TAR Abruzzo LâAquila, sez. I, 24 marzo 2009, n. 222
La dichiarazione anche implicita di pubblica utilitĂ , indifferibilitĂ ed urgenza di unâopera deve essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dellâart. 7 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, da inoltrare ai proprietari delle aree sulle quali vada ad incidere la realizzanda opera pubblica.
AllâAmministrazione è consentito di avvalersi, ai sensi dellâart. 8 L. n. 241/90, di forme di pubblicitĂ diverse dalla comunicazione personale, allorquando il progetto interessi numerose proprietĂ assai frazionate, di talchĂŠ la notifica individuale determinerebbe adempimenti gravosi, con sostanziale blocco delle procedure. Nello specifico, lâart. 11 2° co. del DPR n. 327/01 dispone che, ove il numero degli interessati sia superiore a cinquanta, la comunicazione è effettuata mediante pubblico avviso da affiggere allâAlbo pretorio dei Comuni nel cui territorio ricadono gli immobili da assoggettare al vincolo, nonchĂŠ su uno o piĂš quotidiani a diffusione nazionale e locale ed, eventualmente, sul sito informatico della Regione o Provincia autonoma nel cui territorio ricadono gli immobili da assoggettare a vincolo.
In ogni caso, il ricorso agli strumenti pubblicitari di massa deve pur sempre assicurare lâeffettiva partecipazione dei privati interessati al procedimento ablatorio, mediante esplicita indicazione sia delle particelle catastali interessate dallâintervento, sia dei singoli proprietari incisi.
Dunque, sebbene le richiamate disposizioni facoltizzino la PA ad avvalersi di forme di pubblicitĂ diverse dalla comunicazione personale, tale scelta non può scalfire lâonere di individuazione dei destinatari della comunicazione, nĂŠ il contenuto che questâultima deve avere, poichĂŠ in caso contrario ne riuscirebbe penalizzata lâeffettivitĂ della partecipazione degli interessati al procedimento.
Nella fattispecie oggetto della sentenza che si annota, un Comune, in seno ad una procedura di occupazione temporanea ed urgente di immobili, aveva comunicato lâavvio del procedimento con pubblicazioni sul BURA e su quotidiani e con affissioni murali, per cui il TAR, presone atto, ha ritenuto che, essendosi correttamente provveduto allâadempimento pubblicitario collettivo ai sensi dellâart. 8 L. n. 241/90, non potesse considerarsi omessa la fase partecipativa.
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TAR Abruzzo LâAquila, sez. I, 24 marzo 2009, n. 222






