Cassazione civile, sez. I, 16 ottobre 2023, n. 28727

Cumulo di separazione e divorzio possibile anche nel caso di ricorso congiunto ex art. 473-bis 51 c.p.c.

La Sezione Prima civile della Corte di Cassazione, in relazione al rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Treviso con ordinanza del 31 maggio 2023, ai sensi dell’art. 363-bis c.p.c., ha enunciato il seguente principio di diritto: «In tema di crisi familiare, nell’ambito del procedimento di cui all’art. 473-bis 51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.»
Il disposto dell’art. 473 bis.49 c.p.c., che ha effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data, ha introdotto la facoltà di presentare contestualmente la domanda di separazione e quella di divorzio, pur restando la seconda procedibile unicamente decorso il termine a tal fine previsto dalla legge (6 o 12 mesi, secondo i casi, in ragione della procedura consensuale o contenziosa, ai sensi dell’art. 3 della legge sul divorzio).

La normativa: art. 473 bis 49 e 473 bis 51 c.p.c.

Detto articolo 473 bis 49 rubricato “Cumulo di domande di separazione e scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio”, così recita:
“[I]. Negli atti introduttivi del procedimento di separazione personale le parti possono proporre anche domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e le domande a questa connesse. Le domande così proposte sono procedibili decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale.
[II]. Se il giudizio di separazione e quello di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio sono proposti tra le stesse parti davanti a giudici diversi, si applica l'articolo 40. In presenza di figli minori, la rimessione avviene in favore del giudice individuato ai sensi dell'articolo 473-bis.11, primo comma.
[III]. Se i procedimenti di cui al secondo comma pendono davanti allo stesso giudice, si applica l'articolo 274.
[IV]. La sentenza emessa all'esito dei procedimenti di cui al presente articolo contiene autonomi capi per le diverse domande e determina la decorrenza dei diversi contributi economici eventualmente previsti.”.

Il successivo articolo 473 bis 51 c.p.c. rubricato “Procedimento su domanda congiunta” stabilisce che:
“[I]. La domanda congiunta relativa ai procedimenti di cui all'articolo 473-bis.47 si propone con ricorso al tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell'una o dell'altra parte.
[II]. Il ricorso è sottoscritto anche dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473- bis.12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Con il ricorso le parti possono anche regolamentare, in tutto o in parte, i loro rapporti patrimoniali. Se intendono avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, devono farne richiesta nel ricorso, dichiarando di non volersi riconciliare e depositando i documenti di cui all'articolo 473-bis.13, terzo comma.
[III]. A seguito del deposito, il presidente fissa l'udienza per la comparizione delle parti davanti al giudice relatore e dispone la trasmissione degli atti al pubblico ministero, il quale esprime il proprio parere entro tre giorni prima della data dell'udienza.
All'udienza il giudice, sentite le parti e preso atto della loro volontà di non riconciliarsi, rimette la causa in decisione. Il giudice può sempre chiedere i chiarimenti necessari e invitare le parti a depositare la documentazione di cui all'articolo 473-bis.12, terzo comma.
[IV]. Il collegio provvede con sentenza con la quale omologa o prende atto degli accordi intervenuti tra le parti. Se gli accordi sono in contrasto con gli interessi dei figli, convoca le parti indicando loro le modificazioni da adottare, e, in caso di inidonea soluzione, rigetta allo stato la domanda.
[V]. In caso di domanda congiunta di modifica delle condizioni inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli e ai contributi economici in favore di questi o delle parti, il presidente designa il relatore che, acquisito il parere del pubblico ministero, riferisce in camera di consiglio. Il giudice dispone la comparizione personale delle parti quando queste ne fanno richiesta congiunta o sono necessari chiarimenti in merito alle nuove condizioni proposte.”.

Il legislatore, quindi, ha espressamente previsto l’ammissibilità della domanda cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, nell’art. 473  bis.49 c.p.c., con riferimento al giudizio contenzioso mentre analoga previsione non è stata riportata nell’art. 473 -bis.51 c.p.c., norma dedicata al “procedimento su domanda congiunta”.

La questione di diritto posta dall’ordinanza del Tribunale di Treviso, nell’ambito di un giudizio instaurato nel maggio 2023, promosso su domanda congiunta dei coniugi, al fine di sentire pronunciare la loro separazione personale alle condizioni concordate e, decorso il periodo di tempo previsto dall’art. 3 della legge n. 898/1970 e previo il passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, attiene al problema della cumulabilità, in un simultaneus processus, delle domande di separazione e divorzio, che già ha trovato soluzioni contrastanti nella giurisprudenza di merito che per prima se ne è occupata.
Nell’ordinanza viene evidenziata la presenza di gravi difficoltà interpretative, attesa la sussistenza di posizioni contrastanti, sia nella giurisprudenza di merito, sia in dottrina in relazione all’ammissibilità del cumulo delle domande proposte in via consensuale.

Al fine di risolvere la questione interpretativa in oggetto è, anzitutto, utile un richiamo alla ratio della novità legislativa introdotta con l’art.473-bis.49, con la previsione del cumulo delle domande di separazione e divorzio nei procedimenti contenziosi.
Orbene, nella relazione illustrativa al decreto legislativo n. 149 del 2022, si evidenzia la “necessità di dettare disposizioni che possano prevedere un coordinamento tra i due procedimenti, nonché ove opportuna la loro contemporanea trattazione”.
Vengono, dunque, in rilievo, due profili: il primo, riguardante il “risparmio di energie processuali” realizzato con il simultaneus processus relativo a pretese identiche o implicanti accertamenti di fatto comuni o comunque almeno in parte rilevanti per entrambi i processi; l’altro, riguardante il coordinamento delle decisioni rese nei distinti giudizi.

