Consiglio di Stato, sez. III, 3 agosto 2012, n. 4426
Ai sensi del punto 7 comma 4, delibera CIPE n. 3 del 2001, richiamato dall’art.48, comma 33, d.l. 30 settembre 2003, n. 269 al fine della determinazione dei prezzi dei prodotti rimborsati dal Servizio Sanitario Nazionale, il contratto tra AIFA e Case farmaceutiche «… si rinnova per ulteriori ventiquattro mesi alle medesime condizioni, qualora una delle parti non faccia pervenire all’altra, almeno novanta giorni prima della scadenza naturale del contratto, una proposta di modifica delle condizioni».
Inoltre, ai sensi del successivo comma 5 dello stesso punto 7, nelle more del processo negoziale di revisione dell’accordo, e fino alla sua conclusione, resta operativo l’accordo precedente.
Ne consegue che, ove non si verifichi la sopra descritta situazione ovvero in mancanza di successiva proposta di modifica, il tetto di spesa fissato ad una certa data per un determinato farmaco resta confermato anche per gli anni successivi e il suo importo assume rilevanza agli effetti della verifica dell’avvenuto sfondamento del tetto di spesa.
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Consiglio di Stato, sez. III, 3 agosto 2012, n. 4426






