzazione da parte del prefetto .
Il trapasso della farmacia, a qualunque titolo avvenga, deve essere comunicato al prefetto, il quale, accertata lâosservanza delle prescrizioni sopradette, riconosce lâavvenuto trasferimento dellâesercizio della farmacia al nome del nuovo titolare.
Lâautorizzazione, data dal prefetto al nuovo titolare della farmacia, è strettamente personale e non può essere ceduta o trasferita ad altri.
Quando si tratti di successione a favore di figli, che si trovino nelle condizioni di cui al secondo comma del presente articolo, il prefetto concede la gestione provvisoria della farmacia fino al completamento degli studi farmaceutici.
Durante la gestione provvisoria della farmacia si applicano alla medesima le disposizioni di cui allâart. 379.
Art. 370
Alle farmacie legittime, ai sensi dellâart. 26 della legge 22 maggio 1913, n. 468, si applicano le disposizioni contenute nel secondo comma dellâart. 368.
Le farmacie stesse possono essere trasferite, esclusivamente per successione e secondo le disposizioni prevedute nellâarticolo precedente, a favore del figlio o di uno dei figli, anche se non farmacista, e, in mancanza di figli, a favore del coniuge che sia farmacista.
Art. 371
Art. 372
Ai farmacisti addetti alle farmacie comunali indicate nellâarticolo precedente si applicano le norme stabilite nel presente testo unico per i sanitari condotti e, per quanto riguarda il trattamento di quiescenza, le norme stabilite per la cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati e salariati degli enti locali.
I chimici ed i farmacisti addetti ai laboratori galenici dei Comuni e delle Aziende municipalizzate vengono nominati a seguito di concorso per titoli ed esami giudicato da una Commissione presieduta e composta ai sensi del precedente comma in base ai criteri da stabilirsi nellâapposito regolamento del Comune o della Azienda municipalizzata .
Art. 373
Art. 374
Art. 375
Art. 376
Nella cittĂ di Fiume e nel relativo territorio, annesso al regno in virtĂš del regio decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211, si applicano, in sostituzione dei precedenti artt. 368, 369, 370 e 374 le seguenti disposizioni:
1° Ai proprietari delle farmacie di diritto reale ora esistenti ed in esercizio nel circondario di Fiume, secondo il paragrafo 131 della legge ungherese XIV dellâanno 1879, è riconosciuto, per sĂŠ e i loro eredi e aventi causa, il diritto allâesercizio delle farmacie rispettive nella sede attuale, per la durata di anni trenta dalla data di pubblicazione del regio decreto 16 agosto 1926, n. 1914; scorso il quale termine, il privilegio dei detti proprietari si intende definitivamente estinto. Rimane salvo ai proprietari che siano farmacisti, il diritto di continuare nellâesercizio delle farmacie fino al termine della loro vita. Frattanto, durante il detto termine, la eventuale apertura di nuove farmacie nel territorio nel quale si trovano le farmacie in parola, è disposta, anche quando si tratti di farmacie rurali, entro i limiti di popolazione indicati nellâart. 104 del presente testo unico, salvo il caso preveduto nellâart. 109.
2° Ai proprietari delle farmacie di diritto personale ora esistenti e in esercizio nel circondario di Fiume, secondo il paragrafo 131 della legge ungherese XIV dellâanno 1879, è riconosciuto, per sĂŠ e per i loro eredi e aventi causa, per la durata di venti anni dalla data di pubblicazione del citato decreto, il diritto allâesercizio della farmacia rispettiva, nella sede attuale. Rimane però fermo nei detti proprietari, che siano farmacisti, il diritto di esercitare la farmacia fino al termine della loro vita.
3° A misura che le farmacie, indicate nei due precedenti numeri, vengano a chiudersi, anche per alcuna delle cause prevedute negli artt. 113 e 114 del presente testo unico, le farmacie stesse non possono essere riaperte che entro i limiti della pianta organica stabilita dal prefetto e sotto lâosservanza di tutte le altre condizioni e norme contenute nel presente testo unico.
Art. 377
Alle farmacie indicate negli artt. 375 e 376, nn. 1 e 2, si applicano le disposizioni degli artt. 57, 58 e 60 del regolamento 13 luglio 1914, n. 829.
Art. 378
Le farmacie il cui titolare non sia farmacista debbono avere, per direttore responsabile, in conformitĂ al disposto dellâart. 121, un farmacista inscritto nellâalbo professionale.
