Cassazione penale, sez. unite, 13 giugno 2013, n. 25939
La questione di diritto sottoposta al vaglio delle Sezioni Unite concerne l’interpretazione del concetto di “violazione più grave” indicato nell’art. 81, comma 2, c.p. quale parametro di riferimento ai fini del computo della pena in tema di reato continuato.
In giurisprudenza si registrano due distinti orientamenti.
Secondo un indirizzo maggioritario occorre fare riferimento alla pena comminata in astratto dal legislatore, tenendo conto però non della specie e dell’entità della pena, bensì del genere e dell’entità della sanzione comminata. Si deve avere riguardo alla pena prevista dalla legge per ciascun reato, sicché la violazione più grave va individuata in quella punita dalla legge più severamente.
Ne deriva dunque che il delitto è da considerare sempre più grave della contravvenzione e ciò anche nel caso in cui quest’ultima sia punita con una pena edittale di maggiore quantità rispetto a quella prevista per il delitto. Diversamente, in presenza di una pluralità di delitti (o di contravvenzioni) si deve considerare più grave il delitto (o la contravvenzione) che ha il massimo edittale più elevato; in presenza di un massimo edittale identico, occorre avere riguardo al delitto (o alla contravvenzione) con il minimo edittale più elevato.
Secondo un diverso orientamento, avallato da una risalente pronuncia delle Sezioni Unite (Cass. pen., sez. un. sent. 19 giugno 1982, n. 9559), ma pur sempre minoritario, ai fini della determinazione della pena-base, la violazione più grave deve essere individuata con riferimento alla pena da infliggere in concreto per ciascuno dei reati, dopo la valutazione di ogni singola circostanza e l’eventuale giudizio di comparazione di cui all’art. 69 cod. pen., secondo i criteri indicati nell’art. 133 cod. pen., senza alcun riguardo al titolo ed alle relative pene edittali stabiliti in astratto dal legislatore.
Il Supremo Collegio ritiene di non dover discostarsi dalle numerosi decisioni appartenenti al primo dei due orientamenti enunciati, asserendo che il legislatore avrebbe utilizzato l’espressione “pena più grave” se avesse voluto attribuire alla pena da infliggere in concreto la capacità di determinare la più grave violazione ai sensi dell’art. 81 c.p..
Ad avviso della Suprema Corte, dunque, “in tema di determinazione della pena ai sensi dell’art. 81 cod. pen., deve aversi riguardo alla violazione considerata più grave in astratto e non in concreto, sicché, allorché occorra individuare il reato più grave, deve farsi riferimento alla pena edittale, ovvero alla gravità “astratta” dei reati per i quali è intervenuta condanna, dandosi rilievo esclusivo alla pena prevista dalla legge per ciascun reato, senza che possano venire in rilievo anche gli indici di determinazione della pena di cui all’art. 133 cod. pen. che possono contribuire alla determinazione di quella da infliggere in concreto”.
Pur tuttavia, la nozione di violazione più grave implica la valutazione delle concrete modalità di manifestazione della singola fattispecie criminosa, impedendo al giudice di esimersi dal prendere in considerazione le singole circostanze in cui la fattispecie si è manifestata, salvo che specifiche e tassative disposizioni escludano, a determinati effetti, la rilevanza delle circostanze o di talune di esse. L’individuazione in astratto della pena edittale maggiore non potrà quindi prescindere dalle singole circostanze in cui la fattispecie si è manifestata e all’eventuale giudizio di comparazione fra di esse.
Rimane tuttavia fermo, conformemente alle diverse decisioni orientate in tal senso, che “in caso di concorso di reati puniti con sanzioni omogenee sia nel genere che nella specie per i quali sia riconosciuto il vincolo della continuazione, l’individuazione del concreto trattamento sanzionatorio per il reato ritenuto dal giudice più grave non può comportare l’irrogazione di una pena inferiore nel minimo a quella prevista per uno dei reati-satellite”.
Cassazione penale, sez. unite, 13 giugno 2013, n. 25939





