TAR Sicilia Catania, Sez. IV, 23 aprile 2021, n. 1299
Deve ritenersi legittima l’ordinanza contingibile ed urgente per ragioni igienico sanitarie adottata dal sindaco per la rimozione di una colonia felina.
Deve ritenersi legittima l’ordinanza contingibile ed urgente adottata dal sindaco per la rimozione di una colonia felina.
Nella fattispecie il sindaco aveva ordinato alla ricorrente di adottare alcune misure in relazione alla colonia felina e ad altri gatti randagi rinvenuti, rispettivamente, in un terreno e in un appartamento di sua proprietà.
Il TAR catanese, richiamando una pronuncia del T.A.R. Campania (Napoli, Sez. V, 14 ottobre 2005, n. 16477), con riferimento ad una fattispecie analoga, ha ritenuto legittima l’ordinanza contingibile e urgente adottata per ragioni igienico-sanitarie, ai sensi dell’art. 54, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000, al fine di provvedere allo spostamento di animali (nella specie cani) tenuti presso la residenza del proprietario in altro luogo idoneo.
Il TAR ha altresì rilevato che “come correttamente rilevato nell’ordinanza cautelare risultano infondate le doglianze di violazione del principio di partecipazione a un giusto procedimento, di omessa e/o carente istruttoria e di violazione dell’obbligo di motivazione, fermo restando che, per giurisprudenza costante, tale adempimento non è necessario nel caso di adozione di ordinanze contingibili e urgenti”.
Il Collegio ha altresì osservato “come la partecipazione della ricorrente al procedimento non avrebbe comunque potuto incidere sul contenuto del provvedimento finale, stante l’acclarata esigenza di intervenire sia al fine di tutelare l’igiene e la sanità pubblica”.
Ne consegue che – alla luce della disposizione dell’art. 21-octies, comma 2, seconda parte, della legge n. 241/1990, secondo la quale “Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento qualora l’amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato” – la ricorrente non avrebbe comunque avuto motivo di dolersi del fatto di non essere stata posta in condizione di partecipare al procedimento.
TAR Sicilia Catania, Sez. IV, 23 aprile 2021, n. 1299






