Corte costituzionale, 23 maggio 2007, n. 171
Ă costituzionalmente illegittimo, per violazione dellâart. 77 cost., lâart. 7 comma 1 lett. a) d.l. n. 80 del 2004, conv., con modificazioni, in l. n. 140 del 2004, che (inserendo allâart. 58 comma 1 lett. b), del testo unico degli enti locali, dopo il n. 314 le parole âcomma 1â) ha eliminato quale causa di incandidabilitĂ lâaver riportato condanna definitiva per il delitto di peculato dâuso.
La Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimitĂ costituzionale, per evidente carenza dei presupposti della straordinaria necessitĂ ed urgenza di cui allâart. 77 Cost., dellâart. 7, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80 (Disposizioni urgenti in materia di enti locali), convertito, con modificazioni, nella legge 28 maggio 2004, n. 140, il quale aveva recato modifiche allâart. 58, comma 1, lettera b), del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sullâordinamento degli enti locali), escludendo che la condanna per peculato dâuso costituisse causa di incandidabilitĂ alla carica di sindaco e, poi, di decadenza dalla stessa.
Sottolineata la estraneitĂ della norma censurata â attinente alla materia elettorale â alla disciplina degli enti locali, in relazione alla quale soltanto risultava effettuata dal Governo la valutazione della necessitĂ e della urgenza idonea a giustificare la emanazione del decreto legge in cui la norma stessa era stata inserita, il giudice delle leggi ha riaffermato che il difetto dei predetti requisiti, una volta intervenuta la legge di conversione, si traduce in un vizio in procedendo della legge medesima ( v. giĂ , sul punto, le sentenze n. 341 del 2003 e 29 del 1995; per un diverso orientamento, v. le sentenze n. 330 del 1996, n. 49 del 2000 e n. 29 del 2002), precisando, inoltre, che la utilizzazione del decreto legge â e lâassunzione di responsabilitĂ per il Governo che ne consegue â non può essere sostenuta dalla apodittica enunciazione della esistenza delle ragioni di necessitĂ ed urgenza, nĂŠ può esaurirsi nella constatazione della ragionevolezza della disciplina introdotta.
Corte costituzionale, 23 maggio 2007, n. 171






