Cassazione civile, sez. V tributaria, 11 dicembre 2015, n. 24996
Rappresentanza in giudizio del Comune: il sindaco può rappresentare il Comune senza lâautorizzazione della Giunta salvo che lo statuto comunale lo richieda espressamente
ÂŤLe Sezioni Unite di questa Corte hanno precisato che nel nuovo quadro delle autonomie locali, ai fini della rappresentanza in giudizio del Comune, lâautorizzazione alla lite da parte della giunta comunale non costituisce piĂš, in linea generale, atto necessario ai fini della proposizione o della resistenza allâazione, salva restando la possibilitĂ per lo statuto comunale â competente a stabilire i modi di esercizio della rappresentanza legale dellâente, anche in giudizio (âexâ art. 6, secondo comma, del testo unico delle leggi sullâordinamento delle autonomie locali, approvato con il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) â di prevedere lâautorizzazione della giunta, ovvero di richiedere una preventiva determinazione del competente dirigente (ovvero, ancora, di postulare lâuno o lâaltro intervento in relazione alla natura o allâoggetto della controversia).
Ove lâautonomia statutaria si sia cosĂŹ indirizzata, lâautorizzazione giuntale o la determinazione dirigenziale devono essere considerati atti necessari, per espressa scelta statutaria, ai fini della legittimazione processuale dellâorgano titolare della rappresentanza.(Cass. Sez. U, Sentenza n. 12868 del 16/06/2005)
Nel caso in cui lâente agisca in giudizio, [âŚ], possono configurarsi due diverse situazioni con riferimento alla mancanza del potere rappresentativo da parte del Sindaco, allorchĂŠ non sia previamente autorizzato ad agire in giudizio da parte della Giunta.
Occorre, infatti, verificare se lo statuto comunale â competente a stabilire i modi di esercizio della rappresentanza legale dellâente, anche in giudizio (âexâ art. 6, secondo comma, del testo unico delle leggi sullâordinamento delle autonomie locali, approvato con il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) â preveda lâautorizzazione della Giunta, ovvero una preventiva determinazione del competente dirigente.
Ove lâautonomia statutaria si sia cosĂŹ indirizzata, lâautorizzazione giuntale o la determinazione dirigenziale devono essere considerati atti necessari, per espressa scelta statutaria, ai fini della legittimazione processuale dellâorgano titolare della rappresentanza. (Cass. Sez. U, Sentenza n. 12868 del 16/06/2005).
Invece, in mancanza di una disposizione statutaria che la richieda espressamente lâautorizzazione alla lite da parte della giunta municipale non costituisce atto necessario ai fini del promovimento di azioni o della resistenza in giudizio da parte del sindaco.
Questâultimo, infatti, trae la propria investitura direttamente dal corpo elettorale e costituisce, esso stesso, fonte di legittimazione dei componenti della giunta municipale, nel quadro di un sistema costituzionale e normativo di riferimento profondamente influenzato dalle modifiche apportate al Titolo 5A della Parte 2A della Costituzione dalla Legge Costituzionale 3/2001 nonchĂŠ di quelle introdotte dalla L. n. 131 del 2003 con ripercussioni anche sullâimpianto del D.Lgs. n. 267 del 2000, il cui art. 50 indica il sindaco quale organo responsabile dellâamministrazione comunale e gli attribuisce la rappresentanza dellâente (ex multis Cass. 21330/06)Âť.
Cassazione civile, sez. V tributaria, 11 dicembre 2015, n. 24996






