Cassazione penale, sez. V, 7 febbraio 2006, n. 10391
L’esporre un tagliando riprodotto in copia fotostatica di un permesso di parcheggio per invalidi, anche se l’imputato dispone di altro permesso al parcheggio, può configure il reato p. e p. dall’art. 489 c.p. (uso di atto falso).
In particolare la Corte afferma che la riproduzione fotostatica di un documento originale non integra il falso quando, nell’intenzione dell’agente e nella valenza oggettiva, l’atto sia presentato come fotocopia, con la conseguenza che se non ne è attestata la conformità all’originale, è priva di rilevanza ed effetti anche penali.
Al contrario la fotocopia integra il reato di falsità materiale quando essa si presenta non come tale ma con l’apparenza di un documento originale, atto a trarre in inganno, in tal caso essendo evidente che sarebbe un non senso parlare di attestazione di conformità all’originale (Cass. Sez. 5^, 17.6.1996 n. 7717; Cass. Sez. 5^, 15.4.1999 n. 7566).
Nel caso di specie la copia era del tutto identica a quella originale e priva dell’attestazione di conformità all’originale.
Cassazione penale, sez. V, 7 febbraio 2006, n. 10391





