TAR Campania Salerno, sez. II, 10 aprile 2008, n. 547
Ai sensi dellâart. 2 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, il procedimento amministrativo, sia che consegua obbligatoriamente ad unâistanza sia che debba essere iniziato dâufficio, ha da concludersi con un provvedimento espresso.
La giurisprudenza tradizionale afferma che il silenzio dellâAmministrazione connesso allâinadempimento dellâobbligo di provvedere possa formarsi solo allorchĂŠ tale obbligo derivi da una norma di legge, da un regolamento o da un atto amministrativo (cfr. CS Adunanza Plenaria, 10.3.1978, n. 10 â CS VI, 27.3.1984, n. 180).
Di ben altro avviso, il TAR di Salerno, nella sentenza in esame, ha aderito al piĂš recente orientamento stante il quale lâobbligo di provvedere non deve necessariamente risiedere in una disposizione puntuale e specifica, ma può desumersi anche da prescrizioni di carattere generico o dai principi generali dellâazione amministrativa, quali sono i principi di imparzialitĂ , di buon andamento, di legalitĂ e di tutela dellâaffidamento. Su questa base, si è ritenuto nella specie illegittimo il silenzio serbato da unâAmministrazione comunale su unâistanza proposta da un privato, visto che lâEnte, in un atto giuntale di indirizzo, manifestando la volontĂ di istruire detta istanza, aveva ingenerato un legittimo affidamento sulla prossima conclusione del procedimento. Peraltro, non è stata giudicata ostativa allâaccoglimento del ricorso la circostanza che PA avesse comunicato note interlocutorie nelle quali faceva sapere che per lâassunzione di una decisione definitiva occorreva il conforto di un parere legale richiesto ai competenti uffici del Comune. Infatti, il TAR ha rilevato come tale attivitĂ consultiva, una volta decorso il ragionevole termine di durata del procedimento, avesse dato luogo ad un inadempimento allâobbligo di provvedere, obbligo âquesto- che poteva trovare il suo naturale soddisfacimento solo nel provvedimento conclusivo non adottato alla data di discussione del ricorso.
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TAR Campania Salerno, sez. II, 10 aprile 2008, n. 547






