Cassazione civile, sez. I, 9 novembre 2006, n. 23939
In conformità a quanto già deciso dalle SS.UU con sentenza n. 28507 del 2005 viene ribadita la legittimazione degli eredi a proporre domanda di equa riparazione per la non ragionevole durata del processo promosso dal loro dante causa prima dell’entrata in vigore della L. n. 89 del 2001 (cd. Legge Pinto).
A tale conclusione si giunge in considerazione del fatto che il diritto all’equa riparazione per l’irragionevole durata del processo è stato in realtà introdotto dalla Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo, ratificata e resa esecutiva per mezzo della L. n. 848 del 1955, ed avente efficacia immediatamente precettiva nel nostro ordinamento. Ne deriva che il diritto all’equa riparazione può essere legittimamante esercitato dagli eredi della parte di un processo protrattosi oltremodo e deceduta anteriormente all’entrata in vigore della richiamata L. 89/2001.
L’indennizzo eventualmente liquidato e che sarebbe spettato al de cuius, originaria parte processuale, va dunque riconosciuto pro quota agli eredi per l’eccessiva durata del processo da lui promosso sino alla data della sua morte. A tale indennizzo va aggiunto quello, eventualmente spettante, per intero a ciascuno degli eredi per l’eccessiva durata della fase del processo successiva alla sua riassunzione.
Cassazione civile, sez. I, 9 novembre 2006, n. 23939