Art. 379
Alle farmacie privilegiate prevedute nellâart. 374, che siano in esercizio alla scadenza del trentennio stabilito dallâarticolo stesso, e alle farmacie di diritto transitorio della Venezia Giulia e Tridentina e del territorio di Fiume, che siano in esercizio alla scadenza dei termini stabiliti negli artt. 375 e 376, si applicano le disposizioni contenute negli artt. 368, 369, 371 e 373.
Art. 380
Entro il 31 marzo 1935 il prefetto, sentiti i podestĂ dei comuni interessati, la giunta provinciale amministrativa e il consiglio provinciale di sanitĂ , stabilirĂ , con suo decreto, la pianta organica delle farmacie della provincia, agli effetti dellâart. 104. Il provvedimento del prefetto è definitivo.
Le farmacie risultanti in soprannumero alla pianta organica saranno gradatamente assorbite nella pianta stessa con lâaccrescimento della popolazione o per effetto di chiusura di farmacie che vengano dichiarate decadute.
Art. 381
Il ministro delle finanze è autorizzato a introdurre nello stato di previsione dellâentrata e in quello della spesa del ministero dellâinterno le variazioni occorrenti per lâattuazione delle disposizioni contenute nellâart. 115.
Sezione III
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLâESERCIZIO DELLE PROFESSIONI SANITARIE.
Art. 382
In via transitoria e fino al 5 novembre 1935, la direzione delle scuole-convitto professionali per infermiere può essere affidata anche ad infermiere che abbiano seguito i corsi delle scuole-convitto professionali per infermiere, esistenti al 5 novembre 1925, che abbiano tenuto con lode, per almeno un biennio, funzioni direttive dellâassistenza infermiera in un reparto ospedaliero del regno, nonchĂŠ ad infermiere diplomate in scuole-convitto straniere.
Sezione IV
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLâESERCIZIO DELLE ARTI AUSILIARIE DELLE PROFESSIONI SANITARIE.
Art. 383
Sono autorizzati allâesercizio delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie coloro che hanno conseguito lâattestato di abilitazione a termini dellâart. 6 della legge 23 giugno 1927, n. 1264, concernente la disciplina delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie.
Art. 384
Gli infermieri che alla pubblicazione della legge 23 giugno 1927, n. 1264, citata nellâarticolo precedente, erano in servizio presso amministrazioni ospitaliere e che a norma dellâart. 7 della legge medesima furono mantenuti provvisoriamente in tale servizio, sebbene sprovvisti della speciale licenza o dellâattestato di abilitazione prescritto per lâesercizio della relativa attivitĂ , debbono, entro il 31 luglio 1936, munirsi dellâuno o dellâaltro dei titoli anzidetti.
Art. 385
Fino a quando non siano state istituite le scuole autorizzate a rilasciare le licenze di abilitazione allâesercizio delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie, è in facoltĂ del ministro per lâinterno, sentito quello per lâeducazione nazionale, di indire nuove sessioni di esami di idoneitĂ per gli infermieri indicati nel precedente articolo e per coloro i quali, al momento in cui gli esami vengono indetti, abbiano un tirocinio di almeno quattro anni nellâarte che intendono di esercitare.
Sezione V
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLâESERCIZIO DI ATTIVITAâ SOGGETTE A VIGILANZA SANITARIA.
Art. 386
Possono essere autorizzati allâimpiego dei raggi rntgen e del radio a scopo terapeutico i sanitari che, alla data preveduta nellâarticolo consecutivo, abbiano esercitato ininterrottamente, per un periodo non inferiore ad anni cinque, la radioterapia e la radiumterapia.
Lâautorizzazione è concessa con decreto del Ministro per lâinterno.
Art. 387
Le disposizioni contenute negli artt. 195, 196, 197, 198 e 386 del presente testo unico, relative alla disciplina degli impianti di radiologia e di radiumterapia ed allâuso delle sostanze radioattive, entreranno in vigore entro il termine che sarĂ stabilito nel regolamento.
Capo III
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLâIGIENE DEL SUOLO E DELLâABITATO.
Art. 388
Le stalle rurali esistenti alla data di pubblicazione del decreto prefettizio indicato dallâart. 234, dovranno, entro il termine di cinque anni dalla pubblicazione stessa, essere dotate, qualora non lo siano, della concimaia prescritta.
Il proprietario che non abbia ottemperato alle dette prescrizioni è punito con la sanzione amministrativa da lire 60.000 a 100.000 . Egli, inoltre, decade da ogni agevolazione di credito, o fiscale, eventualmente ottenuta dallo Stato per le stalle o per il bestiame in relazione allâunitĂ colturale in cui la stalla si trovi e non potrĂ di nuovo ottenere le agevolazioni anzidette o altre, fin quando non si sia messo in regola con le disposizioni dellâarticolo citato.
