Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26
(Gazz. Uff., 14 marzo 2014, n. 61)
Attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici.
Capo I
Disposizioni generali
Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente decreto stabilisce misure relative alla protezione degli animali utilizzati ai fini scientifici o educativi, a tal fine, sono disciplinati i seguenti aspetti:
a) la sostituzione, la riduzione dellâuso di animali nelle procedure e il perfezionamento delle tecniche di allevamento, di alloggiamento, di cura e di impiego degli animali nelle procedure;
b) la provenienza, lâallevamento, lâidentificazione, la cura, lâalloggiamento e la soppressione degli animali;
c) le attivitĂ degli allevatori, dei fornitori e degli utilizzatori;
d) la valutazione e lâautorizzazione dei progetti che prevedono lâuso degli animali nelle procedure.
2. Ă consentito lâutilizzo degli animali ai fini scientifici o educativi soltanto quando, per ottenere il risultato ricercato, non sia possibile utilizzare altro metodo o una strategia di sperimentazione scientificamente valida, ragionevolmente e praticamente applicabile che non implichi lâimpiego di animali vivi.
3. Il presente decreto si applica ai seguenti animali:
a) animali vertebrati vivi non umani, comprese:
1) forme larvali capaci di alimentarsi autonomamente;
2) forme fetali di mammiferi a partire dallâultimo terzo del loro normale sviluppo;
b) cefalopodi vivi.
4. Il presente decreto si applica agli animali:
a) utilizzati o destinati a essere utilizzati nelle procedure, o appositamente allevati affinchĂŠ i loro organi o tessuti possano essere usati ai fini scientifici, anche se si trovano in una fase di sviluppo precedente a quella di cui al comma 3, lettera a), e se lâanimale viene fatto vivere oltre detta fase di sviluppo ed è probabile che, a seguito delle procedure effettuate, provi dolore, sofferenza, distress o danno prolungato dopo aver raggiunto tale fase e sino a quando sono soppressi ovvero reinseriti o reintrodotti in un habitat o in un sistema di allevamento adeguati alle loro caratteristiche fisiologiche ed etologiche.
5. Lâeliminazione del dolore, della sofferenza, del distress, dei danni temporanei o prolungati per mezzo della corretta applicazione di un anestetico, di un analgesico o di altri metodi, non esclude lâuso degli animali nelle procedure dallâambito del presente decreto.
6. Il presente decreto si applica fatta salva la normativa di cui al regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici.
Articolo 2
Fattispecie escluse dalla disciplina
1. Il presente decreto non si applica:
a) alle pratiche utilizzate in aziende agricole a scopi non sperimentali;
b) alle pratiche cliniche veterinarie a scopi non sperimentali;
c) alle sperimentazioni cliniche veterinarie necessarie per autorizzare lâimmissione in commercio di un medicinale veterinario;
d) alle pratiche utilizzate ai fini riconosciuti di allevamento;
e) alle pratiche utilizzate principalmente per lâidentificazione di un animale;
f) alle pratiche non suscettibili di causare dolore, sofferenza, distress o danno prolungato equivalente o superiore a quello provocato dallâinserimento di un ago secondo le buone prassi veterinarie.
Articolo 3
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) procedura, qualsiasi uso, invasivo o non invasivo, di un animale ai fini sperimentali o ad altri fini scientifici dal risultato noto o ignoto, o ai fini educativi, che possa causare allâanimale un livello di dolore, sofferenza, distress danno prolungato equivalente o superiore a quello provocato dallâinserimento di un ago secondo le buone prassi veterinarie. Ciò include qualsiasi azione che intende o può determinare la nascita o la schiusa di un animale o la creazione e il mantenimento di una linea di animali geneticamente modificata con fenotipo sofferente in queste condizioni. Ă esclusa dalla definizione la soppressione di animali con il solo fine di impiegarne gli organi o i tessuti;
b) progetto, un programma di lavoro con un preciso obiettivo scientifico che prevede il ricorso a una o piĂš procedure, a partire dalla preparazione della prima procedura fino a quando non occorrono ulteriori interventi o osservazioni ai fini del progetto in corso;
c) stabilimento, qualsiasi impianto, edificio, gruppo di edifici o altri locali in cui sono allevati, sono tenuti o sono utilizzati animali alle finalità del presente decreto; esso può comprendere anche un luogo non completamente chiuso o coperto e strutture mobili;
d) allevatore, la persona fisica o giuridica autorizzata ad allevare gli animali di cui allâallegato I destinati ad essere utilizzati nelle procedure o per impiegare i loro organi o tessuti ai fini scientifici o ad allevare altri animali principalmente per tali fini, con o senza scopo di lucro;
e) fornitore, la persona fisica o giuridica, diversa dallâallevatore, autorizzata a fornire animali di cui allâallegato I e destinati ad essere utilizzati nelle procedure o per impiegare i loro organi o tessuti a fini scientifici, con o senza scopo di lucro;
f) utilizzatore, la persona fisica o giuridica autorizzata a porre in esercizio uno stabilimento in cui vengono eseguite le procedure, con o senza scopo di lucro;
g) responsabile del progetto di ricerca, la persona fisica titolare dellâautorizzazione del progetto, che provvede allâelaborazione delle procedure e di progetti ed è responsabile degli aspetti amministrativi e scientifici;
h) responsabile del benessere animale, la persona responsabile del benessere e dellâassistenza degli animali e del funzionamento delle attrezzature di uno o piĂš stabilimenti;
i) membro scientifico, ricercatore o scienziato tecnico e teorico nei vari campi di indagine tecnico-scientifica che appartenendo alla comunitĂ scientifica, comunica i risultati dei propri lavori attraverso pubblicazioni;
l) Ministro e Ministero, rispettivamente il Ministro della salute e il Ministero della salute;
m) autoritĂ competente, il Ministero della salute, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, i comuni, le aziende sanitarie locali secondo gli ambiti di rispettiva competenza;
n) colonie autosufficienti, una colonia nella quale gli animali sono allevati soltanto allâinterno della colonia o provengono da altre colonie ma non sono prelevati allo stato selvatico e nella quale gli animali sono tenuti in modo tale da assicurare che siano abituati alla presenza umana;
o) affezioni umane debilitanti, la riduzione delle normali funzioni fisiche o psichiche di una persona;
p) distress, condizione di non adattamento dellâanimale a stimoli stressanti;
q) xenotrapianto, trapianto di uno o piĂš organi effettuato tra animali di specie diverse.
Articolo 4
AutoritĂ competenti
1. Ai fini del presente decreto le autoritĂ competenti sono il Ministero, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, i comuni e le aziende sanitarie locali secondo gli ambiti di rispettiva competenza.
2. Salvo diversa previsione dei singoli ordinamenti regionali, il comune del luogo dove ha sede lo stabilimento è lâautoritĂ competente al rilascio dei provvedimenti di cui agli articoli 20 e 21 di autorizzazione, sospensione e revoca dellâesercizio di uno stabilimento di allevamento o di fornitura di animali di cui allâallegato I del presente decreto, destinati ad essere usati nelle procedure o per impiegare i loro organi o tessuti ai fini scientifici, con o senza scopo di lucro.
3. Lâazienda sanitaria locale territorialmente competente ove ha sede lo stabilimento è lâautoritĂ competente a svolgere attivitĂ di vigilanza negli stabilimenti utilizzatori e attivitĂ ispettiva negli stabilimenti di allevamento o di fornitura di animali destinati ad essere usati nelle procedure o per impiegare i loro organi o tessuti ai fini scientifici, con o senza scopo di lucro.
