Cassazione penale, sez. unite, 5 ottobre 2007, 36692
L’art. 388 comma 2 c.p. punisce il comportamento di chi elude l’esecuzione di un provvedimento del giudice civile che “concerne l’affidamento di minori o di altre persone incapaci, ovvero prescriva misure cautelari a difesa della proprietà, del possesso o del credito”.
Relativamente a detto reato si discute se sia sufficiente che la condotta elusiva corrisponda ad una mera inottemperanza ovvero ad un semplice rifiuto di eseguire il provvedimento giudiziale, oppure se occorra un comportamento commissivo diretto ad ostacolare l’esecuzione del provvedimento o, ancora, se sia necessario distinguere la condotta di elusione a seconda della natura dell’obbligo da eseguire (obbligo di fare o di non fare).
Sul punto la S.C. a sezioni unite, risolvendo un contrasto di giurisprudenza, ha enunciato il seguente principio di diritto:
«Il mero rifiuto di ottemperare ai provvedimenti giudiziali previsti dall’art. 388 comma 2 c.p. non costituisce comportamento elusivo penalmente rilevante, a meno che la natura personale delle prestazioni imposte ovvero la natura interdittiva dello stesso provvedimento esigano per l’esecuzione il contributo dell’obbligato. Infatti l’interesse tutelato dal secondo come dal primo comma dell’art. 388 c.p. non è l’autorità in sé delle decisioni giurisdizionali, bensì l’esigenza costituzionale di effettività della giurisdizione».
Cassazione penale, sez. unite, 5 ottobre 2007, 36692





