Cassazione civile, sez. I, 3 agosto 2018, n. 205
Autore dellâillecito amministrativo può essere soltanto la persona fisica che ha commesso il fatto.
La responsabilità solidale degli enti e delle società è prevista esclusivamente in funzione di garanzia del pagamento della somma dovuta.
ÂŤNel sistema introdotto dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, fondato sulla natura personale della responsabilitĂ , autore dellâillecito amministrativo può essere soltanto la persona fisica che ha commesso il fatto, e non anche unâentitĂ astratta, come societĂ o enti in genere, la cui responsabilitĂ solidale per glâilleciti commessi dai loro legali rappresentanti o dipendenti è prevista esclusivamente in funzione di garanzia del pagamento della somma dovuta dallâautore della violazione, rispondendo anche alla finalitĂ di sollecitare la vigilanza delle persone e degli enti chiamati a rispondere del fatto altrui. Il criterio dâimputazione di tale responsabilità è chiaramente individuato dalla L. n. 689 cit., art. 6, il quale, richiedendo che lâillecito sia stato commesso dalla persona fisica nellâesercizio delle proprie funzioni o incombenze, stabilisce un criterio di collegamento che costituisce al tempo stesso il presupposto ed il limite della responsabilitĂ dellâente, nel senso che a tal fine si esige soltanto che la persona fisica si trovi con lâente nel rapporto indicato, e non anche che essa abbia operato nellâinteresse dellâenteÂť (vedi Cass. Sez. 2, n. 3879/2012).
Cassazione civile, sez. I, 3 agosto 2018, n. 205



