Cassazione penale, sez. II, 12 marzo 2019, n. 19410
La mancata presentazione al dibattimento dellâimputato divenuto maggiorenne non può escludere la concessione del perdono giudiziale
Ai fini della concessione del perdono giudiziale, la prognosi di futuro buon comportamento dellâimputato non può fondarsi sul solo dato dellâincensuratezza, dovendo entrare in valutazione ulteriori elementi rivelatori della personalitĂ del minore, quali le circostanze e le modalitĂ dellâazione, lâintensitĂ del dolo, la condotta di vita anche susseguente al reato, le condizioni familiari e sociali (Sez. 1, sentenza n. 45080 del 30/10/2008, Rv. 242337).
Tale valutazione prognostica in ordine al buon comportamento futuro dellâimputato non può tuttavia essere esclusa in conseguenza della mancata presentazione dello stesso, una volta divenuto maggiorenne, al dibattimento, in assenza di alcuna disposizione di legge che consenta di enucleare un siffatto onere.
Nella fattispecie, la Corte dâappello ha motivato il diniego del beneficio del perdono giudiziale con motivazione palesemente illegittima ed illogica (âvero è che lâimputato dal certificato penale aggiornato non risulta avere condanne a suo carico, tuttavia una volta divenuto maggiorenne non si è presentato al dibattimento, rinunciando a fornire al tribunale elementi positivi circa lâevoluzione della sua personalitĂ â), dando atto del positivo comportamento dellâimputato - incensurato, se si prescinde dal reato in contestazione - ante delictum e post delictum, ma pretendendo di enucleare un onere di presentazione in dibattimento al raggiungimento della maggiore etĂ che nessuna disposizione di legge legittima. La decisione dei giudici dâappello è stata quindi riformata in cassazione.
Cassazione penale, sez. II, 12 marzo 2019, n. 19410






