Consiglio di Stato, sez. V, 25 agosto 2008, n. 4041
ÂŤGli schiamazzi notturni degli avventori di un esercizio pubblico possono essere un elemento in base al quale il Sindaco adotta unâordinanza di necessitĂ , allorchĂŠ il disagio provocato agli abitanti del posto raggiunge un grado di intollerabilitĂ , oggettivamente accertato, tale da assurgere a una forma di vero e proprio inquinamento acustico con danno alla salute delle persone.
In siffatta situazione, qualora, cioè, si raggiunga tale stato di emergenza, deve riconoscersi al Sindaco il potere di intervenire con i mezzi eccezionali che lâordinamento pone a sua disposizione con lâart. 38, comma 2 bis introdotto dallâart. 11 della legge 3.8.1999, n. 265 (oggi trasfuso dellâart. 54 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267), che lo facoltizza âa modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubbliciâ per fronteggiare lâinquinamento acustico.
Nella specie, lâesistenza di una situazione di emergenza è stata accertata dai vigili urbani e, quindi, il provvedimento sindacale si rivela fondato sui presupposti stabiliti dalla norma citata (Cfr: Cons. St., V Sez. 5.9.2002, n. 4457, sullâart. 54 del D.Lgs. n. 267 del 2000, che ripete la formulazione dellâart. 38, comma 2 bis, citato della legge n. 142 del 1990, applicabile ratione temporis)Âť.
Ă stato pertanto respinto il ricorso avverso lâordinanza sindacale per mezzo della quale, al fine di garantire il riposo dei cittadini e limitare lâintollerabile rumoreggiare degli avventori del locale, era stata inibita gestore del locale la fruizione dellâorario di chiusura estiva prevista fino alle 2,00, come da deliberazione della Giunta Municipale, ed era stata fissata la chiusura per le ore 24,00.
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Consiglio di Stato, sez. V, 25 agosto 2008, n. 4041






