Pinto
Legge 24 marzo 2001, n. 89
(Gazz. Uff., 3 aprile 2001, n. 78)
Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo
Testo con le modifiche apportate dalla Legge di StabilitĂ 2016
Capo I
Definizione immediata del processo civile
Art. 1- Pronuncia in camera di consiglio
1. Lâarticolo 375 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
âArt. 375. â (Pronuncia in camera di consiglio). â La Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia con ordinanza in camera di consiglio quando riconosce di dovere:
1) dichiarare lâinammissibilitĂ del ricorso principale e di quello incidentale eventualmente proposto;
2) ordinare lâintegrazione del contraddittorio o disporre che sia eseguita la notificazione dellâimpugnazione a norma dellâarticolo 332;
3) dichiarare lâestinzione del processo per avvenuta rinuncia a norma dellâarticolo 390;
4) pronunciare in ordine allâestinzione del processo in ogni altro caso;
5) pronunciare sulle istanze di regolamento di competenza e di giurisdizione.
La Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia sentenza in camera di consiglio quando il ricorso principale e quello incidentale eventualmente proposto sono manifestamente fondati e vanno, pertanto, accolti entrambi, o quando riconosce di dover pronunciare il rigetto di entrambi per mancanza dei motivi previsti nellâarticolo 360 o per manifesta infondatezza degli stessi, nonchĂŠ quando un ricorso va accolto per essere manifestamente fondato e lâaltro va rigettato per mancanza dei motivi previsti nellâarticolo 360 o per manifesta infondatezza degli stessi.
La Corte, se ritiene che non ricorrano le ipotesi di cui al primo e al secondo comma, rinvia la causa alla pubblica udienza. Le conclusioni del pubblico ministero, almeno venti giorni prima dellâadunanza della Corte in camera di consiglio, sono notificate agli avvocati delle parti, che hanno facoltĂ di presentare memorie entro il termine di cui allâarticolo 378 e di essere sentiti, se compaiono, nei casi previsti al primo comma, numeri 1), 4) e 5), limitatamente al regolamento di giurisdizione, e al secondo commaâ.
Capo II
Equa riparazione
Art. 1 bis â Rimedi allâirragionevole durata del processo
1. La parte di un processo ha diritto a esperire rimedi preventivi alla violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dellâuomo e delle libertĂ fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui allâarticolo 6, paragrafo 1, della Convenzione stessa.
2. Chi, pur avendo esperito i rimedi preventivi di cui allâarticolo 1-ter, ha subito un danno patrimoniale o non patrimoniale a causa dellâirragionevole durata del processo ha diritto ad una equa riparazione.
Art. 1 ter â Rimedi preventivi
1. Ai fini della presente legge, nei processi civili costituisce rimedio preventivo a norma dellâarticolo 1-bis, comma 1, lâintroduzione del giudizio nelle forme del procedimento sommario di cognizione di cui agli articoli 702-bis e seguenti del codice di procedura civile. Costituisce altresĂŹ rimedio preventivo formulare richiesta di passaggio dal rito ordinario al rito sommario a norma dellâ articolo 183-bis del codice di procedura civile, entro lâudienza di trattazione e comunque almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui allâarticolo 2, comma 2-bis. Nelle cause in cui non si applica il rito sommario di cognizione, ivi comprese quelle in grado di appello, costituisce rimedio preventivo proporre istanza di decisione a seguito di trattazione orale a norma dellâ articolo 281-sexies del codice di procedura civile, almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui allâarticolo 2, comma 2-bis. Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, il giudice istruttore quando ritiene che la causa può essere decisa a seguito di trattazione orale, a norma dellâ articolo 281-sexies del codice di procedura civile, rimette la causa al collegio fissando lâudienza collegiale per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale.
2. Lâimputato e le altre parti del processo penale hanno diritto di depositare, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, unâistanza di accelerazione almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui allâarticolo 2, comma 2-bis.
3. Nei giudizi dinanzi al giudice amministrativo costituisce rimedio preventivo la presentazione dellâistanza di prelievo di cui allâarticolo 71, comma 2, del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui allâarticolo 2, comma 2-bis.
4. Nel procedimento contabile davanti alla Corte dei conti il presunto responsabile ha diritto di depositare, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, unâistanza di accelerazione, almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui allâarticolo 2, comma 2-bis.
5. La parte dei giudizi di natura pensionistica dinanzi alla Corte dei conti ha diritto di depositare, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, unâistanza di accelerazione, almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui allâarticolo 2, comma 2-bis.
