Cassazione civile, sez. VI, 24 settembre 2021, n. 2594
Il procacciatore dâaffari può avere diritto alla doppia provvigione ovvero sia dalla parte conferente incarico che dalla controparte contrattuale
ÂŤĂ configurabile il diritto alla provvigione del mediatore per lâattivitĂ di mediazione prestata in favore di una delle parti contraenti anche nel caso in cui lo stesso sia stato contemporaneamente procacciatore dâaffari dellâaltro contraente.
Se è vero che, di norma, il procacciatore dâaffari ha diritto al pagamento solo nei confronti della parte alla quale sia legato da rapporti di collaborazione, è anche vero che tale ânormaleâ assetto del rapporto può essere derogato dalle parti, nellâesercizio della loro autonomia negoziale, ben potendo il procacciatore, nel promuovere gli affari del suo mandante, svolgere attivitĂ utile anche nei confronti dellâaltro contraente con piena consapevolezza e accettazione da parte di questâultimo.
Di conseguenza, essendo il procacciatore di affari figura atipica, i cui connotati, effetti e compatibilitĂ , vanno individuati di volta in volta, con riguardo alla singola fattispecie, occorre avere riguardo, in materia, al concreto atteggiarsi del rapporto e, in particolare, alla natura dellâattivitĂ svolta e agli accordi concretamente intercorsi con la parte che non abbia conferito lâincarico (Cass. n. 12651 del 2020; Cass. n. 14582 del 2007)Âť
Cassazione civile, sez. VI, 24 settembre 2021, n. 2594





