Canone RAI
Regio decreto legge 21 febbraio 1938, n. 246
(Gazz. Uff., 5 luglio 1938, n. 150)
Disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni
Art. 1 Dellâabbonamento alle radioaudizioni.
Chiunque detenga uno o piÚ apparecchi atti od adattabili alla ricezione delle radioaudizioni è obbligato al pagamento del canone di abbonamento, giusta le norme di cui al presente decreto.
La presenza di un impianto aereo atto alla captazione o trasmissione di onde elettriche o di un dispositivo idoneo a sostituire lâimpianto aereo, ovvero di linee interne per il funzionamento di apparecchi radioelettrici, fa presumere la detenzione o lâutenza di un apparecchio radioricevente.
Art. 2.
(Vedi, ora, d.m. 20 dicembre 1991)
Art. 3.
Il pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni per uso privato deve essere effettuato esclusivamente a mezzo del servizio dei conti correnti postali, giusta le norme seguenti:
a) per il primo pagamento da parte dei nuovi abbonati: col versamento del canone, sia esso annuale che semestrale o del rateo relativo, a favore del conto corrente postale del Primo Ufficio Bollo di Torino, a mezzo dellâapposito modulo di versamento in conto corrente da ritirarsi presso qualsiasi ufficio postale, che è tenuto a fornirlo gratuitamente;
b) per le rinnovazioni dellâabbonamento: con versamento del canone sia esso annuale che semestrale mediante speciali moduli allegati al âLibretto di iscrizione alle radioaudizioniâ di cui al successivo art. 6 a favore dellâapposito conto corrente dellâUfficio del Registro nella cui circoscrizione si trova il Comune di residenza dellâutente.
Art. 4.
(Vedi, ora, d.m. 20 dicembre 1991)
Art. 5.
Il pagamento del canone per la rinnovazione dellâabbonamento alle radioaudizioni deve essere effettuato anticipatamente dagli abbonati in unica soluzione entro il mese di gennaio di ciascun anno.
Il pagamento del canone per la rinnovazione dellâabbonamento a rate semestrali deve del pari effettuarsi anticipatamente entro il mese di gennaio e di luglio di ciascun anno.
Art. 6.
Per il versamento del canone ai fini della rinnovazione dellâabbonamento ai sensi della lettera b) del precedente art. 3, è istituito uno speciale âLibretto di iscrizione alle radioaudizioniâ che è compilato dal competente Ufficio del Registro ed inviato ai singoli abbonati con piego raccomandato.
Il âLibretto di iscrizioneâ di cui sopra contiene nella prima pagina le generalitĂ dellâabbonato (cognome, nome e paternitĂ ) con lâindicazione della relativa residenza, il numero che contraddistingue lâabbonato stesso nel ruolo di consistenza degli abbonati, nonchĂŠ il numero del conto corrente postale dellâUfficio del Registro competente, sul quale devono essere effettuati i versamenti per il pagamento dei canoni di abbonamento.
Fanno parte integrante del libretto alcuni speciali moduli del servizio dei conti correnti postali a mezzo dei quali deve esclusivamente essere effettuato il versamento presso gli uffici postali delle somme occorrenti per la rinnovazione dellâabbonamento.
Art. 7.
Il libretto di iscrizione alle radioaudizioni deve essere esibito dallâabbonato ad ogni richiesta degli organi cui compete lâaccertamento delle violazioni alle disposizioni del presente decreto.
Il libretto di iscrizione dĂ diritto al titolare di detenere uno o piĂš apparecchi purchĂŠ questi siano di proprietĂ dello stesso utente e siano tenuti in unico domicilio.
Nel numero degli apparecchi che possono essere detenuti con un unico libretto a norma del precedente comma, non sono compresi quelli applicati stabilmente ad autoscafi, autovetture ed altri autoveicoli.
Per questi ultimi apparecchi è obbligatorio un distinto abbonamento.
Art. 8.
In caso di smarrimento del libretto di iscrizione alle radioaudizioni, lâabbonato deve chiederne tempestivamente il duplicato con domanda su carta da bollo da lire quattro. La detta domanda può essere presentata direttamente allâUfficio del Registro presso il quale lâabbonato è iscritto a ruolo, in doppio esemplare di cui uno da redigersi in carta libera, sarĂ restituito dallâufficio in segno di ricevuta dopo avervi apposto il bollo a calendario, ovvero a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.
Il duplicato della detta domanda ovvero la ricevuta di ritorno costituiscono lâunica giustificazione della mancanza del libretto per lâabbonato.