4. La regione è lâautoritĂ competente per le attivitĂ di cui allâarticolo 41, comma 2, lettera c), numero 1), nonchĂŠ ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
5. Salvo quanto disposto dai commi 2, 3 e 4, lâautoritĂ competente per le finalitĂ del presente decreto è il Ministero.
Articolo 5
FinalitĂ delle procedure
1. Le procedure possono essere eseguite unicamente per i seguenti fini:
a) la ricerca di base;
b) la ricerca applicata o traslazionale che persegue uno dei seguenti scopi:
1) la profilassi, la prevenzione, la diagnosi o la cura delle malattie, del cattivo stato di salute o di altre anomalie o dei loro effetti sugli esseri umani, sugli animali o sulle piante;
2) la valutazione, la rilevazione, il controllo o le modificazioni delle condizioni fisiologiche negli esseri umani, negli animali o nelle piante;
3) il benessere degli animali ed il miglioramento delle condizioni di produzione per gli animali allevati a fini zootecnici;
c) per realizzare uno degli scopi di cui alla lettera b) nellâambito dello sviluppo, della produzione o delle prove di qualitĂ , di efficacia e di innocuitĂ dei farmaci, dei prodotti alimentari, dei mangimi e di altre sostanze o prodotti;
d) la protezione dellâambiente naturale, nellâinteresse della salute o del benessere degli esseri umani o degli animali;
e) la ricerca finalizzata alla conservazione delle specie;
f) lâinsegnamento superiore o la formazione ai fini dellâacquisizione, del mantenimento o del miglioramento di competenze professionali;
g) le indagini medico-legali.
2. Non possono essere autorizzate le procedure:
a) per la produzione e il controllo di materiale bellico;
b) per i test tossicologici con i protocolli della Lethal Dose - LD50 e della LethalConcentration - LC50, tranne i casi in cui risulti obbligatorio da legislazioni o farmacopee nazionali o internazionali;
c) per la produzione di anticorpi monoclonali tramite lâinduzione dellâascite, qualora esistano corrispondenti altri metodi di produzione e non risulti obbligatorio da legislazioni o farmacopee nazionali o internazionali;
d) per le ricerche sugli xenotrapianti di cui allâarticolo 3, comma 1, lettera q);
e) per le ricerche sulle sostanze dâabuso;
f) nel corso delle esercitazioni didattiche svolte nelle scuole primarie, secondarie e nei corsi universitari, ad eccezione della formazione universitaria in medicina veterinaria nonchĂŠ dellâalta formazione universitaria dei medici e dei medici veterinari.
Articolo 6
Metodi di soppressione
1. La soppressione degli animali avviene:
a) con modalitĂ che arrecano il minimo dolore, sofferenza e distress possibile;
b) secondo i metodi di cui allâallegato IV;
c) da personale competente ai sensi dellâarticolo 23;
d) negli stabilimenti di un allevatore, di un fornitore o di un utilizzatore. In caso di ricerche sul campo lâanimale può essere soppresso dal personale di cui alla lettera c) al di fuori di uno stabilimento utilizzatore.
2. Il Ministero può concedere deroghe allâapplicazione dei metodi di soppressione cui allâallegato IV del presente decreto in uno dei seguenti casi:
a) per consentire, in base a prove scientifiche, lâuso di un altro metodo considerato altrettanto umanitario;
b) se è scientificamente provato che è impossibile raggiungere lo scopo della procedura ricorrendo a un metodo di soppressione descritto nellâallegato IV del presente decreto.
3. Il comma 1, ad eccezione delle prescrizioni di cui alla lettera a) del medesimo comma 1, non si applica qualora lâanimale debba essere soppresso in situazioni di emergenza per motivi riconducibili al benessere animale, alla salute pubblica, alla sicurezza pubblica, alla salute animale o allâambiente(1).
4. Quando permangono condizioni di sofferenza insostenibili, si procede immediatamente alla soppressione dellâanimale con metodi umanitari sotto la responsabilitĂ del medico veterinario designato di cui allâarticolo 24. Ă considerata sofferenza insostenibile quella che nella normale pratica veterinaria costituisce indicazione per lâeutanasia.
Capo II
Disposizioni sullâuso di taluni animali nelle procedure
Articolo 7
Specie minacciate di estinzione
1. Ă vietato lâimpiego di animali, ivi compresi i primati non umani, delle specie in via di estinzione elencate nellâallegato A del regolamento (UE) n. 750/2013 della Commissione UE del 29 luglio 2013 e successive modificazioni, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio che non rientrano nellâambito di applicazione dellâarticolo 7, comma 1, del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996.
2. Il Ministero può autorizzare, in via eccezionale, lâimpiego di animali di cui al comma 1, ad esclusione dei primati non umani, nellâambito delle procedure che soddisfano le seguenti condizioni:
a) la procedura persegue uno degli scopi di cui allâarticolo 5, comma 1, lettera b), numero 1), relativamente alla profilassi, alla prevenzione, alla diagnosi o alla cura delle malattie, del cattivo stato di salute o di altre anomalie o dei loro effetti sugli esseri umani, e lettere c) o lettera e);
b) è scientificamente provato che è impossibile raggiungere lo scopo della procedura se non utilizzando gli animali delle specie in via di estinzione di cui allâallegato A del citato regolamento di cui al comma 1.
3. Lâimpiego dei primati non umani minacciati di estinzione di cui al comma 1, ad esclusione delle scimmie antropomorfe,è autorizzato, in via eccezionale, quando è scientificamente provato che è impossibile raggiungere lo scopo della procedura utilizzando specie diverse dai primati non umani e specie non elencate nellâallegato A del citato regolamento e nellâambito delle procedure che perseguono uno degli scopi di cui allâarticolo 5, comma 1), lettera b), numero 1), relativamente alla profilassi, alla prevenzione, alla diagnosi o alla cura delle malattie, del cattivo stato di salute o di altre anomalie o dei loro effetti sugli esseri umani, o lettera c) quando condotte allo scopo di evitare, prevenire, diagnosticare o curare affezioni umane debilitanti o potenzialmente letali o lettera e).
Articolo 8
Primati non umani
1. Il Ministero può autorizzare, in via eccezionale, lâimpiego di primati non umani di cui allâallegato I, quando è scientificamente provato che è impossibile raggiungere lo scopo della procedura utilizzando specie diverse dai primati non umani e nellâambito delle procedure che perseguono uno degli scopi di cui allâarticolo 5, comma 1, lettera a), quando condotta nellâinteresse della salute dellâuomo o delle specie animali di cui al presente articolo ovvero lettera b), numero 1), relativamente alla profilassi, alla prevenzione, alla diagnosi o alla cura delle malattie, del cattivo stato di salute o di altre anomalie o dei loro effetti sugli esseri umani, ovvero lettera c) quando è condotta allo scopo di evitare, prevenire, diagnosticare o curare affezioni umane debilitanti o potenzialmente letali ovvero lettera e).
Articolo 9
Animali prelevati allo stato selvatico
1. Ă vietato lâimpiego nelle procedure di animali prelevati allo stato selvatico.
2. Il Ministero può autorizzare, in via eccezionale, lâimpiego di animali di cui al comma 1, se scientificamente provato che è impossibile raggiungere lo scopo utilizzando un animale allevato per essere utilizzato nelle procedure.
3. La cattura di animali allo stato selvatico per le finalitĂ di cui al comma 2 è effettuata esclusivamente da personale competente con metodi che non causano inutilmente dolore, sofferenza, distress o danno prolungato agli animali. Sono fatte salve le norme nazionali e regionali che regolano il prelievo di animali selvatici dallâambiente, nel rispetto dei principi di benessere degli animali.
4. Qualsiasi animale venga ritrovato ferito o in salute precaria o lo diventa dopo la cattura è esaminato da un medico veterinario che adotta le misure necessarie per limitare il piĂš possibile la sofferenza dellâanimale.
