Cassazione civile, sez. I, 29 aprile 2024, n. 11380
La notifica a mezzo pec si perfeziona per il notificante con la generazione della ricevuta di accettazione
Ai fini della verifica circa la tempestività della notifica telematica dell’atto processuale rileva il momento di generazione della ricevuta di accettazione (c.d. RAC) rilasciata dal gestore di posta elettronica certificata del mittente ai sensi dell’art. 6 comma 1 del DPR 68/2005.
Tanto è peraltro previsto dall’attuale formulazione del comma terzo dell’art. 3-bis della Legge n. 53/1994: “La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall’ articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 , e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall’ articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, fermo quanto previsto dall’articolo 147, secondo e terzo comma, del codice di procedura civile.”.
Peraltro già in precedenza la Corte costituzionale con sentenza n. 75/2019 aveva dichiarato illegittima la norma di cui all’art. 16-septies d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, che posticipa(va) alle 7 del giorno successivo il perfezionamento della notifica se la ricevuta di accettazione fosse stata generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24 del giorno della notifica.
Cassazione civile, sez. I, 29 aprile 2024, n. 11380






