Cassazione penale, sez. IV, 2 aprile 2019, n. 14263
Causare una valanga facendo sci fuoripista è comunque reato anche se non sono coinvolte zone antropizzate
La Suprema Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza di merito che aveva riconosciuto la responsabilità di due sciatori che, usciti dalla pista battuta in violazione di uno specifico divieto previsto da un regolamento regionale, avevano provocato tre valanghe di cospicua portata.
Secondo la giurisprudenza maggioritaria per la configurabilità del disastro colposo, costituente un reato di pericolo astratto, è necessaria la concreta situazione di pericolo per la pubblica incolumità, secondo un giudizio di probabilità ex ante in concreto relativo all’attitudine a ledere o a mettere in pericolo un numero non individuabile di persone.
La circostanza che il luogo in cui si produce la valanga non sia antropizzato, il che, come sostenuto dai ricorrenti, esclude anche la sola eventualità di recare danno ad altri, non esclude il reato. La possibilità che si verifichi un danno non è esclusa dall’assenza di costruzioni, strade o altre piste, in quanto altri sciatori o praticanti altri sport o semplici passeggiate sulle neve, potrebbero teoricamente subire gravi danni, trovandosi al di sotto del livello di distacco della neve.
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Cassazione penale, sez. IV, 2 aprile 2019, n. 14263





