Cassazione penale, sez. unite, 22 giungno 2010, n. 23909
Il giudice può provvedere de plano sulla reiterata richiesta di archiviazione qualora la persona offesa non abbia presentato una nuova opposizione ovvero questâultima sia inammissibile.
Una seconda richiesta di archiviazione proposta dal P.M. allâesito delle nuove investigazioni disposte in seguito al mancato accoglimento, su opposizione della persona offesa dal reato, di una prima richiesta di archiviazione, può essere decisa dal G.i.p. con decreto, senza obbligo di fissare una nuova udienza camerale, instaurando nuovamente il contraddittorio incidentale tra accusa pubblica, indagato e persona offesa, qualora questâultima non abbia nuovamente presentato opposizione ovvero quando lâopposizione risulti inammissibile.
Superato dunque lâorientamento delle sezioni I (sentenza n. 1203/96) e VI (sentenza n. 40113/09), in base al quale, dovendosi ritenere giĂ instaurato il contraddittorio a seguito della prima opposizione proposta dalla persona offesa dal reato, non sarebbe stato necessario il rinnovo dellâopposizione e pertanto avrebbe dovuto essere disposta una nuova udienza camerale, pur in assenza di ulteriore opposizione della persona offesa.
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Cassazione penale, sez. unite, 22 giungno 2010, n. 23909