6. Nei giudizi davanti alla Corte di cassazione la parte ha diritto a depositare unâistanza di accelerazione almeno due mesi prima che siano trascorsi i termini di cui allâarticolo 2, comma 2-bis.
7. Restano ferme le disposizioni che determinano lâordine di prioritĂ nella trattazione dei procedimenti.
Art. 2 â Diritto allâequa riparazione
1. Ă inammissibile la domanda di equa riparazione proposta dal soggetto che non ha esperito i rimedi preventivi allâirragionevole durata del processo di cui allâarticolo 1-ter.
2. Nellâaccertare la violazione il giudice valuta la complessitĂ del caso, lâoggetto del procedimento, il comportamento delle parti e del giudice durante il procedimento, nonchĂŠ quello di ogni altro soggetto chiamato a concorrervi o a contribuire alla sua definizione.
2-bis. Si considera rispettato il termine ragionevole di cui al comma 1 se il processo non eccede la durata di tre anni in primo grado, di due anni in secondo grado, di un anno nel giudizio di legittimitĂ . Ai fini del computo della durata il processo si considera iniziato con il deposito del ricorso introduttivo del giudizio ovvero con la notificazione dellâatto di citazione. Si considera rispettato il termine ragionevole se il procedimento di esecuzione forzata si è concluso in tre anni, e se la procedura concorsuale si è conclusa in sei anni. Il processo penale si considera iniziato con lâassunzione della qualitĂ di imputato, di parte civile o di responsabile civile, ovvero quando lâindagato ha avuto legale conoscenza della chiusura delle indagini preliminari .
2-ter. Si considera comunque rispettato il termine ragionevole se il giudizio viene definito in modo irrevocabile in un tempo non superiore a sei anni.
2-quater. Ai fini del computo non si tiene conto del tempo in cui il processo è sospeso e di quello intercorso tra il giorno in cui inizia a decorrere il termine per proporre lâimpugnazione e la proposizione della stessa.
2-quinquies. Non è riconosciuto alcun indennizzo:
a) in favore della parte che ha agito o resistito in giudizio consapevole della infondatezza originaria o sopravvenuta delle proprie domande o difese, anche fuori dai casi di cui allâ articolo 96 del codice di procedura civile;
b) nel caso di cui allâ articolo 91, primo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile;
c) nel caso di cui allâ articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28;
d) in ogni altro caso di abuso dei poteri processuali che abbia determinato una ingiustificata dilazione dei tempi del procedimento.
2-sexies. Si presume insussistente il pregiudizio da irragionevole durata del processo, salvo prova contraria, nel caso di:
a) dichiarazione di intervenuta prescrizione del reato, limitatamente allâimputato;
b) contaumacia della parte;
c) estinzione del processo per rinuncia o inattivitĂ delle parti ai sensi degli articoli 306 e 307 del codice di procedura civile e dellâarticolo 84 del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104;
d) perenzione del ricorso ai sensi degli articoli 81 e 82 del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104;
e) mancata presentazione della domanda di riunione nel giudizio amministrativo presupposto, in pendenza di giudizi dalla stessa parte introdotti e ricorrendo le condizioni di cui allâarticolo 70 del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104;
f) introduzione di domande nuove, connesse con altre giĂ proposte, con ricorso separato, pur ricorrendo i presupposti per i motivi aggiunti di cui allâarticolo 43 del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, salvo che il giudice amministrativo disponga la separazione dei processi;
g) irrisorietĂ della pretesa o del valore della causa, valutata anche in relazione alle condizioni personali della parte.
2-septies. Si presume parimenti insussistente il danno quando la parte ha conseguito, per effetto della irragionevole durata del processo, vantaggi patrimoniali eguali o maggiori rispetto alla misura dellâindennizzo altrimenti dovuto.
[ 3. Il giudice determina la riparazione a norma dellâarticolo 2056 del codice civile, osservando le disposizioni seguenti:
a) rileva solamente il danno riferibile al periodo eccedente il termine ragionevole di cui al comma 1;
b) il danno non patrimoniale è riparato, oltre che con il pagamento di una somma di denaro, anche attraverso adeguate forme di pubblicitĂ della dichiarazione dellâavvenuta violazione. ]
Art. 2 bis â Misura dellâindennizzo
1. Il giudice liquida a titolo di equa riparazione, di regola, una somma di denaro non inferiore a euro 400 e non superiore a euro 800 per ciascun anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, che eccede il termine ragionevole di durata del processo. La somma liquidata può essere incrementata fino al 20 per cento per gli anni successivi al terzo e fino al 40 per cento per gli anni successivi al settimo.
1-bis. La somma può essere diminuita fino al 20 per cento quando le parti del processo presupposto sono piÚ di dieci e fino al 40 per cento quando le parti del processo sono piÚ di cinquanta.
