Cassazione penale, sez. V, 28 gennaio 2008, n. 4129
Il limite della continenza delle espressioni verbali si configura diversamente a seconda del contesto in cui esse vengono pronunciate.
Nel caso di specie l’espressione “buffone” è stata proferita nel corso di un’assemblea pubblica convocata dall’amministrazione comunale ed in un contesto di forte contrapposizione con i cittadini, in disaccordo con le scelte politiche degli amministratori.
In tale contesto il limite di continenza potrà ritenersi superato solo se la situazione contingente è stata sfruttata dall’autore del fatto come pretesto per l’offesa alla persona e non alla figura dell’amministratore, oggetto di critica politica.
La cassazione ha pertanto annullato con rinvio la decisione rimettendo la causa al giudice di merito che dovrà accertare se l’offesa era diretta alla persona o al comportamento del sindaco «come uomo pubblico», caso in cui non sussisterebbe il reato.
Cassazione penale, sez. V, 28 gennaio 2008, n. 4129





