Cassazione penale, sez. IV, 5 dicembre 2017, n. 10406
Patrocinio a spese dello Stato: il giudice non può escludere chi nellâistanza abbia dichiarato reddito zero.
La totale assenza di redditi, sebbene costituisca una situazione non comune,è certamente possibile ed, anzi osserva la Suprema Corte, rappresenta la piÚ grave delle situazioni tutelate dalla normativa che assicura la difesa dei non abbienti.
Ai fini dellâammissibilitĂ al gratuito patrocinio lâautocertificazione dellâistante ha valenza probatoria e il giudice non può entrare nel merito della medesima per valutarne lâattendibilitĂ , dovendosi limitare alla verifica dei redditi esposti e concedere in base ad essi il beneficio, il quale potrĂ essere revocato solo a seguito dellâanalisi negativa effettuata dallâufficio finanziario, cui il giudice deve trasmettere copia dellâistanza con lâautocertificazione e la documentazione allegata. (Sez. 4, n. 53356 del 27/09/2016 â dep. 15/12/2016, Tilenni Scaglione, Rv. 2686201).
Precisa inoltre la S.C. che la dimostrazione di non avere alcun reddito non può essere assolta che attraverso la presentazione dellâautodichiarazione, risolvendosi altrimenti in una prova negativa il cui onere non può, di per sè, essere imposto al richiedente, perchĂŠ ciò renderebbe troppo difficile il riconoscimento del diritto, implicando la sostanziale disapplicazione della normativa proprio nellâipotesi di maggior fondatezza dellâistanza
Ne deriva che il rigetto dellâistanza di ammissione al gratuito patrocinio fondata sulla mera affermazione secondo la quale lâautodichiarazione dellâassenza di reddito è di per sĂŠ un potenziale inganno, viola le disposizioni di cui alla lettera c) dellâart. 79 d.P.R. 115/2002, anche avuto riguardo allâesercizio dei poteri di accertamento assicurati al giudice dellâammissione ed a quello di opposizione al rigetto.
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Cassazione penale, sez. IV, 5 dicembre 2017, n. 10406