LâUfficio del Registro predispone in seguito il nuovo libretto di iscrizione indicandovi il numero di ruolo di consistenza ed annotando, sul frontespizio interno, i pagamenti giĂ eseguiti e lo spedisce allâutente con tassa a carico del destinatario.
Sul libretto deve essere apposta dallo stesso ufficio la leggenda: âduplicatoâ.
La richiesta del duplicato del libretto a norma del presente articolo non esclude lâapplicazione delle sanzioni di cui ai successivi artt. 19 e 20 qualora lâabbonato, al momento della richiesta, non sia in regola con i pagamenti giusta le norme del presente decreto.
Art. 9.
Lâabbonato alle radioaudizioni e chi, pur non essendo abbonato, detenga un apparecchio radio-ricevente in prova ai sensi del successivo art. 16, come pure chi, avendo regolarmente dato disdetta dellâabbonamento, detenga lâapparecchio chiuso in involucro ai sensi del successivo articolo 10, qualora muti domicilio, residenza od abitazione, trasportando nel nuovo domicilio, residenza od abitazione lâapparecchio, deve denunziare, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, allâUfficio del Registro presso il quale è iscritto come abbonato, tale cambiamento, entro venti giorni dal cambiamento stesso.
Nella denunzia deve essere indicato il numero di ruolo risultante dal libretto di iscrizione o gli estremi della licenza in prova, il luogo ove viene trasferito il domicilio, la residenza e lâabitazione con il relativo indirizzo.
Art. 10.
Ove lâabbonato non intenda o non possa, per qualsiasi ragione, piĂš usufruire delle radioaudizioni circolari e continui a detenere lâapparecchio presso di sĂŠ, deve presentare al competente Ufficio del Registro apposita denunzia su carta semplice non oltre il mese di novembre di ciascun anno, indicando il numero di iscrizione nel ruolo e specificando il tipo dellâapparecchio di cui è in possesso, il quale deve essere racchiuso in apposito involucro in modo da impedirne il funzionamento.
La denunzia deve essere fatta a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
Alla denunzia lâutente deve unire un vaglia postale (con modulo in uso per pagamenti di tassa) di L. 50,60, intestato allâUfficio del Registro, per spese dellâinvolucro su accennato ed accessori.
Qualora lâutente intenda cedere o alienare lâapparecchio è del pari obbligato alla denunzia di cui sopra, nella quale deve indicare il cognome, nome, paternitĂ e domicilio del cessionario od acquirente. In questo caso è esonerato dallâobbligo del pagamento della somma di L. 50,60 di cui al comma precedente.
Lâutente con abbonamento semestrale che ceda o venda lâapparecchio entro il 1° semestre dellâanno è dispensato dal pagamento del canone relativo al 2° semestre a condizione che entro il 30 giugno denunci allâUfficio del Registro presso il quale trovasi iscritto a ruolo lâavvenuta cessione con le generalitĂ del cessionario o acquirente e comprovi che questo ultimo abbia pagato il canone.
Lâutente che ha effettuato le denunzie di cui sopra deve altresĂŹ restituire al competente Ufficio del Registro, entro il 31 dicembre dellâanno in cui ha presentato le denunzie medesime, il libretto di iscrizione a ruolo.
Qualora lâutente intenda riaprire lâapparecchio giĂ suggellato, deve fame domanda su carta semplice in triplice esemplare al competente Ufficio del Registro, con il contemporaneo pagamento della somma di L. 25,60 da versarsi con vaglia postale intestato allâUfficio medesimo. LâUfficio del Registro, dopo aver preso nota di tale richiesta sul ruolo di consistenza degli abbonati, passerĂ i tre esemplari delle domande al competente Ufficio Tecnico Erariale
Art. 11.
La chiusura dellâapparecchio e la cessione od alienazione di esso a norma del precedente articolo come pure la distruzione o la assoluta inservibilitĂ dellâapparecchio, ancorchĂŠ dovuta a causa di forza maggiore, non danno diritto al rimborso del canone semestrale od annuale pagato a norma del presente decreto.
In caso di cessione o di alienazione, il cessionario o lâacquirente sono considerati nuovi abbonati al pagamento del canone dal giorno in cui hanno avuto la detenzione dellâapparecchio indipendentemente dal fatto che il cedente o venditore abbia corrisposto il canone relativo al suo abbonamento.
Art. 12.