Articolo 10
Animali utilizzati nelle procedure
1. Salvo quanto disposto dallâarticolo 9, comma 2, gli animali appartenenti alle specie elencate allâallegato I, del presente decreto possono essere utilizzati nelle procedure solo se provengono da allevamenti o fornitori autorizzati ai sensi dellâarticolo 20.
2. A decorrere dalle date riportate nellâallegato II, del presente decreto i primati non umani possono essere utilizzati nelle procedure solo se discendono da soggetti nati in cattivitĂ o se provenienti da colonie autosufficienti.
3. In deroga al comma 1, il Ministero può autorizzare lâimpiego di animali delle specie di cui allâallegato I non provenienti da allevamenti o fornitori autorizzati, solo sulla base di giustificazioni scientifiche.
4. Lâallevamento di animali geneticamente modificati è consentito previa valutazione del rapporto tra danno e beneficio, della effettiva necessitĂ della manipolazione, del possibile impatto che potrebbe avere sul benessere degli animali e dei potenziali rischi per la salute umana, animale e per lâambiente.
5. Ă vietato lâallevamento di cani, gatti e primati non umani per le finalitĂ di cui al presente decreto.
Articolo 11
Animali randagi e selvatici delle specie domestiche, cani, gatti
1. Ă vietato lâimpiego nelle procedure di animali randagi o provenienti da canili o rifugi, nonchĂŠ di animali selvatici delle specie domestiche.
2. Il Ministero può autorizzare, in via eccezionale, lâimpiego di cani e gatti di cui allâallegato I, nellâambito delle procedure quando è scientificamente provato che è impossibile raggiungere lo scopo della procedura utilizzando specie diverse e nellâambito delle procedure che perseguono uno degli scopi di cui allâarticolo 5, comma 1, lettera a), quando condotta nellâinteresse della salute dellâuomo o delle specie animali di cui al presente articolo ovvero lettera b), numero 1), relativamente alla profilassi, alla prevenzione, alla diagnosi o alla cura delle malattie, del cattivo stato di salute o di altre anomalie o dei loro effetti sugli esseri umani, ovvero lettera c) quando è condotta allo scopo di evitare, prevenire, diagnosticare o curare affezioni umane debilitanti o potenzialmente letali, ovvero lettera e).
Capo III
Procedure
Articolo 12
Procedure
1. Lâutilizzo degli animali nelle procedure ha luogo allâinterno degli stabilimenti degli utilizzatori che hanno preventivamente ottenuto lâautorizzazione ai sensi dellâarticolo 20, comma 2, e unicamente nellâambito di un progetto di ricerca autorizzato ai sensi degli articoli 31 o 33.
2. Sulla base di giustificazioni scientifiche, in deroga al comma 1, il Ministero può autorizzare lâimpiego di animali in procedure al di fuori dello stabilimento di un utilizzatore autorizzato.
3. Ă vietato eseguire sugli animali interventi che li rendono afoni e sono altresĂŹ vietati il commercio, lâacquisto e lâuso di animali resi afoni.
Articolo 13
Scelta dei metodi
1. Non sono autorizzabili le procedure che prevedono lâimpiego di animali vivi per le quali esistono altri metodi o strategie di sperimentazione, riconosciute dalla legislazione dellâUnione europea, ovvero prevedono metodi vietati dalla normativa vigente nazionale.
2. Qualora il ricorso allâimpiego di animali è inevitabile sono seguite, a paritĂ di risultati, le procedure che:
a) richiedono il minor numero di animali;
b) utilizzano animali con la minore capacitĂ di provare dolore, sofferenza, distress o danno prolungato;
c) sono in grado di minimizzare dolore, sofferenza, distress o danno prolungato;
d) offrono le maggiori probabilitĂ di risultati soddisfacenti;
e) hanno il piĂš favorevole rapporto tra danno e beneficio.
3. Nelle procedure di cui al comma 2, va evitata la morte come punto finale, preferendo punti finali piÚ precoci e umanitari. Qualora la morte come punto finale è inevitabile, la procedura soddisfa le seguenti condizioni:
a) comportare la morte del minor numero possibile di animali;
b) ridurre al minimo la durata e lâintensitĂ della sofferenza dellâanimale, garantendo per quanto possibile una morte senza dolore.
Articolo 14
Anestesia
1. Sono vietate le procedure che non prevedono anestesia o analgesia, qualora esse causano dolore intenso a seguito di gravi lesioni allâanimale[, ad eccezione delle procedure per la sperimentazione di anestetici ed analgesici].
2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, sono consentite le procedure condotte in assenza di anestesia generale o locale secondo quanto disposto dalla legislazione o farmacopea nazionale, europee o internazionali, ovvero qualora si ritiene che lâanestesia è per lâanimale piĂš traumatica della stessa procedura ovvero risulta essere incompatibile con le finalitĂ della stessa.
3. Cessati gli effetti dellâanestesia o quando questa non sia praticabile, gli animali sono immediatamente sottoposti a un trattamento analgesico adeguato o ad un altro metodo appropriato per ridurre la percezione del dolore o della sofferenza, purchĂŠ compatibile con le finalitĂ della procedura.
4. Non è consentito fare uso di alcun mezzo, ivi compresi agenti di blocco neuromuscolare, volto ad impedire o limitare lâespressione del dolore senza assicurare un livello adeguato di anestesia o di analgesia. In questi casi è obbligatoriamente fornita una giustificazione scientifica corredata da informazioni dettagliate sullâefficacia del protocollo anestesiologico o analgesico.
5. Al termine della procedura sono intraprese azioni appropriate allo scopo di ridurre al minimo la sofferenza dellâanimale.
Articolo 15
Classificazione della gravitĂ delle procedure
1. Le procedure sono classificate, caso per caso, secondo i criteri di assegnazione di cui allâallegato VII del presente decreto, come:
a) non risveglio;
b) lievi;
c) moderate;
d) gravi.
2. Non sono autorizzabili procedure sugli animali che comportano dolori, sofferenze o distress intensi che possono protrarsi e non possono essere alleviati.
Articolo 16
Riutilizzo degli animali impiegati nelle procedure
1. Un animale già usato in una o piÚ procedure può essere riutilizzato in altre procedure solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a) lâeffettiva gravitĂ delle procedure precedenti era ÂŤlieveÂť o ÂŤmoderataÂť;
b) è dimostrato che è stato pienamente ripristinato il benessere e lo stato di salute generale dellâanimale;
c) la procedura successiva è classificata come lieve o moderata o non risveglio;
d) la procedura successiva è classificata come lieve o non risveglio;
e) il veterinario designato di cui allâarticolo 24, ha espresso parere positivo tenuto conto delle esperienze dellâanimale nel corso di tutta la sua vita.
2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera a), il Ministero, previo parere favorevole del veterinario designato di cui al comma 1, lettera e), può eccezionalmente autorizzare il riutilizzo di un animale già impiegato in procedure classificate come gravi nelle procedure di cui al comma 1, lettera c), fino al 31 dicembre 2016 e, a decorrere dal 1° gennaio 2017, nelle procedure di cui al comma 1, lettera d).
Articolo 17
Fine della procedura
1. Una procedura si considera terminata quando non è necessario effettuare ulteriori osservazioni ovvero quando, nel caso di nuove linee di animali geneticamente modificate, la trasmissione dellâalterazione genetica non ha dato luogo o si prevede che non dia luogo per la discendenza ad un livello di dolore, sofferenza, distress o danno prolungato equivalente o superiore a quello provocato dallâinserimento di un ago.
