Cassazione civile, sez. I, 25 giugno 2010, n. 15333
La decurtazione dellâassegno di mantenimento dovuto alla moglie dal marito separato è giustificato dalla circostanza del pagamento da parte dei questâultimo della rata di mutuo gravante sulla casa coniugale, acquistata in regime di comunione, che, pur in assenza di prole, è adibita ad abitazione della moglie.
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Cassazione civile, sez. I, 25 giugno 2010, n. 15333






