Cassazione civile, sez. I, 1 agosto 2013, n. 18443

Protezione umanitaria anche per i migranti economici che arrivano da un paese particolarmente povero

La Cassazione ha respinto il ricorso del Ministero dell’Interno e confermato la decisione dei giudici d’Appello che aveva riconosciuto la protezione per motivi umanitari nei confronti di un cittadino bengalese a cui era stata negata dalla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale.
Secondo i giudici il rientro nel Paese di origine esporrebbe l’uomo e la sua famiglia a una condizione di indigenza irrisolvibile e tale da determinare condizioni di vita non rispettose dei diritti umani fondamentali.
È stato inoltre dato rilievo al fatto che l’uomo, indebitatosi, non avrebbe mai potuto restituire un prestito contratto nel proprio paese, obbligazione a cui invece può sottrarsi rimanendo in Italia.
Va quindi accordata la protezione umanitaria in Italia per lo straniero che scappa da un Paese in condizioni economiche disastrate come il Bangladesh e proviene da una famiglia povera. Secondo i giudici obbligarlo a tornare nella sua nazione di origine significherebbe sottoporlo a condizioni di estrema povertĂ .
In conclusione, secondo gli Ermellini, in caso di rimpatrio, il cittadino bengalese sarebbe esposto ad ÂŤun inaccettabile rischio di lesione dei diritti inalienabili della persona umana, suoi e dei suoi stretti congiuntiÂť.

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Cassazione civile, sez. I, 1 agosto 2013, n. 18443