Alla chiusura ed alla riapertura degli apparecchi nei casi di cui al precedente art. 10 provvedono gli Uffici Tecnici Erariali ai quali gli Uffici del Registro comunicano i nominativi in appositi elenchi.
Lâinvolucro che contiene lâapparecchio deve essere chiuso con filo di ferro munito allâestremitĂ di un piombino timbrato dellâUfficio Tecnico ed è lasciato in deposito alla utente con tutte le conseguenze di legge. La chiusura dello apparecchio deve constare da apposito verbale redatto in triplice esemplare, uno dei quali verrĂ consegnato allâutente, un altro spedito al competente Ufficio del Registro perchĂŠ ne prenda nota sul registro di consistenza degli abbonati; il terzo esemplare rimarrĂ presso lâUfficio Tecnico Erariale.
Nel verbale dovranno indicarsi le generali dellâabbonato, li numero di ruolo e lâUfficio del Registro presso il quale lâabbonato è iscritto, nonchĂŠ il tipo dellâapearecchio ed il numero delle valvole delle quali lâapparecchio è dotato.
Su richiesta dellâutente la inutilizzazione dellâapparecchio, oltre che con lâinvolucro, può essere effettuata con altri mezzi ritenuti idonei dallâUfficio Tecnico Erariale. In questo caso, della richiesta dellâutente e del mezzo usato per la inutilizzazione dellâapparecchio deve farsi constare nel verbale di cui sopra.
Per la riapertura dellâapparecchio, lâincaricato dellâUfficio Tecnico Erariale non redige alcun verbale ma convalida la operazione con timbro sulle tre copie di domanda trasmesse allâUfficio Tecnico Erariale; una di tali copie in tal modo convalidata è consegnata allâinteressato, lâaltra è spedita allâUfficio del Registro per gli opportuni controlli e la terza rimane presso lâUfficio Tecnico Erariale.
La copia consegnata allâinteressato costituisce lâunica giustificazione per la provvisoria apertura dellâinvolucro che è prevista per un massimo di giorni dieci.
Allo scadere di tale termine lâinteressato deve precisare allâUfficio del Registro il cognome, nome, paternitĂ e domicilio del nuovo acquirente o munirsi di nuovo abbonamento, ovvero richiedere nuovamente la chiusura dellâapparecchio con le prescritte modalitĂ .
Art. 13.
In caso di decesso dellâabbonato lâabbonamento è valido per gli eredi fino al termine dellâabbonamento stesso per il quale lâabbonato deceduto abbia regolarmente pagato il canone.
Qualora gli eredi non intendano ulteriormente usufruire delle radioaudizioni devono osservare le norme di cui al precedente art. 10.
Ove invece gli eredi intendano continuare lâuso dellâapparecchio devono farne domanda in carta libera al competente Ufficio del Registro per intestare al proprio nome il libretto di iscrizione quali eredi del defunto abbonato.
La variazione della intestazione del libretto deve essere fatta direttamente dal Procuratore del registro e deve essere seguita dalla firma dello stesso procuratore e della apposizione del bollo a calendario dellâUfficio.
Analoga variazione deve essere fatta dal procuratore sul ruolo di consistenza degli abbonati.
Art. 14.
I turisti e i viaggiatori residenti allâestero che vengono a soggiornare temporaneamente nel territorio dello Stato, portando seco un apparecchio portatile, od un apparecchio sistemato su autovettura, possono ritirare dalla dogana di transito una apposita licenza di temporanea importazione.
Tale licenza viene rilasciata contro pagamento di L. 15 a titolo di abbonamento alle radioaudizioni e previo deposito dello importo corrispondente al dazio doganale ed alle tasse di radiofonia. Lâapparecchio viene munito di apposito timbro che deve risultare integro allâatto della riesportazione. La licenza di temporanea importazione ha la validitĂ di mesi tre per gli apparecchi portatili, dopo tale periodo il detentore deve regolarizzare la sua posizione munendosi del normale abbonamento e corrispondere quanto è dovuto per la definitiva importazione di materiale radio elettrico.
Per gli apparecchi installati stabilmente su autovetture il periodo di validitĂ della licenza di temporanea importazione è ragguagliato a novanta giorni, computando i periodi di effettiva e controllata permanenza dellâautovettura nello Stato e può essere rinnovato per ogni periodo di novanta giorni di successiva permanenza nel territorio dello Stato dietro pagamento del diritto fisso di L. 15.
Qualora il turista o viaggiatore ritorni allâestero entro i periodi sopra contemplati, e sempre che non risulti manomissione o rottura nei timbri e sigilli apposti dalla dogana, ha diritto al rimborso del deposito effettuato.