1-ter. La somma può essere diminuita fino a un terzo in caso di integrale rigetto delle richieste della parte ricorrente nel procedimento cui la domanda di equa riparazione si riferisce.
1-quater. Lâindennizzo è riconosciuto una sola volta in caso di riunione di piĂš giudizi presupposti che coinvolgono la stessa parte. La somma liquidata può essere incrementata fino al 20 per cento per ciascun ricorso riunito, quando la riunione è disposta su istanza di parte.
2. Lâindennizzo è determinato a norma dellâarticolo 2056 del codice civile, tenendo conto:
a) dellâesito del processo nel quale si è verificata la violazione di cui al comma 1 dellâarticolo 2;
b) del comportamento del giudice e delle parti;
c) della natura degli interessi coinvolti;
d) del valore e della rilevanza della causa, valutati anche in relazione alle condizioni personali della parte.
3. La misura dellâindennizzo, anche in deroga al comma 1, non può in ogni caso essere superiore al valore della causa o, se inferiore, a quello del diritto accertato dal giudice.
Art. 3 â Procedimento
1. La domanda di equa riparazione si propone con ricorso al presidente della corte dâappello del distretto in cui ha sede il giudice innanzi al quale si è svolto il primo grado del processo presupposto. Si applica lâarticolo 125 del codice di procedura civile.
2. Il ricorso è proposto nei confronti del Ministro della giustizia quando si tratta di procedimenti del giudice ordinario, del Ministro della difesa quando si tratta di procedimenti del giudice militare. Negli altri casi è proposto nei confronti del Ministro dellâeconomia e delle finanze.
3. Unitamente al ricorso deve essere depositata copia autentica dei seguenti atti:
a) lâatto di citazione, il ricorso, le comparse e le memorie relativi al procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata;
b) i verbali di causa e i provvedimenti del giudice;
c) il provvedimento che ha definito il giudizio, ove questo si sia concluso con sentenza od ordinanza irrevocabili.
4. Il presidente della corte dâappello, o un magistrato della corte a tal fine designato, provvede sulla domanda di equa riparazione con decreto motivato da emettere entro trenta giorni dal deposito del ricorso. Non può essere designato il giudice del processo presupposto. Si applicano i primi due commi dellâ articolo 640 del codice di procedura civile.
5. Se accoglie il ricorso, il giudice ingiunge allâamministrazione contro cui è stata proposta la domanda di pagare senza dilazione la somma liquidata a titolo di equa riparazione, autorizzando in mancanza la provvisoria esecuzione. Nel decreto il giudice liquida le spese del procedimento e ne ingiunge il pagamento.
6. Se il ricorso è in tutto o in parte respinto la domanda non può essere riproposta, ma la parte può fare opposizione a norma dellâarticolo 5-ter.
7. Lâerogazione degli indennizzi agli aventi diritto avviene nei limiti delle risorse disponibili nel relativo capitolo, fatto salvo il ricorso al conto sospeso.
Art. 4 â Termine di proponibilitĂ
1. La domanda di riparazione può essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dal momento in cui la decisione che conclude il procedimento è divenuta definitiva.
Art. 5 â Notificazioni e comunicazioni
1. Il ricorso, unitamente al decreto che accoglie la domanda di equa riparazione, è notificato per copia autentica al soggetto nei cui confronti la domanda è proposta.
2. Il decreto diventa inefficace qualora la notificazione non sia eseguita nel termine di trenta giorni dal deposito in cancelleria del provvedimento e la domanda di equa riparazione non può essere piÚ proposta.
3. La notificazione ai sensi del comma 1 rende improponibile lâopposizione e comporta acquiescenza al decreto da parte del ricorrente.
4. Il decreto che accoglie la domanda è altresĂŹ comunicato al procuratore generale della Corte dei conti, ai fini dellâeventuale avvio del procedimento di responsabilitĂ , nonchĂŠ ai titolari dellâazione disciplinare dei dipendenti pubblici comunque interessati dal procedimento.
Articolo sostituito dallâarticolo 55, comma 1, lettera e), del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 con la decorrenza di cui al comma 2 del medesimo decreto.
Art. 5 bis â GratuitĂ del procedimento
[ 1. Il procedimento di cui allâarticolo 3 è esente dal pagamento del contributo unificato di cui allâarticolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Il procedimento iscritto prima del 13 marzo 2002 è esente dallâimposta di bollo, dai diritti di cancelleria e dai diritti di chiamata di causa dellâufficiale giudiziario.]