2. Al termine della procedura o per qualsiasi eventuale interruzione della stessa il medico veterinario di cui allâarticolo 24 decide se lâanimale deve essere tenuto in vita o soppresso. Si procede comunque alla sua soppressione quando nellâanimale permangono condizioni di dolore, sofferenza, distress o danno prolungato moderati o intensi. Qualora un animale debba essere mantenuto in vita, esso riceve la cura e la sistemazione adeguate alle sue condizioni di salute.
Articolo 18
Condivisione di organi e tessuti
1. Al fine di ridurre il numero degli animali impiegati nelle procedure, il Ministero promuove la definizione di programmi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, per la condivisione, tra gli utilizzatori interessati, di organi e tessuti di animali soppressi ai fini sperimentali.
Articolo 19
Liberazione e reinserimento degli animali
1. Gli animali utilizzati o destinati a essere utilizzati nelle procedure, previo parere favorevole del medico veterinario di cui allâarticolo 24, possono essere reinseriti o reintrodotti in un habitat adeguato o in un sistema di allevamento appropriato alla loro specie, alle seguenti condizioni:
a) lo stato di salute dellâanimale lo permette;
b) non vi è pericolo per la sanitĂ pubblica, la salute animale o lâambiente;
c) sono state adottate le misure del caso per la salvaguardia del benessere dellâanimale;
d) è stato predisposto un programma di reinserimento che assicura la socializzazione degli animali ovvero un programma di riabilitazione, se animali selvatici, prima della reintroduzione nel loro habitat.
2. Con decreto del Ministro, sono individuati i requisiti strutturali e gestionali per lo svolgimento delle attivitĂ di cui al comma 1.
Capo IV
Autorizzazione - Requisiti per gli allevatori, i fornitori e gli utilizzatori
Articolo 20
Autorizzazione degli allevatori, dei fornitori e degli utilizzatori
1. Chiunque intende porre in esercizio uno stabilimento di allevamento o di fornitura presenta domanda di autorizzazione allâautoritĂ competente di cui allâarticolo 4, comma 2.
2. Chiunque intende porre in esercizio uno stabilimento di utilizzazione presenta domanda di autorizzazione al Ministero, autoritĂ competente di cui allâarticolo 4, comma 5. Non possono presentare domanda ai sensi del presente comma coloro che hanno riportato condanne con sentenze passate in giudicato o con lâapplicazione della pena su richiesta delle parti di cui allâarticolo 444 del codice di procedura penale per uno dei reati di cui agli articoli 544-bis, 544-ter e 727 del codice penale, nonchĂŠ per quelli di cui agli articoli 4 e 5 della legge 4 novembre 2010, n. 201.
3. Lâautorizzazione è concessa solo se lâallevatore, il fornitore o lâutilizzatore e i rispettivi stabilimenti sono conformi ai requisiti del presente decreto(1).
4. Nellâautorizzazione di cui ai commi 1 e 2 sono riportate le seguenti informazioni:
a) la persona fisica o giuridica titolare dellâautorizzazione di cui allâarticolo 3, comma 1, lettere d), e) ed f);
b) la sede dello stabilimento e le specie animali stabulate;
c) la persona di cui allâarticolo 3, comma 1, lettera h);
d) il medico veterinario di cui allâarticolo 24.
5. Lâautorizzazione di cui ai commi 1 e 2 ha una durata di sei anni, salvo lâadozione da parte dellâautoritĂ competente di provvedimenti di sospensione o di revoca di cui allâarticolo 21.
6. Le modifiche significative alla struttura o al funzionamento dello stabilimento di un allevatore, fornitore o utilizzatore, compreso qualsiasi cambiamento riguardante i soggetti cui al comma 4, sono comunicate preventivamente allâautoritĂ competente al rilascio dellâautorizzazione che, se del caso, provvede alla variazione dellâautorizzazione.
7. Salvo diversa previsione dei singoli ordinamenti regionali, il comune tiene un elenco aggiornato degli stabilimenti di allevamento e di fornitura autorizzati e ne trasmette copia al Ministero e alla regione o provincia autonoma.
Articolo 21
Sospensione e revoca dellâautorizzazione
1. Le autoritĂ competenti al rilascio dellâautorizzazione di cui allâarticolo 20, qualora nel corso delle attivitĂ ispettive di cui allâarticolo 30 rilevano il venir meno dei requisiti stabiliti per il rilascio della stessa, prescrivono misure correttive da attuare entro un termine definito ovvero dispongono la sospensione fino a tre mesi dellâattivitĂ ovvero, nei casi piĂš gravi, la revoca dellâautorizzazione.
2. La sospensione o la revoca dellâautorizzazione non determinano conseguenze negative sul benessere degli animali alloggiati nello stabilimento.
Articolo 22
Requisiti per impianti, attrezzature, sistemazione e cura degli animali
1. LâautoritĂ competente di cui allâarticolo 4 verifica, nel corso delle ispezioni di cui allâarticolo 30, che ogni stabilimento di allevamento, di fornitura e di utilizzazione dispone dei requisiti di cui allâallegato III del presente decreto, sezione I e sezione II a partire dalle date ivi stabilite, nonchĂŠ di:
a) impianti e attrezzature adeguati alle specie animali ospitate e allo svolgimento delle attivitĂ e delle procedure laddove condotte;
b) un numero adeguato di persone qualificate per garantire la cura e il controllo giornaliero degli animali nonchĂŠ il corretto funzionamento della struttura, degli impianti e delle attrezzature.
2. La progettazione, la costruzione e le modalitĂ di funzionamento degli impianti e delle attrezzature di cui al comma 1 sono realizzate a garanzia di uno svolgimento il piĂš efficace possibile delle attivitĂ e delle procedure, nonchĂŠ al fine di ottenere risultati affidabili usando il minor numero possibile di animali e con il minor grado di dolore, sofferenza, distress o danno prolungato.
3. La persona di cui allâarticolo 3, comma 1, lettera h), è responsabile della sistemazione e della cura degli animali e assicura, in particolare, che:
a) gli animali dispongono, in conformitĂ ai requisiti di cui allâallegato III del presente decreto, di alloggio e godono di un ambiente, di unâalimentazione, di acqua e di cure adeguate alla loro salute e al loro benessere;
b) qualsiasi limitazione alla possibilitĂ dellâanimale di soddisfare i bisogni fisiologici e comportamentali è mantenuta al minimo;
c) le condizioni fisiche in cui gli animali allevati, tenuti o utilizzati sono soggette a controlli giornalieri;
d) sono adottate misure intese a eliminare tempestivamente qualsiasi difetto o dolore, sofferenza, distress o danno prolungato evitabili eventualmente rilevati;
e) gli animali sono trasportati in condizioni appropriate tali da ridurre al minimo sofferenza e stress in relazione alla specie, alla durata dello spostamento e al tipo di mezzo impiegato.
4. Per motivi scientifici legati al benessere o alla salute degli animali, lâautoritĂ competente secondo gli ambiti di cui allâarticolo 4 può rilasciare specifici provvedimenti di autorizzazione adottati ai sensi dellâarticolo 20, commi 1 e 2, mediante disposizioni di deroga rispetto a quanto previsto dal comma 3, lettera a).
Articolo 23
Disciplina del personale abilitato
1. LâautoritĂ competente, secondo gli ambiti di cui allâarticolo 4 verifica che lâallevatore, il fornitore, lâutilizzatore ed il responsabile di cui allâarticolo 3, comma 1, lettera g), dispongono di personale sufficiente, in relazione al tipo di attivitĂ , al numero, alle specie di animali mantenute, alla natura delle procedure.
