Cassazione penale, 19 febbraio 2009, sez. IV, n. 7294
La legge 1 agosto 2003 n. 214 (che ha convertito il decreto legge 151 del 2003) ha modificato la disciplina sanzionatoria delle condotte di partecipazione a gare di velocità, per cui la gara in velocità tra due auto, che in precedenza era punita con una sanzione amministrativa, va ora considerata un delitto.
La suddetta legge ha infatti introdotto gli articoli 9 bis e 9 ter del Codice della Strada (D. Lgs. 285/1992) volti a reprimere, il primo, l’organizzazione, la promozione e la partecipazione a competizioni non autorizzate in velocità con veicoli a motore, ed il secondo (art. 9 ter) la condotta di chiunque gareggi in velocità con veicoli a motore, al di fuori casi previsti dall’articolo 9-bis, ovvero la competizione in velocità fra due o più vetture, anche al di fuori di un evento competitivo appositamente organizzato, seppur senza le necessarie autorizzazioni amministrative.
In altri termini se le cosiddette competizioni clandestine sono punite con le più gravi sanzioni penali previste dall’art. 9 bis del Codice della Strada, nondimeno la competizione, anche estemporanea, tra due o più veicoli, risulta comunque sanzionata penalmente ex art. 9 ter del ridetto Codice.
Cassazione penale, 19 febbraio 2009, sez. IV, n. 7294