Art. 5 ter â Opposizione
1. Contro il decreto che ha deciso sulla domanda di equa riparazione può essere proposta opposizione nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento ovvero dalla sua notificazione.
2. Lâopposizione si propone con ricorso davanti allâufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto. Si applica lâ articolo 125 del codice di procedura civile.
3. La corte dâappello provvede ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Del collegio non può far parte il giudice che ha emanato il provvedimento impugnato.
4. Lâopposizione non sospende lâesecuzione del provvedimento. Il collegio, tuttavia, quando ricorrono gravi motivi, può, con ordinanza non impugnabile, sospendere lâefficacia esecutiva del decreto opposto.
5. La corte pronuncia, entro quattro mesi dal deposito del ricorso, decreto impugnabile per cassazione. Il decreto è immediatamente esecutivo.
Art. 5 quater â Sanzioni processuali
1. Con il decreto di cui allâ articolo 3, comma 4, ovvero con il provvedimento che definisce il giudizio di opposizione, il giudice, quando la domanda per equa riparazione è dichiarata inammissibile ovvero manifestamente infondata, può condannare il ricorrente al pagamento in favore della cassa delle ammende di una somma di denaro non inferiore ad euro 1.000 e non superiore ad euro10.000.
Art. 5 quinquies
Esecuzione forzata
1. Al fine di assicurare unâordinata programmazione dei pagamenti dei creditori di somme liquidate a norma della presente legge, non sono ammessi a pena di nullitĂ rilevabile dâufficio, atti di sequestro o di pignoramento presso la Tesoreria centrale e presso le Tesorerie provinciali dello Stato per la riscossione coattiva di somme liquidate a norma della presente legge.
2. Ferma restando lâimpignorabilitĂ prevista dallâ articolo 1, commi 294-bis e 294-ter, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, anche relativamente ai fondi, alle aperture di credito e alle contabilitĂ speciali destinati al pagamento di somme liquidate a norma della presente legge, i creditori di dette somme, a pena di nullitĂ rilevabile dâufficio, eseguono i pignoramenti e i sequestri esclusivamente secondo le disposizioni del libro III, titolo II, capo II del codice di procedura civile, con atto notificato ai Ministeri di cui allâ articolo 3, comma 2, ovvero al funzionario delegato del distretto in cui è stato emesso il provvedimento giurisdizionale posto in esecuzione, con lâeffetto di sospendere ogni emissione di ordinativi di pagamento relativamente alle somme pignorate. Lâufficio competente presso i Ministeri di cui allâ articolo 3, comma 2, a cui sia stato notificato atto di pignoramento o di sequestro, ovvero il funzionario delegato sono tenuti a vincolare lâammontare per cui si procede, semprechè esistano in contabilitĂ fondi soggetti ad esecuzione forzata; la notifica rimane priva di effetti riguardo agli ordini di pagamento che risultino giĂ emessi.
3. Gli atti di pignoramento o di sequestro devono indicare a pena di nullitĂ rilevabile dâufficio il provvedimento giurisdizionale posto in esecuzione.
4. Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati alla Tesoreria centrale e alle Tesorerie provinciali dello Stato non determinano obblighi di accantonamento da parte delle Tesorerie medesime, NĂŠ sospendono lâaccreditamento di somme a favore delle Amministrazioni interessate. Le Tesorerie in tali casi rendono dichiarazione negativa, richiamando gli estremi della presente disposizione di legge.
5. Lâ articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, si applica anche ai fondi destinati al pagamento di somme liquidate a norma della presente legge, ivi compresi quelli accreditati mediante aperture di credito in favore dei funzionari delegati degli uffici centrali e periferici delle amministrazioni interessate.
Art. 5 sexies â ModalitĂ di pagamento
1. Al fine di ricevere il pagamento delle somme liquidate a norma della presente legge, il creditore rilascia allâamministrazione debitrice una dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la mancata riscossione di somme per il medesimo titolo, lâesercizio di azioni giudiziarie per lo stesso credito, lâammontare degli importi che lâamministrazione è ancora tenuta a corrispondere, la modalitĂ di riscossione prescelta ai sensi del comma 9 del presente articolo, nonchĂŠ a trasmettere la documentazione necessaria a norma dei decreti di cui al comma 3.
2. La dichiarazione di cui al comma 1 ha validitĂ semestrale e deve essere rinnovata a richiesta della pubblica amministrazione.
3. Con decreti del Ministero dellâeconomia e delle finanze e del Ministero della giustizia, da emanare entro il 30 ottobre 2016, sono approvati i modelli di dichiarazione di cui al comma 1 ed è individuata la documentazione da trasmettere allâamministrazione debitrice ai sensi del predetto comma 1. Le amministrazioni pubblicano nei propri siti istituzionali la modulistica di cui al periodo precedente.