2. Il personale dispone di un livello di istruzione e di formazione adeguato, acquisito, mantenuto e dimostrato secondo le modalitĂ definite con decreto del Ministro sulla base degli elementi di cui allâallegato V del presente decreto, per svolgere una delle seguenti funzioni:
a) la realizzazione di procedure su animali;
b) la concezione delle procedure e di progetti;
c) la cura degli animali;
d) la soppressione degli animali. (1)
3. Le funzioni di cui alla lettera b) del comma 2, sono svolte da personale che ha ricevuto la pertinente formazione scientifica, dispone di conoscenze specifiche sulla specie interessata e garantisce:
a) lâinterruzione di qualunque procedura nel corso della quale allâanimale vengono inflitti evitabili dolore, sofferenza, distress o danno prolungato;
b) la realizzazione dei progetti in conformitĂ allâautorizzazione concessa o, nei casi di cui allâarticolo 33 in conformitĂ con la domanda inviata allâautoritĂ competente, ovvero in conformitĂ a qualsiasi decisione successiva adottata dallâautoritĂ competente, ed assicura che, in caso di inosservanza, le misure adeguate per porvi rimedio siano adottate e registrate.
4. Il personale nellâespletamento delle funzioni di cui alle lettere a), c) o d) del comma 2, opera sotto la supervisione della persona responsabile del benessere, dellâassistenza degli animali e del funzionamento delle attrezzature di cui allâarticolo 20, comma 4, lettera c), finchè non abbia dato prova del possesso delle competenze richieste.
Articolo 24
Veterinario designato
1. Ciascun allevatore, fornitore o utilizzatore deve disporre di un medico veterinario designato, esperto in medicina degli animali da laboratorio, in possesso di requisiti di esperienza e di formazione specifica, che prescrive le modalitĂ per il benessere e il trattamento terapeutico degli animali.
Articolo 25
Organismo preposto al benessere degli animali
1. Ciascun allevatore, fornitore o utilizzatore istituisce un organismo preposto al benessere degli animali.
2. Lâorganismo di cui al comma 1 è composto almeno dalla persona o dalle persone responsabili del benessere e della cura degli animali, dal medico veterinario di cui allâarticolo 24 e, nel caso di un utilizzatore, da un membro scientifico.
3. I piccoli allevatori, fornitori e utilizzatori possono affidare i compiti previsti dallâarticolo 26 ad un organismo operante in uno stabilimento diverso.
4. Nel caso in cui uno stabilimento utilizzatore è autorizzato anche come stabilimento allevatore o fornitore, i compiti di cui allâarticolo 26 possono essere assolti mediante lâistituzione di un unico organismo preposto al benessere animale.
Articolo 26
Compiti dellâorganismo preposto al benessere degli animali
1. Lâorganismo preposto al benessere degli animali di cui allâarticolo 25 svolge almeno i seguenti compiti:
a) consiglia il personale che si occupa degli animali su questioni relative al benessere degli animali in relazione alla loro acquisizione, sistemazione, cura e impiego;
b) consiglia il personale nellâapplicazione del principio della sostituzione, della riduzione e del perfezionamento, lo tiene informato sugli sviluppi tecnici e scientifici e promuove lâaggiornamento professionale del personale addetto allâutilizzo degli animali;
c) definisce e rivede i processi operativi interni di monitoraggio, di comunicazione e di verifica legati al benessere degli animali alloggiati o utilizzati nello stabilimento;
d) esprime un parere motivato sui progetti di ricerca e sulle eventuali successive modifiche, dandone comunicazione al responsabile del progetto;
e) inoltra le domande di autorizzazione dei progetti di ricerca di cui agli articoli 31 e 33, dandone comunicazione al responsabile del progetto;
f) segue lo sviluppo e lâesito dei progetti di ricerca tenendo conto degli effetti sugli animali utilizzati nonchĂŠ individuando e fornendo consulenza su elementi che contribuiscono ulteriormente ai principi della sostituzione, della riduzione e del perfezionamento;
g) fornisce consulenza in merito ai programmi di reinserimento, compresa lâadeguata socializzazione degli animali che devono essere reinseriti.
2. Ai fini del rilascio del parere di cui al comma 1, lettera d), lâorganismo preposto al benessere degli animali valuta:
a) la corretta applicazione del presente decreto;
b) la rilevanza tecnico-scientifica del progetto;
c) gli obblighi derivanti dalle normative europee e internazionali o farmacopee per lo sviluppo e la sicurezza dei farmaci e i saggi tossicologici relativi a sostanze chimiche e naturali;
d) la possibilitĂ di sostituire una o piĂš procedure con metodi alternativi di cui allâarticolo 1, comma 2;
e) lâadeguata formazione e la congruitĂ dei ruoli professionali del personale utilizzatore indicato nel progetto;
f) la valutazione del danno/beneficio.
3. I componenti dellâorganismo assolvono il loro mandato in regime di riservatezza.
4. Lâorganismo riporta in appositi registri, messi a disposizione dellâautoritĂ competente, le consulenze fornite e le relative decisioni e provvede alla loro conservazione per un periodo di almeno sei anni.
Articolo 27
Registri degli animali
1. Ciascun allevatore, fornitore o utilizzatore tiene presso ogni stabilimento un registro non modificabile, di tipo informatico o cartaceo, approvato dallâautoritĂ competente.
2. Il registro di cui al comma 1 contiene, ai fini della tracciabilitĂ degli animali, le seguenti informazioni:
a) il codice del lotto o codici di identificazione individuale, le specie e il numero di animali allevati, acquisiti, forniti, utilizzati in procedure, rimessi in libertĂ o reinseriti;
b) la provenienza degli animali, specificando altresĂŹ se sono allevati per essere usati nelle procedure;
c) la persona (fisica o giuridica) o le persone da cui gli animali sono acquisiti;
d) le date in cui gli animali sono acquisiti, forniti, liberati o reinseriti;
e) il nome e lâindirizzo del destinatario degli animali;
f) la data, le specie e il numero di animali deceduti o soppressi in ciascuno stabilimento, specificando per gli animali deceduti la causa della morte, se nota;
g) nel caso degli utilizzatori, le date di inizio e di termine delle procedure e i progetti nei quali gli animali sono usati.
3. Il registro di cui al comma 1, aggiornato a cadenza settimanale, è messo a disposizione dellâautoritĂ competente ed è tenuto per un minimo di cinque anni.
Articolo 28
Informazioni ulteriori su cani, gatti e primati non umani
1. Ogni cane, gatto e primate non umano è dotato di un fascicolo individuale che lo accompagna per tutto il periodo in cui è tenuto. Il fascicolo è creato alla nascita, o subito dopo tale data, è prontamente aggiornato e contiene ogni informazione pertinente sulla situazione riproduttiva, veterinaria e sociale del singolo animale e sui progetti nei quali è utilizzato.
2. Nel fascicolo di cui al comma 1 sono riportate altresĂŹ le seguenti informazioni:
a) identitĂ ;
b) luogo e data di nascita, se noti;
c) se è allevato per essere usato nelle procedure;
d) per i primati non umani, se discendono da primati non umani nati in cattivitĂ .
3. Il fascicolo è tenuto per un minimo di tre anni dalla morte dellâanimale o dal suo reinserimento ed è messo a disposizione dellâautoritĂ competente. In caso di reinserimento, le informazioni pertinenti sulle cure veterinarie e sulla situazione sociale tratte dal fascicolo accompagnano lâanimale.
Articolo 29
Marcatura e identificazione di cani, gatti e primati non umani
1. Ogni cane, gatto o primate non umano è contrassegnato da un microchip, ove non interferisce con la procedura, ovvero da un marchio permanente di identificazione individuale, da apporre entro la fine dello svezzamento, nel modo meno doloroso possibile.
