TAR Lazio Latina, sez. I, 1 ottobre 2010, n. 1626
In giurisprudenza il deposito di una roulotte all’interno di un suolo privato è qualificato quale costruzione urbanisticamente rilevante allorché siano riscontrati degli indici dai quali si evinca il carattere non precario dell’installazione (cfr. T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, 5 maggio 2003, n. 4435; T.A.R. Catanzaro n. 530 del 27 aprile 1999; T.A.R. Genova n. 202 del 3 maggio 1999).
La precarietà di un manufatto, tale per cui esso non necessiti di permesso di costruire, va esclusa se il manufatto stesso è destinato a recare un’utilità prolungata e perdurante nel tempo. In tal caso, infatti, l’installazione produce una trasformazione urbanistica perché altera in modo rilevante e duraturo lo stato del territorio, senza che rilevino i materiali impiegati, l’eventuale precarietà strutturale e la mancanza di fondazioni, se tali elementi non si traducano in un uso contingente e limitato nel tempo, con l’effettiva rimozione delle strutture (cfr: Consiglio di Stato, Sez. V, 31 gennaio 2001 n. 343; id., 30 ottobre 2000 n. 582; T.A.R. Veneto, Sez. II, 10 febbraio 2003, n. 1216).
Nel caso di specie l’uso dell’area privata per il parcheggio di roulotte, unitamente ad un insieme di opere in grado di agevolare la stessa (rete ombreggiante incannucciata, due box punti luce e predisposizione per allestimento di strutture prefabbricate, costituite da pannelli perimetrali in liste di metallo con copertura e pannelli prefabbricati isopan, pozzo idrico) sono state ritenute, nel loro complesso, significativamente distintive di un utilizzo duraturo del territorio quale area attrezzata per roulotte, in contrasto con la destinazione di zona prevista dal PRG.
TAR Lazio Latina, sez. I, 1 ottobre 2010, n. 1626