Art. 15.
La speciale âLicenza per apparecchi radioriceventi in provaâ di cui ai Regi decreti-legge 17 aprile 1931, n. 589, e 9 dicembre 1935, n. 2173, è costituita da un modulo diviso in due parti, matrice e figlia come allegato B al presente decreto, visto, dâordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per le finanze.
I moduli di licenza sono riuniti in libretti di venticinque moduli ciascuno che sono predisposti e venduti dallâEnte Italiano Audizioni Radici foniche al prezzo di lire venticinque.
Art. 16.
Qualunque persona o ditta autorizzata alla vendita di apparecchi radioriceventi che ceda in prova uno di detti apparecchi a persona od ente non ancora munito di libretto di iscrizione alle radioaudizioni, deve munirsi di una congrua scorta di licenze per apparecchi radio-riceventi in prova e deve consegnare allâutente, allâatto stesso della consegna dellâapparecchio, la parte figlia del modulo di licenza di cui allâarticolo precedente.
Sulla matrice e sulla figlia del modulo di licenza devono essere apposte a cura di chi cede lâapparecchio in prova le seguenti indicazioni:
a) cognome, nome, domicilio ed indirizzo della ditta che cede lâapparecchio in prova;
b) cognome, nome, paternitĂ e indirizzo (Comune, via numero civico) dellâutente cui viene ceduto lâapparecchio in prova;
c) data della consegna dellâapparecchio in prova;
d) dati idonei alla identificazione dellâapparecchio (tipo, numero delle valvole, ecc.).
La licenza è valida per un solo apparecchio e per un periodo massimo di giorni dieci a partire dal giorno in cui viene dato lâapparecchio in prova ed è improrogabile.
à vietato di rilasciare allo stesso utente piÚ di due licenze consecutive come pure è vietato di apportare qualsiasi aggiunta o modificazione al testo delle indicazioni apposte sulla licenza al momento del loro rilascio.
La matrice delle licenze deve restare unita al libretto ed i libretti esauriti devono essere inviati allâUfficio del Registro del distretto in cui ha sede la ditta che ha rilasciato la licenza, con le relative matrici entro venti giorni dalla data in cui è stata rilasciata lâultima licenza.
Ă in facoltĂ di chi cede in prova un apparecchio radioricevente di rivalersi del prezzo della licenza addebitando una lira per ogni licenza.
Art. 17.
Lâobbligo del registro di carico e scarico di cui allâart. 5 del regio decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 1917, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, è esteso ai riparatori, ai commercianti, ai rappresentanti ed agenti di vendita in genere di apparecchi e di materiali radioelettrici, ma non è esteso a coloro che limitano la propria attivitĂ alla semplice segnalazione, alle ditte autorizzate per la costruzione e la riparazione o vendita di apparecchi e materiali radioelettrici, dei probabili acquirenti di detti apparecchi o materiali.
Ai segnalatori di affari su menzionati è fatto divieto di tenere depositi di apparecchi o di materiali radioelettrici.
Detto registro rilasciato dagli Uffici Tecnici Erariali, deve essere tenuto e conservato giusta le norme di cui allâart. 52 del regolamento approvato con regio decreto-legge 3 agosto 1928, n. 2295. Sul medesimo devono essere annotati, con le modalitĂ di cui allâart. 51 dello stesso regolamento, nella parte del carico gli apparecchi e materiali soggetti a tassa nonchĂŠ le cuffie, e nella parte dello scarico le partite esitate degli apparecchi e materiali soggetti a tassa, nonchĂŠ il nome, cognome, paternitĂ e domicilio degli acquirenti di apparecchi completi a valvola e a cristallo, di scatole di montaggio, di altoparlanti, di rivelatori a cristallo e di cuffie.
Il compratore ha lâobbligo di dichiarare al venditore il proprio cognome, nome, paternitĂ e domicilio, provandone lâesattezza con idonei documenti di riconoscimento.
Il venditore nellâindicare il cognome, nome, paternitĂ e domicilio dellâacquirente nella parte dello scarico del registro di cui sopra dovrĂ riportare gli estremi del documento di riconoscimento esibitogli dal compratore.
In caso di acquisti di apparecchi radioriceventi per conto di terzi il compratore oltre alle proprie generalitĂ deve fornire anche quelle della persona cui è destinato lâapparecchio.