2. Qualora un animale di cui al comma 1 prima dello svezzamento è trasferito da un allevatore, fornitore od utilizzatore ad un altro stabilimento e non è stato possibile effettuare la marcatura, il ricevente deve conservare una documentazione specifica che riporta in particolare, lâidentitĂ della madre.
3. Nel caso di movimentazione di animali di cui al comma 1 a fine svezzamento e senza che sia stato possibile effettuare la marcatura sono osservate le seguenti condizioni:
a) lâallevatore, il fornitore o lâutilizzatore da cui proviene lâanimale provvede ad inviare alla azienda sanitaria locale competente per il territorio ove ha sede lo stabilimento una preventiva comunicazione che giustifica la mancata marcatura;
b) lâallevatore, il fornitore od lâutilizzatore che prende in consegna lâanimale provvede, tenuto conto dello stato di salute dello stesso, alla marcatura non appena possibile e nel modo meno doloroso.
Articolo 30
AttivitĂ ispettiva
1. Le autoritĂ di cui allâarticolo 4, effettuano ispezioni regolari sugli allevatori, sui fornitori e sugli utilizzatori ed i rispettivi stabilimenti, nonchĂŠ sullâesecuzione dei progetti di cui allâarticolo 3, comma 1, lettera b), per verificare la conformitĂ degli stessi con i requisiti del presente decreto.
2. LâautoritĂ competente che, nel corso delle attivitĂ di cui al comma 1, rileva una o piĂš non conformitĂ tali da non compromettere il benessere degli animali, prima di procedere allâapplicazione delle sanzioni per le fattispecie di cui allâarticolo 40, indica nel verbale di accertamento le carenze riscontrate e le conseguenti prescrizioni con i termini di adeguamento per la rimozione delle stesse. Decorsi tali termini, in caso di accertata mancata rimozione delle non conformitĂ , lâautoritĂ competente procede con lâapplicazione delle sanzioni.
3. La frequenza delle ispezioni è determinata, per ciascuno stabilimento, in base allâanalisi del rischio tenendo conto dei seguenti elementi:
a) numero e specie degli animali alloggiati;
b) documentazione attestante la conformitĂ dellâallevatore, fornitore od utilizzatore, compresi i rispettivi stabilimenti, ai requisiti del presente decreto;
c) le eventuali non conformitĂ precedentemente riscontrate;
d) per gli utilizzatori il numero e i tipi di progetti realizzati.
4. Almeno un terzo degli utilizzatori è sottoposto ogni anno a ispezione in base allâanalisi del rischio di cui al comma 3. I fornitori e gli utilizzatori di primati non umani sono sottoposti a ispezione almeno una volta lâanno.
5. Una percentuale appropriata di ispezioni è effettuata senza preavviso.
6. LâautoritĂ competente conserva per almeno cinque anni i verbali delle ispezioni effettuate.
Articolo 31
Autorizzazione dei progetti
1. Ă vietata lâesecuzione di progetti di ricerca che prevedono lâutilizzo di animali secondo le finalitĂ di cui allâarticolo 5, comma 1, senza la preventiva autorizzazione del Ministero o in modo non conforme alla autorizzazione medesima e ad ogni altra determinazione eventualmente adottata dal Ministero.
2. Lâorganismo di cui allâarticolo 25 inoltra, per via telematica certificata, al Ministero apposita domanda di autorizzazione, allegando:
a) la proposta del progetto;
b) la sintesi non tecnica del progetto di cui allâarticolo 34;
c) il modulo di cui allâallegato VI del presente decreto.
3. Nel procedimento per il rilascio dellâautorizzazione di cui al comma 1, il Ministero richiede una valutazione tecnico-scientifica allâIstituto superiore di sanitĂ o ad altri enti tecnico-scientifici tenuto conto delle materie di pertinenza del progetto ovvero al Consiglio superiore di sanitĂ in caso di utilizzo di primati non umani, cani, gatti ed esemplari di specie in via di estinzione.
4. La valutazione tecnico-scientifica tiene conto:
a) della preventiva valutazione sugli scopi del progetto che giustificano lâuso dellâanimale;
b) della presenza del parere positivo di cui allâarticolo 26, comma 1, lettera d);
c) dellâanalisi dei danni e dei benefici derivanti dal progetto, al fine di comprendere, tenuto conto anche delle considerazioni di natura etica, se il danno arrecato agli animali in termini di sofferenza, dolore, distress o danno prolungato è giustificato dal risultato atteso in termini di benefici per gli esseri umani, per gli animali e per lâambiente;
d) della preventiva valutazione circa lo svolgimento delle procedure nelle condizioni piĂš umanitarie e piĂš rispettose dellâambiente possibili;
e) della effettiva necessitĂ della ricerca in quanto non costituisce una inutile duplicazione di ricerche precedenti;
f) della giustificazione del progetto unitamente alle procedure ivi previste da un punto di vista scientifico o educativo o, comunque, previsto per legge;
g) della conformitĂ a quanto previsto dal presente decreto relativamente alla competenza professionale del personale designato a condurre le procedure;
h) delle motivazioni poste alla base dellâutilizzo di una determinata specie, allevata o meno per essere impiegata nelle procedure;
i) del minor numero di animali per il raggiungimento delle finalitĂ del progetto e del rispetto dellâobbligo di sostituzione(1);
l) di tutte le possibili precauzioni assunte per prevenire o ridurre al minimo il dolore, la sofferenza e il distress nelle procedure;
m) del rispetto di quanto disposto dallâarticolo 14;
n) delle motivazioni poste alla base della scelta delle vie di somministrazione dei preparati;
o) dellâutilizzo di metodi adeguati di eutanasia in conformitĂ con lâarticolo 6;
p) della preventiva valutazione sulla gravitĂ delle procedure, nonchĂŠ di una classificazione delle stesse secondo i criteri di cui allâarticolo 15 e allâallegato VII del presente decreto;
q) della necessitĂ di eseguire o meno una valutazione retrospettiva del progetto di cui allâarticolo 32;
r) della presenza di personale con competenze specialistiche nei seguenti ambiti:
1) settori di applicazione scientifica in cui gli animali saranno utilizzati, con particolare riguardo alla realizzazione della sostituzione, della riduzione e del perfezionamento;
2) progettazione sperimentale e, se del caso, valutazione dei dati statistici;
3) pratica veterinaria, nelle scienze degli animali da laboratorio o, se del caso, pratica veterinaria applicata alla fauna selvatica;
4) allevamento e cura degli animali in relazione alle specie che si intende utilizzare.
5. Lâautorizzazione del progetto è limitata alle procedure che sono state oggetto di valutazione e di una classificazione della gravitĂ loro attribuita.
6. Lâautorizzazione è inviata anche allâazienda sanitaria locale territorialmente competente e contiene le seguenti informazioni:
a) il nome dellâutilizzatore nel cui stabilimento si realizza il progetto;
b) il responsabile di cui allâarticolo 3, comma 1, lettera g);
c) la conformitĂ del progetto allâautorizzazione;
d) gli stabilimenti in cui viene realizzato il progetto;
e) eventuali condizioni specifiche assunte in sede di valutazione del progetto, incluso se e quando il progetto deve essere oggetto di valutazione retrospettiva.
7. Il Ministero, invia al richiedente la ricevuta della domanda di autorizzazione con lâindicazione del termine entro cui si intende adottare il provvedimento che non può essere superiore a quaranta giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricezione della domanda ed assicura la massima trasparenza e lâaccuratezza appropriata al tipo di progetto.
8. Il Ministero qualora la domanda sia incompleta o errata, richiede le opportune integrazioni e modifiche, da presentare entro trenta giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricevimento della richiesta, durante i quali il termine di cui al comma 7 è sospeso.