4. Nel caso di mancata, incompleta o irregolare trasmissione della dichiarazione o della documentazione di cui ai commi precedenti, lâordine di pagamento non può essere emesso.
5. Lâamministrazione effettua il pagamento entro sei mesi dalla data in cui sono integralmente assolti gli obblighi previsti ai commi precedenti. Il termine di cui al periodo precedente non inizia a decorrere in caso di mancata, incompleta o irregolare trasmissione della dichiarazione ovvero della documentazione di cui ai commi precedenti.
6. Lâamministrazione esegue, ove possibile, i provvedimenti per intero. Lâerogazione degli indennizzi agli aventi diritto avviene nei limiti delle risorse disponibili sui pertinenti capitoli di bilancio, fatto salvo il ricorso ad anticipazioni di tesoreria mediante pagamento in conto sospeso, la cui regolarizzazione avviene a carico del fondo di riserva per le spese obbligatorie, di cui allâ articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
7. Prima che sia decorso il termine di cui al comma 5, i creditori non possono procedere allâesecuzione forzata, alla notifica dellâatto di precetto, NĂŠ proporre ricorso per lâottemperanza del provvedimento.
8. Qualora i creditori di somme liquidate a norma della presente legge propongano lâazione di ottemperanza di cui al titolo I del libro quarto del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il giudice amministrativo nomina, ove occorra, commissario ad acta un dirigente dellâamministrazione soccombente, con esclusione dei titolari di incarichi di Governo, dei capi dipartimento e di coloro che ricoprono incarichi dirigenziali generali. I compensi riconosciuti al commissario ad acta rientrano nellâonnicomprensivitĂ della retribuzione dei dirigenti.
9. Le operazioni di pagamento delle somme dovute a norma della presente legge si effettuano mediante accreditamento sui conti correnti o di pagamento dei creditori. I pagamenti per cassa o per vaglia cambiario non trasferibile sono possibili solo se di importo non superiore a 1.000 euro.
10. Nei casi di riscossione per cassa o tramite vaglia cambiario il creditore può delegare allâincasso un legale rappresentante con il rilascio di procura speciale.
11. Nel processo di esecuzione forzata, anche in corso, non può essere disposto il pagamento di somme o lâassegnazione di crediti in favore dei creditori di somme liquidate a norma della presente legge in caso di mancato, incompleto o irregolare adempimento degli obblighi di comunicazione. La disposizione di cui al presente comma si applica anche al pagamento compiuto dal commissario ad acta.
12. I creditori di provvedimenti notificati anteriormente allâemanazione dei decreti di cui al comma 3 trasmettono la dichiarazione e la documentazione di cui ai commi precedenti avvalendosi della modulistica presente nei siti istituzionali delle amministrazioni. Le dichiarazioni complete e regolari, giĂ trasmesse alla data di entrata in vigore del presente articolo, conservano validitĂ anche in deroga al disposto dei commi 9 e 10.
Art. 6 â Norma transitoria
1. Nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, coloro i quali abbiano giĂ tempestivamente presentato ricorso alla Corte europea dei diritti dellâuomo, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui allâarticolo 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dellâuomo e delle libertĂ fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, possono presentare la domanda di cui allâarticolo 3 della presente legge qualora non sia intervenuta una decisione sulla ricevibilitĂ da parte della predetta Corte europea. In tal caso, il ricorso alla corte dâappello deve contenere lâindicazione della data di presentazione del ricorso alla predetta Corte europea.
2. La cancelleria del giudice adito informa senza ritardo il Ministero degli affari esteri di tutte le domande presentate ai sensi dellâarticolo 3 nel termine di cui al comma 1 del presente articolo.
2-bis. Nei processi la cui durata al 31 ottobre 2016 ecceda i termini ragionevoli di cui allâarticolo 2, comma 2-bis, e in quelli assunti in decisione alla stessa data non si applica il comma 1 dellâarticolo 2.
2-ter. Il comma 2 dellâ articolo 54 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dallâarticolo 3, comma 23, dellâ allegato 4 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, si applica solo nei processi amministrativi la cui durata al 31 ottobre 2016 ecceda i termini di cui allâarticolo 2, comma 2-bis.
Art. 7 â Disposizioni finanziarie
1. Allâonere derivante dallâattuazione della presente legge, valutato in lire 12.705 milioni a decorrere dallâanno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nellâambito dellâunitĂ previsionale di base di parte corrente âFondo specialeâ dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per lâanno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando lâaccantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.