Gli agenti della RAI, muniti di regolare tessera di riconoscimento, hanno facoltĂ di prendere visione del registro di carico e scarico presso i costruttori riparatori e rivenditori di apparecchi e materiali radioelettrici allo scopo di desumere le generalitĂ degli acquirenti degli apparecchi e materiali anzidetti o delle persone alle quali i medesimi sono destinati.
Nel caso di cambio di apparecchi, il venditore deve registrare nel registro di carico lâapparecchio ritirato, che successivamente scaricherĂ con le modalitĂ dâuso allâatto della vendita. Nel caso di apparecchi ritirati per riparazioni gli apparecchi stessi devono essere registrati nelle colonne di carico e scarico con tutte le indicazioni atte a identificare il proprietario. I registri di cui sopra devono essere esibiti ad ogni richiesta degli organi cui compete lâaccertamento delle violazioni delle disposizioni contenute nel presente decreto a norma del successivo art. 24.
Sulle fatture emesse per la vendita di apparecchi radioriceventi agli utenti come pure sui listini o cataloghi di vendite degli stessi apparecchi tanto da parte dei fabbricanti che dei rivenditori, devâessere apposta, anche a mezzo di stampiglia la seguente leggenda: âNel prezzo di vendita non è compreso il canone di abbonamento alle radioaudizioniâ.
Art. 18.
Indipendentemente dalle esenzioni stabilite dal R.D.L. 9 settembre 1937, n. 2041, sono esenti dal pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni circolari gli ospedali militari, le case del soldato e le sale di convegno dei militari delle forze armate, nonchĂŠ gli enti che giusta le norme vigenti, corrispondono il contributo fisso obbligatorio per la radiofonia.
Sono altresĂŹ esenti dal pagamento del canone gli apparecchi adoperati per uso militare, siano essi sistemati a terra od a bordo di navi o di aeromobili.
Art. 19.
Chiunque detenga uno o piĂš apparecchi o altri dispositivi atti o adattabili alla ricezione delle diffusioni radiofoniche e televisive senza aver corrisposto il canone di abbonamento con lâosservanza delle disposizioni, dei modi e dei termini stabiliti dalle vigenti norme, è obbligato al pagamento del tributo evaso e della pena pecuniaria da due a sei volte la misura del canone previsto per ciascun tipo di utenza, eccezion fatta per quella relativa allâautoradiotelevisione, per la quale continuano ad applicarsi le sanzioni stabilite dallâart. 8 della legge 15 dicembre 1967, n. 1235, le cui misure, sia per il canone che per la tassa di concessione governativa, sono elevate al doppio per lâautotelevisione ricevente in bianco e nero e al triplo per quella ricevente a colori.
Art. 20.
Qualora il pagamento del canone annuo per uso privato familiare o della quota semestrale di esso sia eseguito oltre I termini stabiliti dallâart. 5 del presente decreto, ma prima dellâaccertamento della violazione, in luogo dellâammenda stabilita dallâarticolo precedente è dovuta dallâabbonato una sanzione amministrativa pari ad un quinto dellâammontare del canone o della quota di esso di cui è stato ritardato il pagamento.
La detta sanzione amministrativa è ridotta ad un ventesimo del canone o della quota di esso, qualora il pagamento abbia luogo prima dellâaccertamento della violazione, ma non oltre trenta giorni dalla scadenza dei termini sopra richiamati se il pagamento è effettuato oltre trenta giorni dalla scadenza dei termini sopra richiamati, ma prima dellâaccertamento della violazione e non oltre sessanta giorni dalla scadenza stessa, la sanzione amministrativa è ridotta ad un decimo del canone.
Art. 21.
Art. 22.
Le violazioni delle disposizioni di cui allâart. 17 sono punite:
a) con la pena pecuniaria da lire 8.000 a lire 20.000 a carico del venditore o riparatore per ogni vendita o riparazione che non sia stata riportata sul registro di carico e scarico nel detto articolo richiamato e per la omessa conservazione del registro per il tempo stabilito di cinque anni.
La stessa pena pecuniaria si applica nel caso che sul registro sia stata omessa la indicazione del cognome, nome, paternitĂ e domicilio dellâacquirente o del proprietario dellâapparecchio da riparare;
b) con la pena pecuniaria da lire 8.000 a lire 20.000 a carico solidale del venditore o riparatore e dellâacquirente dellâapparecchio o del proprietario dellâapparecchio da riparare, qualora risultino inesatte le generalitĂ da essi fornite;
c) con la pena pecuniaria da lire 8.000 a lire 20.000 per lâomessa dichiarazione di cui allâultimo comma dellâart. 17.