9. In considerazione della complessità o del carattere multidisciplinare del progetto, il termine di cui al comma 7 può essere prorogato una sola volta per un periodo non superiore a quindici giorni lavorativi. La proroga e la sua durata sono debitamente motivate e comunicate al richiedente prima della scadenza del termine di cui al comma 7.
10. Lâautorizzazione ha una durata non superiore a cinque anni e non può essere concessa nel caso in cui il responsabile di cui allâarticolo 3, comma 1, lettera g), ha riportato condanne con sentenze passate in giudicato o con lâapplicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dellâarticolo 444 del codice di procedura penale per uno dei reati di cui agli articoli 544-bis, 544-ter e 727 del codice penale, nonchĂŠ per quelli di cui agli articoli 4 e 5 della legge 4 novembre 2010, n. 201.
11. Il Ministero può rilasciare una unica autorizzazione per progetti generici multipli realizzati dallo stesso utilizzatore se tali progetti soddisfano requisiti regolatori o nel caso in cui tali progetti prevedono lâimpiego di animali a scopo di produzione o diagnostici con metodi prestabiliti.
12. I soggetti di cui al comma 3, coinvolti nel procedimento di rilascio dellâautorizzazione, garantiscono la protezione della proprietĂ intellettuale e delle informazioni riservate.
13. Ove ricorrono giustificati motivi di necessitĂ , può essere presentata motivata domanda di rinnovo dellâautorizzazione almeno quattro mesi prima della scadenza, con le modalitĂ di cui al comma 2. Il Ministero valuta tale richiesta secondo le modalitĂ di cui al presente articolo.
14. Al di fuori delle fattispecie di cui allâarticolo 33, qualsiasi modifica significativa apportata ad un progetto di ricerca deve essere comunicata ed espressamente autorizzata dal Ministero con le modalitĂ di cui al presente articolo. Lâautorizzazione relativa alle modifiche non produce effetti sul termine di cui al comma 10.
15. Il Ministero può revocare lâautorizzazione del progetto qualora lo stesso non viene realizzato in conformitĂ con quanto disposto nellâautorizzazione.
16. Nel caso di revoca dellâautorizzazione del progetto è comunque garantito dal responsabile di cui allâarticolo 3, comma 1, lettera g), il benessere degli animali utilizzati o destinati a essere utilizzati nel progetto.
[1] Lettera modificata dallâarticolo 33, comma 4, della Legge 23 dicembre 2021, n. 238.
Articolo 32
Valutazione retrospettiva
1. Il Ministero effettua la valutazione retrospettiva del progetto, se prevista dallâautorizzazione di cui allâarticolo 31, richiedendo, ove ritenuto necessario, una valutazione tecnico-scientifica agli enti di cui allâarticolo 31, comma 3.
2. La valutazione retrospettiva viene effettuata sulla base della documentazione presentata dal responsabile di cui allâarticolo 3, comma 1, lettera g), e verte sui seguenti aspetti:
a) il raggiungimento degli obiettivi del progetto;
b) le specie e il numero di animali utilizzati, il danno inflitto e la gravitĂ delle procedure impiegate;
c) gli elementi che possono contribuire a potenziare lâapplicazione dei requisiti di sostituzione, riduzione e perfezionamento.
3. Per i progetti che fanno uso di primati non umani ed i progetti che comportano procedure classificate come ÂŤgraviÂť il Ministero effettua sempre la valutazione retrospettiva.
4. Al di fuori dei casi di cui al comma 3, il Ministero può esentare dalla valutazione retrospettiva i progetti che prevedono procedure classificate come lievi o non risveglio.
Articolo 33
Procedura amministrativa semplificata
1. Al di fuori dei casi di cui allâarticolo 31, i progetti di ricerca necessari per soddisfare requisiti regolatori o che prevedono lâutilizzo di animali a fini di produzione o diagnostici con metodi prestabiliti nei quali sono presenti procedure classificate come ÂŤnon risveglioÂť, ÂŤlieviÂť o ÂŤmoderateÂť e che non contemplano lâutilizzo di primati non umani, sono eseguibili qualora sia decorso il termine di cui allâarticolo 31, comma 7, senza che il Ministero, cui è stata presentata lâistanza di cui allâarticolo 31, comma 2, abbia comunicato al responsabile del progetto il provvedimento espresso di diniego.
2. Per i progetti di cui al comma 1 è previsto che:
a) lâistanza di cui allâarticolo 31, comma 2, deve contenere le informazioni indicate allâarticolo 31, comma 6, lettere a), b), c) e d);
b) si applica lâarticolo 31, commi 4, 10, 11, 12;
c) non sono soggetti alla presentazione della sintesi non tecnica di cui allâarticolo 34;
d) non sono soggetti alla valutazione retrospettiva di cui allâarticolo 32.
3. Le modifiche ai progetti di cui al comma 1 che possono avere un impatto negativo sul benessere animale sono preventivamente comunicate al Ministero con le modalitĂ di cui allâarticolo 31, comma 2 e sono soggette alla procedura di cui al presente articolo.
4. Ove ricorrono giustificati motivi di necessitĂ , può essere presentata motivata domanda di rinnovo dellâautorizzazione con le modalitĂ di cui allâarticolo 31, comma 2. Il Ministero provvede secondo le modalitĂ di cui al presente articolo.
5. Al presente articolo si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui allâarticolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
Articolo 34
Sintesi non tecniche dei progetti
1. Fatta salva la tutela della proprietĂ intellettuale e delle informazioni riservate, la sintesi non tecnica del progetto, compilata dal responsabile del progetto secondo il modello di cui allâallegato IX del presente decreto contiene:
a) informazioni sugli obiettivi del progetto, ivi compresi i danni e i benefici previsti, nonchĂŠ sul numero e sulle specie animali da utilizzare;
b) la dimostrazione della conformitĂ ai requisiti di sostituzione, riduzione e perfezionamento.
2. Il Ministero pubblica le sintesi non tecniche dei progetti e le eventuali relative revisioni entro tre mesi dal rilascio dellâautorizzazione di cui allâarticolo 31.
Articolo 35
Documentazione
1. La documentazione pertinente, comprese lâautorizzazione del progetto e il risultato della valutazione retrospettiva del progetto, deve essere conservata per almeno tre anni dalla data di scadenza dellâautorizzazione del progetto e messa a disposizione del Ministero.
2. La documentazione di cui al comma 1 è comunque conservata sino al completamento della valutazione retrospettiva, ove prevista.
Capo V
Misure per evitare duplicazioni e approcci alternativi
Articolo 36
Misure per evitare duplicazioni di procedure
1. Al fine di evitare duplicazioni di procedure, il Ministero accetta i dati provenienti da altri Stati membri ottenuti da procedure riconosciute dallâUnione europea, a meno che non siano necessarie ulteriori integrazioni a fini di tutela della salute pubblica, la sicurezza e lâambiente.
Articolo 37
Approcci alternativi
1. Il Ministero promuove lo sviluppo e la ricerca di approcci alternativi, idonei a fornire lo stesso livello o un livello piĂš alto dâinformazione di quello ottenuto nelle procedure che usano animali, che non prevedono lâuso di animali o utilizzano un minor numero di animali o che comportano procedure meno dolorose, nonchĂŠ la formazione e aggiornamento per gli operatori degli stabilimenti autorizzati ai sensi dellâarticolo 20, comma 2.
2. Il Ministero individua nel Laboratorio del reparto substrati cellulari ed immunologia cellulare dellâIstituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dellâEmilia-Romagna, nellâambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente, il punto di contatto unico incaricato di fornire consulenza sulla pertinenza normativa e sullâidoneitĂ degli approcci alternativi proposti per gli studi di convalida.
