Cassazione penale, sez. V, 20 aprile 2017, n. 18961
Lâutilizzo di una fotocopia del contrassegno per disabili da parte del disabile medesimo non deve qualificarsi come abusiva moltiplicazione dellâautorizzazione amministrativa bensĂŹ come strumento per poter utilizzare tale permesso nei limiti del provvedimento amministrativo.
Rammenta la S.C. la propria giurisprudenza circa la fotocopiatura a colori del tutto simile allâoriginale del pass per invalidi, il che può comportare il ricorrere di una falsificazione rilevante, pur tuttavia, nel caso di specie,Cassazione penale, sez. V, 23 settembre 2016, n. 18961 è stato ritenuto come lâoriginale dellâautorizzazione fosse presso lâabitazione della ricorrente e non potesse essere utilizzato da alcun soggetto diverso dalla titolare, e che la stessa avesse esposto una mera fotocopia sul veicolo noleggiato per un viaggio di lavoro, per il timore che lâoriginale potesse andare smarrito nel corso degli spostamenti.
Per tale ragione la Corte ha ritenuto che lâazione di fotocopiatura non debba essere qualificata nella situazione predetta come âabusiva moltiplicazione di autorizzazione amministrativa, ma come strumento per poter utilizzare tale autorizzazione nei limiti del provvedimento amministrativo, non parendo in contrasto con la funzione dellâatto la mera soluzione del problema di un eventuale smarrimento di un documento fondamentale in relazione alle limitazioni fisiche di cui soffriva la prevenuta e che ne avevano giustificato il rilascioâ.
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Cassazione penale, sez. V, 20 aprile 2017, n. 18961






