Cassazione penale, sez. VI, 11 marzo 2011, n. 10130

«Il potere di qualificazione del reato, anche con riferimento alla sua natura, ministeriale o meno, spetta sempre all’autorità giudiziaria.
Secondo la legge cost n. 1 del 1989 è il pubblico ministero che ricevuta la notitia criminis riguardante una condotta attribuita ad un ministro, omessa ogni indagine, deve trasmettere nel termine di quindici giorni gli atti al collegio per i reati ministeriali. L’obbligo di trasmissione al collegio, e di conseguenza il divieto di compiere indagini, scatta in presenza di una notitia criminis qualificata, nel senso che dalla stessa sia possibile “direttamente ed immediatamente” ricollegare al ministro la commissione del reato, anche in relazione al collegamento con l’esercizio delle sue funzioni, come prescrive l’art. 4 della legge cost. n. 1 del 1989. Ciò significa che in questa prima fase al pubblico ministero è attribuito il compito di valutare, sulla base degli atti ricevuti, se il reato appartiene o meno alla competenza del collegio, valutazione che può comportare anche la possibilità di escludere tale competenza, ritenendo il reato non ministeriale. D’altra parte, la giurisprudenza di questa Corte afferma che, perché sia radicata la competenza del collegio, l’ipotesi del ‘‘reato ministeriale” deve assumere una qualche consistenza, anche per quanto concerne la riconducibilità del rapporto di strumentale connessione alla competenza funzionale del soggetto politico (Sez. I, 22 maggio 2008, n. 28866, confl., comp. in proc. Amato; Sez. un., 20 luglio 1994, n. 14, De Lorenzo, secondo cui sarebbe “arbitrario tanto identificare quel rapporto in un nesso di mera occasionalità con l’esercizio delle funzioni, quanto pretendere che esso sia arricchito di ulteriori elementi qualificanti, come l’abuso dei poteri o delle funzioni, ovvero la violazione dei doveri d’ufficio, non richiesti dalla legge né suggeriti da ma corretta interpretazione”).
Pertanto, sé al pubblico ministero è riconosciuto,, in prima battuta, il potere di qualificare il reato, a maggior ragione si deve ritenere che lo stesso potere spetti al giudice, al quale è sempre attribuita la verifica dei presupposti della propria competenza.
L’autonoma valutazione da parte del Parlamento sulla natura ministeriale del reato, cui si riferisce la Corte costituzionale, va intesa nel senso che la Camera competente deve essere messa in condizione di “interloquire” per esercitare le proprie prerogative, fermo restando che all’autorità giudiziaria spetta la qualifica del reato e l’individuazione del giudice competente. Il coinvolgimento del Parlamento deve avvenire “per via istituzionale e in forma ufficiale” solo nei casi in cui il collegio specializzato sia investito della competenza a conoscere del reato; invece, nelle altre ipotesi, in cui l’autorità giudiziaria procede in via “ordinaria”, per un reato che non ha ritenuto di natura ministeriale, la Camera competente non “beneficia” di alcuna informativa per via ufficiale, non potendosi comunque escludere che, ricorrendone i presupposti, possa ricorrere allo strumento del conflitto di attribuzione, qualora si ritenga lesa nelle sue prerogative».

Cassazione penale, sez. VI, 11 marzo 2011, n. 10130