Cassazione civile, sez. II, 15 ottobre 2008, n. 25185
Preliminare di vendita: lâesecuzione in forma specifica non è subordinata al preventivo pagamento del prezzo la cui offerta può avvenire prima o durante il giudizio.
In tema di esecuzione specifica dellâobbligo di concludere un contratto, se esso ha per oggetto il trasferimento della proprietĂ di una cosa determinata o la costituzione o il trasferimento di un altro diritto, ai sensi dellâart. 2932 c.c., comma 2, lâaccoglimento della domanda volta ad ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso è subordinata al preventivo adempimento, o allâofferta nei modi di legge, della controprestazione dovuta (pagamento del prezzo) dalla parte che agisce per lâesecuzione, a meno che tale prestazione non sia ancora eseguibile.
Qualora, trattandosi di contratto preliminare di compravendita, le parti abbiano previsto il pagamento del prezzo (o della parte residua) contestualmente alla stipula del contratto definitivo, è ormai incontestato il principio di elaborazione giurisprudenziale secondo il quale, ai fini dellâaccoglimento della domanda di esecuzione ex art. 2932, è sufficiente la semplice offerta della prestazione sia prima del giudizio, in qualsiasi forma idonea a manifestare tale volontĂ â ivi compreso lâinvito a presentarsi dal notaio per la stipula â che nel corso del giudizio stesso (Cfr., Cass. n. 14378/04, n. 16822/03, 1077/95, 795/95).
Lâofferta del pagamento del residuo prezzo della vendita deve essere effettuata formalmente, ovvero a mezzo ufficiale giudiziario e nel rispetto delle formalitĂ previste dallâart. 1208 c.c., solo nellâipotesi in cui il contratto preliminare abbia previsto che il versamento del prezzo debba avvenire in un momento antecedente alla stipula dellâatto traslativo della proprietĂ .
Art. 2932 â¨Esecuzione specifica dellâobbligo di concludere un contratto.
Se colui che è obbligato a concludere un contratto non adempie lâobbligazione, lâaltra parte, qualora sia possibile e non sia escluso dal titolo, può ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso.
Se si tratta di contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietĂ di una cosa determinata o la costituzione o il trasferimento di un altro diritto, la domanda non può essere accolta, se la parte che lâha proposta non esegue la sua prestazione o non ne fa offerta nei modi di legge, a meno che la prestazione non sia ancora esigibile.
Cassazione civile, sez. II, 15 ottobre 2008, n. 25185