Tra le novità introdotte con l’art. 473-bis 49 c.p.c. rispetto alla disciplina previgente dei rapporti tra il processo di separazione giudiziale e quello di divorzio vi è quella dell’ammissibilità del cumulo oggettivo delle domande contenziose di separazione e divorzio, che non è strutturalmente incompatibile con i procedimenti a domanda congiunta.
Invero, il cumulo oggettivo di domande anche tra loro non connesse per titolo o petitum esiste da sempre nel nostro ordinamento processual-civilistico (artt. 10,104 c.p.c.), ed è espressione di un principio generale relativo all’esercizio dell’azione (titolo IV del libro I del codice di rito) e l’introduzione dell’art. 473- bis.49 c.p.c. ha “normativizzato, in subiecta materia, il cumulo condizionale cd. successivo”.
La possibilità, infatti, di realizzare il cumulo anche tra domande “non altrimenti connesse” è positivamente apprezzata dall’ordinamento (art. 104, comma I, c.p.c.) perché consente un “risparmio di energie processuali” inteso come concentrazione in un’unica sede processuale delle attività volte alla trattazione e alla decisione di diverse domande. La parte a ciò interessata potrà proporre, insieme con la domanda di separazione personale, anche la domanda di divorzio, senza condizionarne, volontariamente ed esplicitamente, la trattazione al passaggio in giudicato della sentenza sulla domanda di separazione e al decorso del periodo di separazione minimo previsto dalla legge: il cumulo sarà già condizionato ex lege.
Da un punto di vista sistematico, con riferimento ai principi generali, non si rinvengono ostacoli alla ammissibilità del cumulo anche con riferimento alle domande congiunte di separazione e divorzio: la trattazione della domanda congiunta di divorzio sarà condizionata all’omologazione (con sentenza passata in giudicato) della separazione consensuale, oltre che al decorso del termine minimo di separazione (sei mesi) previsto dalla legge, ed avverrà con il rito “comune” di cui all’art. 47 3 -bis.51 c.p.c.

Come procede il Tribunale al maturare del termine per il divorzio

Il Tribunale, all’esito del positivo esame della domanda di separazione personale, con sentenza (che non definirà, quindi, tutte le domande proposte, il cui dispositivo, una volta passata in giudicato, sarà trasmesso in copia autentica all’Ufficiale di Stato civile per le debite annotazione e gli ulteriori incombenti di legge), provvederà, in relazione alla congiunta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non ancora procedibile, prima che sia decorso il termine indicato dall’art.3, n. 2, lett.b), legge n. 898/1970, a rimettere la causa, con separata ordinanza, dinanzi al giudice relatore perché questi acquisisca la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la conferma da parte delle stesse delle condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Giova osservare che la novità più rilevante prevista dall’art. 473 - bis.51 c.p.c., nell’ipotesi di ricorso congiunto, è la possibilità per le parti di sostituire l’udienza dinanzi al giudice relatore con il deposito di note scritte: la disposizione precisa invero che “se - le parti - intendono avvalersi della facoltà di sostituire l’udienza con il deposito di note scritte, devono farne richiesta nel ricorso, dichiarando di non volersi riconciliare e depositando i documenti di cui all’articolo 473-bis.13, terzo comma”.

Sotto il profilo sistematico, si può evidenziare che:

  • il codice di rito prevede tra le disposizioni in generale (artt. 10, comma 2 e 104, comma I c.p.c.) il cumulo oggettivo di domande contro la stessa persona, sicché, anche se nelle domande si separazione e divorzio congiunto non esiste un attore e un convenuto non sembrano esservi ostacoli alla loro proponibilità in cumulo;
  • nel caso delle domande congiunte di separazione e divorzio, si tratta, più precisamente, di un cumulo oggettivo di domande connesse in relazione alla causa petendi, in quanto tese a regolare, in successione, la crisi matrimoniale che i coniugi avvertono come irreversibile;
  •  l’art.473-bis.51 c.p.c. prevede ormai un procedimento uniforme sia per i ricorsi aventi ad oggetto le domande di separazione personale, sia per le domande di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e, nell’ordinamento processuale, in presenza di modelli processuali identici, risulta ancor più agevole immaginare (e disporre) il simultaneus processus (vedasi, in tema di riunione dei procedimenti, art. 40 c.p.c. e artt. 273 e 274 c.p.c.);
  • la circostanza che la domanda congiunta di divorzio, cumulata con quella congiunta di separazione, diviene procedibile solo a determinate condizioni processuali, previste nel già citato art. 3 della legge n. 898 del 1970, e che quindi non possa essere decisa prima del passaggio in giudicato della sentenza che omologa la separazione consensuale e prima del decorso dei sei mesi dall’udienza di comparizione in sede di separazione personale (dalla quale i coniugi sono ex lege autorizzati a vivere separatamente) non implica che essa non possa essere proposta in cumulo con la domanda congiunta di separazione;
  • il passaggio dalla fase della decisione della domanda congiunta di separazione a quella della trattazione della domanda congiunta di divorzio trova poi disciplina nell’art. 279, comma 2, n. 5 c.p.c., in tema di sentenze definitive su domande (secondo cui il collegio pronuncia sentenza quando, valendosi delle facoltà di cui agli artt. 103, secondo comma, e 104, secondo comma, decide solo su alcune delle cause riunite sino a quel momento, disponendo, con d1stmt1 provved1menr1, l’ultrenore istruzione o la separazione).

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