Corte dei Conti, sez. Riunite, 11 ottobre 2007, n. 7
Con sentenza 11 ottobre 2007 n. 7/2007/QM, le Sezioni Riunite della Corte dei conti hanno risolto il contrasto giurisprudenziale sorto in materia di ripetibilità di indebiti corrisposti sul trattamento pensionistico provvisorio, affermando che in assenza di dolo dell’interessato, il disposto contenuto nell’art. 162 del d.P.R. n° 1092 del 1973, concernente il recupero dell’indebito formatosi sul trattamento pensionistico provvisorio, deve interpretarsi nell’ambito della disciplina sopravvenuta contenuta nella Legge 7 agosto 1990 n. 241, per cui, a decorrere dall’entrata in vigore di detta legge n° 241 del 1990, decorso il termine posto per l’emanazione del provvedimento definitivo sul trattamento di quiescenza, non può più effettuarsi il recupero dell’indebito, per il consolidarsi della situazione esistente, fondato sull’affidamento riposto nell’Amministrazione
Ad avviso della Corte il termine di legge o regolamentare amministrativo entro il quale l’Amministrazione deve procedere all’emissione del provvedimento definitivo di quiescenza assume, dunque, portata identificativa del connesso limite temporale da ritenersi sussistente per l’eventuale esercizio legittimo del potere recuperatorio destinato a incidere sfavorevolmente sull’assetto economico del percettore.
Alla scadenza del predetto limite temporale non si può ravvisare alcuna ulteriore possibilità di esercizio del potere di recupero, e ciò in quanto i limiti temporali fissati nella subiecta materia sono previsti a tutela (e non già a discapito) degli interessi privati coinvolti nel procedimento e operano come limite esterno destinato a segnare il discrimine tra esercizio dinamicamente legittimo del potere restrittivo da parte dell’Amministrazione e il sopravvenire della preclusiva carenza del potere stesso.
Corte dei Conti, sez. Riunite, 11 ottobre 2007, n. 7






