Cassazione penale, sez. III, 8 settembre 2010, n. 32953

In caso di condanna per reato urbanistico che ometta di ordinare la demolizione delle opere abusive, o dì condanna per reato paesaggistico che ometta di ordinare la rimessione in pristino dello stato dei luoghi, trattandosi di sanzioni amministrative accessorie a contenuto predeterminato:
a) è possibile rimediare alla omissione attraverso la procedura di correzione dell’errore materiale ex art. 130 c.p.p.;
b) competente al riguardo è il giudice che ha emesso la sentenza di condanna, nonché il giudice della impugnazione, quando questa non sia inammissibile, ma non il giudice della esecuzione, che non ha una competenza specifica in materia.

Cassazione penale, sez. III, 8 settembre 2010, n. 32953