Cassazione penale, sez. II, 17 aprile 2007, n. 16658

La misura cautelare reale del sequestro preventivo non incontra i limiti di cui all’art. 1923 c.c. secondo il quale, in merito ad assicurazioni sulla vita, è escluso che le somme dovute dall’assicuratore al contraente o al beneficiario possano essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.
Un siffatto limite, spiega la Corte, attiene esclusivamente alla definizione della garanzia patrimoniale a fronte delle responsabilitĂ  civili e non riguarda la disciplina della responsabilitĂ  penale, nel cui esclusivo ambito ricade invece il sequestro preventivo.

«Peraltro la struttura e la finalità del sequestro preventivo rendono evidente e non equivocabile la differenza con le fattispecie civilistiche, tanto cautelari che espropriative: il sequestro preventivo non presuppone alcuna responsabilità civile, ed è anzi indipendente dall’effettiva causazione di un danno quantificabile; non prelude ad alcuna espropriazione, ma semmai ad un provvedimento sanzionatorio, quale è la confisca, che prescinde dal danno e considera solo l’esistenza di un particolare rapporto di strumentalità o di derivazione tra la cosa e il reato.
Tali asimmetrie rendono improponibile qualsiasi tentativo d’analogia, che certo non può essere ispirata dai precedenti giurisprudenziali in tema di sequestro conservativo disposto nel processo penale, trattandosi in quel caso della medesima misura cautelare disciplinata dal codice di procedura civile, e posta a presidio della garanzia patrimoniale a fronte della responsabilità per obbligazioni di natura civilistica (risarcimento in favore della parte civile) o la cui realizzazione coattiva è strutturata sul modello dell’espropriazione forzata (spese processuali e pene pecuniarie)».

Cassazione penale, sez. II, 17 aprile 2007, n. 16658