Consiglio di Stato, sez. III, 19 maggio 2016, n. 2098
La condanna per il reato di ingresso ovvero trattenimento in Italia in violazione delle norme sullâimmigrazione previsto dallâart. 10-bis del testo unico sullâimmigrazione (D.Lgs. n. 286/1998), trattandosi di reato contravvenzionale, non rientra fra le cause ostative allâemersione del lavoro dellâextracomunitario ossia alla regolarizzazione del rapporto di lavoro in posizione irregolare, ai sensi del decreto legislativo n. 109/2012. Per la stessa ragione non è ostativa neppure lâespulsione disposta dal Giudice di Pace in applicazione dellâart. 16 dello stesso testo unico, quale misura alternativa alla pena pecuniaria, nella specifica ipotesi dellâart. 10-bis citato.
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Consiglio di Stato, sez. III, 19 maggio 2016, n. 2098