Le sanzioni di cui sopra si applicano indipendentemente da quelle stabilite dalle vigenti disposizioni in ordine alla regolare tenuta del registro di carico e scarico specie per quanto riguarda il carico del registro stesso.
Art. 23.
Art. 24.
Sono competenti allâaccertamento delle violazioni alle disposizioni del presente decreto gli organi cui, a norma della legge 7 gennaio 1929, n. 4, compete lâaccertamento delle violazioni alle leggi finanziarie, gli ispettori ed i procuratori delle tasse ed imposte indirette sugli affari, in servizio effettivo, nonchĂŠ i funzionari della RAI in numero non superiore a 50, espressamente riconosciuti idonei ed abilitati con decreto del Ministro per le finanze, emanato di concerto col Ministro della giustizia e col Ministro per lâinterno.
Per lâaccertamento delle violazioni, per lâapplicazione delle penalitĂ stabilite dal presente decreto, e per la definizione delle relative controversie si osservano le disposizioni della legge 7 gennaio 1929, n. 4 sopra citata.
Art. 25.
Le sopratasse e le pene pecuniarie incorse a norma del presente decreto devono essere versate direttamente in contanti allâUfficio del Registro competente, il quale le introita rilasciando ricevuta del bollettino modello 72 A ed imputando la riscossione al competente articolo e capitolo del bilancio dellâentrata.
I canoni di abbonamento per uso privato non corrisposti alle prescritte scadenze debbono essere versati, nel caso di utenti iscritti a ruolo, sui conti correnti intestati allâUfficio del Registro e previsti dal precedente art. 3; nel caso di utenti non iscritti a ruolo sul conto corrente intestato al .
Per lâesazione coattiva da parte degli Uffici del Registro dei canoni di abbonamento non corrisposti nonchĂŠ delle sopratasse e pene incorse a norma del presente decreto si applicano le disposizioni del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
Art. 26.
Nel privilegio, di cui allâart. 1958, n. 1, del Codice civile, devono ritenersi compresi, per quanto riguarda gli apparecchi radioriceventi, i crediti per canone di abbonamento alle radioaudizioni circolari.
Tali crediti sono pure compresi nel privilegio sulla generalitĂ dei mobili di cui allâart. 1957 dello stesso Codice civile.
Art. 27.
Il canone di abbonamento dovuto per audizioni date in locali pubblici od aperti al pubblico, è stabilito in ragione di anno solare ed è determinato mediante speciali convenzioni di abbonamento con la Società concessionaria.
Tali abbonamenti si intendono tacitamente rinnovati di anno in anno e lâutente è tenuto senza alcun preavviso al pagamento del canone, salvo che abbia provveduto a dare disdetta con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla SocietĂ concessionaria non oltre il mese di novembre di ciascun anno.
Chiunque effettua audizioni in locali pubblici od aperti al pubblico senza aver concordato il canone dâabbonamento di cui al presente articolo, è passibile delle penalitĂ previste dallâart. 19, ancorchĂŠ abbia corrisposto il canone di abbonamento stabilito per lâuso privato di cui allâart. 2.
Con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dellâart. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, su proposta del Ministro per le finanze, dâintesa coi Ministri delle comunicazioni e per i beni e le attivitĂ culturali, la riscossione dei canoni speciali di cui al presente articolo potrĂ essere affidata agli Uffici del Registro con le modalitĂ e secondo le tariffe da stabilirsi con lo stesso decreto.
Sono applicabili inoltre agli apparecchi in uso in locali pubblici o aperti al pubblico anche le disposizioni dei precedenti artt. 9 a 13, e 16, 21 a 26.
Art. 28.
Le penalitĂ di cui ai precedenti artt. 19 a 23 non saranno applicate nei confronti degli utenti che non siano in regola con le disposizioni del presente decreto, a condizione che essi provvedano agli adempimenti stabiliti dal decreto stesso entro il 30 aprile 1938.
Art. 29.
Per assicurare il servizio di riscossione dei canoni di abbonamento alle radioaudizioni circolari, il Ministro per le finanze è autorizzato ad assumere personale avventizio col contratto a termini, nel numero strettamente indispensabile, con le modalità e il trattamento stabilito dal regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1108.
Art. 30.
Ă abrogata ogni disposizione di legge e di regolamento contraria a quelle contenute nel presente decreto.
Art. 31.
Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il 1° gennaio 1938.
Il presente decreto sarĂ presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, restando il Ministro per le finanze autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.






