Cassazione penale, sez. III, 3 novembre 2016, n. 46149

Ogni emissione in atmosfera riconducibile a qualsiasi attività umana, anche non industriale, è suscettibile di integrare la fattispecie di reato di cui all’art. 674 c.p. se sia tale da poter determinare una situazione di disturbo, disagio o fastidio nelle persone.

L’art. 674 c.p., rubricato “getto pericoloso di cose”, punisce il fatto di colui che «getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti».
Tale fattispecie, che all’epoca della sua introduzione costituì un significativo elemento di novità rispetto a quanto previsto dal codice penale precedente, è finalizzata a punire la produzione di emissioni pericolose o comunque moleste, le quali, secondo la previgente normativa, non integravano alcun illecito contravvenzionale, in quanto non riconducibili alla nozione di “getto” o “versamento” di cose.
Emissioni in atmosfera che, secondo un ormai consolidato indirizzo interpretativo, non devono essere necessariamente di origine industriale, ma che possono essere riconducibili a qualunque ordinaria attività umana: dalle immissioni causate da caldaie a metano per il riscaldamento (Sez. 3, n. 35730/2007), alle esalazioni maleodoranti, provenienti da deiezioni animali (Sez. 3, n. 32063/2008), sino all’odore di caffè bruciato, purché particolarmente intenso (Sez. 3, n. 12019/2015).
Ciò che rileva, in questi casi, è che l’emissione odorigena sia tale da poter determinare una situazione di disturbo, disagio o fastidio nelle persone (Sez. 3, n. 2377/2011).
Nella fattispecie è stata sanzionata penalmente l’erogazione di creolina, prodotto chimico utilizzato per disinfettare e dalla elevata tossicità, nel cortile condominiale allo scopo di eliminare gli odori e ogni altro residuo organico riconducibili al gatto delle persone offese; e, per effetto di tale utilizzo, queste ultime avevano patito “un forte fastidio agli occhi e alla gola”.

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Cassazione penale, sez. III, 3 novembre 2016, n. 46149