Cassazione civile, sez. VI, ord. 17 giugno 2019, n. 16148
In tema di responsabilitĂ civile obbligatoria derivante dalla circolazione dei veicoli o motore, il limite del massimale entro il quale è tenuta la compagnia designata a risarcire il danno patito dal danneggiato è rilevabile dâufficio.
La rilevabilitĂ di ufficio deriva dal fatto che il diritto del danneggiato al risarcimento nasce limitato per volontĂ di legge, con la conseguenza che il relativo limite del massimale, entro il quale è tenuta la compagnia designata, non rappresentando un mero elemento impeditivo od estintivo, valendo per lâappunto a configurare ed a delimitare normativamente il suddetto diritto.
Il rilievo dâufficio da parte del giudice e deve essere riferito alla tabella vigente al momento in cui il danno si è verificato sia che si tratti di un sinistro stradaleordinario che di sinistro indennizzabile da parte dellâimpresa designata per conto del fondo di garanzia vittime della strada. (Cass. 29/03/2006, n. 7247; Cass. 13/12/2012, n. 22893).
Cassazione civile, sez. VI, ord. 17 giugno 2019, n. 16148






