Consiglio di Stato, sez. IV, 25 giugno 2025, n. 5538

La destinazione di un’area privata a parcheggio pubblico comporta un vincolo di natura conformativa e non espropriativa.

La destinazione di un’area privata a parcheggio pubblico comporta un vincolo di natura conformativa per cui non ne consegue automaticamente l’esproprio della proprietà privata, il tutto con effetti sui diritti edificatori compensativi. Ciò significa che il vincolo è finalizzato a disciplinare l’uso del suolo in coerenza con l’interesse pubblico, ma non determina di per sé l’ablazione del diritto di proprietà.

Tale impostazione trova fondamento in un consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui la previsione urbanistica di aree per servizi pubblici non comporta la necessità di una contestuale previsione indennitaria, né configura un’espropriazione in senso proprio, salvo che l’Amministrazione decida di attivare la procedura coattiva ex d.P.R. n. 327/2001 (testo unico espropri).
Detto principio è stato ribadito anche in recenti pronunce del Consiglio di Stato, che attribuiscono natura conformativa ai vincoli urbanistici che non abbiano immediati effetti ablatori e che consentano comunque la realizzazione delle opere pubbliche anche da parte di soggetti privati.

Secondo i giudici di Palazzo Spada «la destinazione di un terreno privato a parcheggio pubblico, impressa in base a previsioni di tipo urbanistico, non comportando automaticamente l’ablazione dei suoli, ed anzi, ammettendo la realizzazione anche da parte dei privati, in regime di economia di mercato, delle relative attrezzature destinate all’uso pubblico, costituisce un vincolo conformativo e non anche espropriativo della proprietà privata, per cui la relativa imposizione non necessita della contestuale previsione dell’indennizzo, né delle puntuali motivazioni sulle ragioni poste a base della eventuale reiterazione della previsione stessa: va, infatti, attribuita natura conformativa del diritto di proprietà sui suoli a tutti i vincoli che, oltre a non essere esplicitamente preordinati all’esproprio in vista della realizzazione di un’opera pubblica, neppure si risolvano in una sostanziale ablazione dei suoli medesimi, consentendo al contrario la realizzazione di interventi da parte dei privati (Cons. Stato, Sez. IV, 13 ottobre 2017, n. 4748; Cfr., più di recente, Cons. Stato, Sez. IV, 23 ottobre 2024, n. 8481; Id., 14 marzo 2025, n. 2099)».

«L’aggettivo “pubblico” apposto a fianco del sostantivo “parcheggio” non si riferisce al regime di appartenenza del bene, ma solamente alla sua modalità di fruizione, ossia all’intenzione amministrativa che il parcheggio, ancorché di titolarità di soggetti privati, sia “aperto al pubblico” e soddisfi, quindi, un interesse della collettività.
Per tale ragione la destinazione urbanistica in discorso non è strettamente correlata all’ablazione del diritto dominicale del privato.
Il parcheggio pubblico può essere, infatti, edificato tanto da soggetti privati, che siano l’attuale proprietario del fondo o che siano terzi che abbiano acquistato – secondo gli ordinari strumenti privatistici – idonei diritti reali sul suolo, quanto dall’amministrazione, che, però, all’uopo dovrà attivare una apposita procedura espropriativa, apponendo – solo in tal caso – il vincolo espropriativo e procedendo alla quantificazione dell’indennità di esproprio o di altre forme di ristorazione, quali i diritti edificatori compensativi.
Frattanto, il terreno è suscettibile di essere adibito a ogni uso che non neutralizzi la futura realizzazione del parcheggio; pertanto, per ciò che rileva nel caso in esame, nulla vieta all’appellante di continuare a coltivare il fondo fintanto che non decida (liberamente) di alienarlo a terzi interessati alla realizzazione dell’opera oppure che il Comune non si determini ad acquisirlo forzosamente con la procedura espropriativa».

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Consiglio di Stato, sez. IV, 25 giugno 2025, n. 5538