Cassazione civile, sez. VI, 9 settembre 2014, n. 18920
Il contratto di âsale and lease backâ (cd. locazione finanziaria di ritorno), è un contratto di impresa socialmente tipico, attraverso il quale un imprenditore vende alla societĂ finanziaria un bene di sua proprietĂ , che poi questâultima gli concederĂ in leasing, secondo lo schema del costituto possessorio.
Con tale operazione lâimprenditore, alienando il bene, si procura la liquiditĂ di cui ha bisogno, mantenendo il godimento di un bene necessario allâattivitĂ svolta e potendone riacquistare la proprietĂ in seguito allâesercizio del diritto di opzione.
La causa concreta del contratto è dunque lo scopo di finanziamento, e risulta lecita purchè sussista un giusto equilibrio fra il valore del bene venduto, il prezzo versato, il canone e il prezzo dellâopzione.
Diversamente il contratto di âsale and lease backâ è da ritenersi fraudolento se viene verificata una preesistente situazione di credito-debito tra la societĂ finanziaria e lâimpresa venditrice utilizzatrice, le difficoltĂ economiche di questâultima e la sproporzione tra valore del bene e corrispettivo versato (cfr. Cass. 14 marzo 2006, n. 5438).
Da ciò deriva la nullitĂ del contratto, in quanto al verificarsi delle suddette condizioni è evidente che lo scopo del contratto è di garanzia e non di finanziamento, cosĂŹ ricorrendo la violazione del divieto di patto commissorio di cui allârt. 2744 cod. civ.
A queste condizioni può altresĂŹ essere rifiutata lâammissione allo stato passivo dellâimpresa venditrice nel fallimento dello sfortunato imprenditore.
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Cassazione civile, sez. VI, 9 settembre 2014, n. 18920



