Cassazione penale, sez. II, 17 aprile 2007, n. 16658
La misura cautelare reale del sequestro preventivo non incontra i limiti di cui allâart. 1923 c.c. secondo il quale, in merito ad assicurazioni sulla vita, è escluso che le somme dovute dallâassicuratore al contraente o al beneficiario possano essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.
Un siffatto limite, spiega la Corte, attiene esclusivamente alla definizione della garanzia patrimoniale a fronte delle responsabilitĂ civili e non riguarda la disciplina della responsabilitĂ penale, nel cui esclusivo ambito ricade invece il sequestro preventivo.
ÂŤPeraltro la struttura e la finalitĂ del sequestro preventivo rendono evidente e non equivocabile la differenza con le fattispecie civilistiche, tanto cautelari che espropriative: il sequestro preventivo non presuppone alcuna responsabilitĂ civile, ed è anzi indipendente dallâeffettiva causazione di un danno quantificabile; non prelude ad alcuna espropriazione, ma semmai ad un provvedimento sanzionatorio, quale è la confisca, che prescinde dal danno e considera solo lâesistenza di un particolare rapporto di strumentalitĂ o di derivazione tra la cosa e il reato.
Tali asimmetrie rendono improponibile qualsiasi tentativo dâanalogia, che certo non può essere ispirata dai precedenti giurisprudenziali in tema di sequestro conservativo disposto nel processo penale, trattandosi in quel caso della medesima misura cautelare disciplinata dal codice di procedura civile, e posta a presidio della garanzia patrimoniale a fronte della responsabilitĂ per obbligazioni di natura civilistica (risarcimento in favore della parte civile) o la cui realizzazione coattiva è strutturata sul modello dellâespropriazione forzata (spese processuali e pene pecuniarie)Âť.
Cassazione penale, sez. II, 17 aprile 2007, n. 16658