Art. 389
Ă fatta salva lâapplicazione della disposizione contenuta nellâart. 2 del regio decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2385, relativa alla competenza dei comitati tecnici amministrativi funzionanti presso i provveditorati alle opere pubbliche per il Mezzogiorno e le isole e presso lâalto commissariato di Napoli.
Capo IV
DISPOSIZIONI RELATIVE AI PROVVEDIMENTI CONTRO LE MALATTIE INFETTIVE E SOCIALI.
Sezione I
DISPOSIZIONI PER COMBATTERE LA TUBERCOLOSI.
Art. 390
Al fine di provvedere alle opere per la costruzione e lâadattamento di speciali luoghi di cura a tipo sanatoriale od ospedaliero-sanatoriale per gli ammalati di tubercolosi, con particolare riguardo a coloro per i quali la malattia fu contratta o aggravata in servizio militare di guerra, la cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere, fino al 30 giugno 1937, ai comuni e alle province, anche riuniti in consorzio, mutui estinguibili in un periodo di tempo non eccedente i trentacinque anni e, in caso di assoluta necessitĂ giustificata dalle condizioni economiche dellâente mutuatario, in cinquanta anni, con le garanzie stabilite negli artt. 75 e seguenti del testo unico di leggi approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453 (libro II, parte I).
I mutui, che la cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere ai sensi del presente articolo, sono collocati sui fondi degli istituti di previdenza.
I mutui possono anche essere concessi a istituti di assistenza e beneficenza o ad altri entri morali; in tal caso, quando la concessione del mutuo non sia garantita dallâamministrazione comunale o provinciale, sarĂ accettata in garanzia rendita su titoli dello Stato vincolati per tutta la durata del mutuo, non superiore a un trentennio.
Art. 391
La somma complessiva per i mutui concessi o da concedere, ai sensi dellâarticolo precedente, non può superare i 45 milioni.
Ogni singolo mutuo non può eccedere la somma di 800.000 lire.
Lo Stato assume a suo carico gli interessi, che corrisponde alla cassa depositi e prestiti in tante quote uguali quanti sono gli anni di ammortamento.
Tale contributo non può superare in alcun caso quello che lo Stato avrebbe assunto se i mutui fossero stati concessi al saggio dâinteresse vigente quando le disposizioni relative al contributo entrarono in vigore. I fondi occorrenti sono stanziati nel bilancio del ministero dei lavori pubblici.
Le somme disponibili alla fine dellâesercizio, sono portate in aumento della disponibilitĂ degli esercizi successivi.
Il concorso dello Stato può essere concesso anche quando i mutui siano contratti con istituti diversi dalla cassa depositi e prestiti, ma la concessione non può importare al bilancio dello Stato un onere superiore a quello che deriverebbe se il prestito fosse contratto con la cassa depositi e prestiti.
Ai mutui e ai lavori preveduti dallâarticolo precedente sono estese, in quanto siano applicabili, le disposizioni legislative vigenti per le opere igieniche che debbano essere eseguite con mutui di favore e col concorso dello Stato.
Art. 392
I benefici, indicati negli artt. 390 e 391, sono estensibili anche alle opere di costruzione e di adattamento di locali per colonie permanenti di bambini disposti alla tubercolosi.
La spesa per il concorso dello Stato ai relativi mutui di favore grava sullo stesso fondo stanziato per lâesecuzione di detti articoli.
Sezione II
DISPOSIZIONI PER DIMINUIRE LE CAUSE DELLA MALARIA.
Art. 393
Con regio decreto, su proposta del ministro per lâinterno, di concerto coi ministri per le finanze, per i lavori pubblici e per lâagricoltura e foreste, potrĂ procedersi alla soppressione o alla eventuale trasformazione dellâistituto autonomo per la lotta antimalarica nelle Venezie.
Lo stesso regio decreto determinerĂ la destinazione del patrimonio dellâente nel caso di soppressione.
Capo V
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA POLIZIA MORTUARIA.
Art. 394
I comuni che, alla data di entrata in vigore del presente testo unico, non sono provvisti del cimitero a sistema di inumazione secondo lâart. 337, sono tenuti a provvedersene entro il termine di tre anni dalla data predetta.
A tale scopo il prefetto assegna un termine entro il quale il comune deve presentare, per lâapprovazione, il progetto relativo.
In caso di inadempimento, il prefetto provvede di ufficio, salvi i provvedimenti della giunta provinciale amministrativa, ai termini delle disposizioni contenute nel testo unico della legge comunale e provinciale.