3. Gli studi di convalida di metodi alternativi sono effettuati da laboratori specializzati e qualificati individuati dalla Commissione europea in collaborazione con il Ministero.
Articolo 38
Comitato nazionale per la protezione degli animali usati a fini scientifici
1. Senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, è istituito presso il Ministero, che ne assicura il coordinamento e le attività di segreteria, il Comitato nazionale per la protezione degli animali usati a fini scientifici.
2. Il Comitato svolge le seguenti funzioni:
a) consulenza alle autoritĂ competenti ed agli organismi preposti al benessere degli animali su questioni relative allâacquisizione, allâallevamento, alla sistemazione, alla cura e allâuso degli animali nelle procedure e assicura la condivisione delle migliori pratiche;
b) scambio, con i comitati degli altri paesi dellâUnione, delle informazioni sul funzionamento degli organismi preposti al benessere degli animali e sulla valutazione del progetto, e condividendone le migliori pratiche.
3. Il Comitato è composto da:
a) un rappresentante del Ministero;
b) due rappresentanti della facoltĂ di medicina veterinaria;
c) due rappresentanti delle facoltĂ di altre discipline scientifiche;
d) un rappresentante dellâIstituto superiore di sanitĂ ;
e) un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche;
f) un rappresentante del Centro di referenza per i metodi alternativi benessere e cura degli animali da laboratorio dellâIstituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dellâEmilia-Romagna.
4. Il Comitato può avvalersi di esperti in relazione agli specifici ambiti di trattazione.
5. La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito e agli esperti e ai componenti non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Al funzionamento del Comitato si provvede nellâambito delle risorse umane finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
6. I risultati dellâattivitĂ del Comitato sono pubblicati sul portale del Ministero.
Capo VI
Disposizioni finali
Articolo 39
Disposizioni di attuazione e relazioni
1. Con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dellâeconomia e delle finanze si provvede, ai sensi dellâarticolo 30, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, alla determinazione delle tariffe spettanti al Ministero per lâesame delle domande di autorizzazione, di modifica o rinnovo dellâautorizzazione allâesercizio dellâattivitĂ di utilizzazione di animali di cui allâarticolo 20, per lâesame delle domande di autorizzazione, di modifica o rinnovo dellâautorizzazione di cui agli articoli 31 e 33, nonchĂŠ per lâattivitĂ di cui allâarticolo 32.
2. Le entrate derivanti dalla riscossione delle tariffe spettanti al Ministero, di cui al comma 1 affluiscono allâentrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministero dellâeconomia e delle finanze, ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della salute ai fini della copertura delle spese sostenute per le attivitĂ di cui agli articoli 20, comma 2, 31, 33 e 32. Sino allâentrata in vigore del decreto di cui al comma 1, continuano ad applicarsi le tariffe di cui al decreto del Ministro del 19 luglio 1993.
3. Il Ministero raccoglie e pubblica, con cadenza annuale, le informazioni statistiche sullâuso degli animali nelle procedure, comprese le informazioni sullâeffettiva gravitĂ delle procedure e sullâorigine e sulle specie di primati non umani utilizzati nelle procedure sulla base di quanto comunicato entro il 31 marzo di ogni anno dagli utilizzatori di cui allâarticolo 3, comma 1, lettera f).
4. I dati di cui al comma 3 sono trasmessi dal Ministero alla Commissione europea entro il 10 novembre 2015 e successivamente con cadenza annuale. Con cadenza annuale sono trasmesse altresĂŹ le informazioni particolareggiate sulle deroghe concesse ai sensi dellâarticolo 6, comma 2.
5. Non devono essere pubblicate le informazioni pervenute in applicazione del presente decreto quando afferiscono ad interessi commerciali, industriali, nonchĂŠ alla riservatezza delle persone fisiche e giuridiche.
Articolo 40
Disciplina sanzionatoria ai sensi dellâarticolo 13, comma 1, lettera h), della legge 6 agosto 2013, n. 96
1. Salvo che il fatto costituisca reato, lâallevatore, il fornitore, lâutilizzatore, il responsabile di cui allâarticolo 3, comma 1, lettera g), il medico veterinario di cui allâarticolo 24 o il responsabile delle funzioni di cui allâarticolo 23, comma 2, lettera d), che viola le disposizioni di cui allâarticolo 6 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 9.000 euro a 60.000 euro ed è disposta la sospensione dellâattivitĂ da uno a tre mesi. In caso di reiterazione della violazione la sanzione amministrativa è aumentata fino alla metĂ ed è disposta la revoca dellâautorizzazione resa ai sensi dellâarticolo 20 o dellâarticolo 31 o dellâarticolo 33.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, il responsabile di cui allâarticolo 3, comma 1, lettera g), che viola le disposizioni di cui agli articoli 10, commi 1 e 2, 11, comma 1, è soggetto, in solido con lâutilizzatore, alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 9.000 euro a 60.000 euro. In caso di reiterazione della violazione la sanzione amministrativa è aumentata fino alla metĂ ed è disposta la revoca dellâautorizzazione resa ai sensi dellâarticolo 31 o dellâarticolo 33. Alla stessa sanzione soggiace lâallevatore, il fornitore o lâutilizzatore che viola la disposizione di cui allâarticolo 10, comma 6.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque violi la disposizione di cui allâarticolo 10, comma 5, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 30.000 euro a 90.000 euro.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, il responsabile di cui allâarticolo 3, comma 1, lettera g), che viola la disposizione di cui allâarticolo 12, comma 1, è soggetto, in solido con lâutilizzatore, alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 9.000 euro a 60.000 euro. In caso di reiterazione della violazione la sanzione amministrativa è aumentata fino alla metĂ ed è disposta la revoca dellâautorizzazione resa ai sensi dellâarticolo 31 o dellâarticolo 33.
5. Fermo restando quanto disposto dallâarticolo 544-ter del codice penale, chiunque viola la disposizione di cui allâarticolo 12, comma 3, relativamente agli interventi che rendono afoni gli animali, è soggetto, alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 15.000 euro a 150.000 euro. Ă inoltre disposta la revoca immediata dellâautorizzazione resa ai sensi dellâarticolo 31 o dellâarticolo 33 e, il responsabile di cui allâarticolo 3, comma 1, lettera g), è sospeso nei cinque anni successivi da ogni autorizzazione ad effettuare esperimenti.
6. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui allâarticolo 12, comma 3, relativamente al commercio, allâacquisto e allâuso di animali resi afoni è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 5.000 euro a 15.000 euro.
7. Fermo restando quanto disposto dallâarticolo 544-ter del codice penale, il responsabile di cui allâarticolo 3, comma 1, lettera g), e il responsabile delle funzioni di cui allâarticolo 23, comma 2, lettera a), nonchĂŠ, in caso di concorso, il medico veterinario di cui allâarticolo 24, che violano le disposizioni di cui allâarticolo 14, sono soggetti, in solido con lâutilizzatore, alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 30.000 euro a 150.000 euro. Ă inoltre disposta la revoca immediata dellâautorizzazione resa ai sensi dellâarticolo 31 o dellâarticolo 33 e, il responsabile di cui allâarticolo 3, comma 1, lettera g), nei cinque anni successivi è sospeso da ogni autorizzazione ad effettuare esperimenti.
8. Salvo che il fatto costituisca reato, il responsabile di cui allâarticolo 3, comma 1, lettera g), che viola le disposizioni di cui allâarticolo 16 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 9.000 euro a 60.000 euro. In caso di reiterazione della stessa violazione la sanzione amministrativa è aumentata fino alla metĂ ed è disposta la revoca dellâautorizzazione resa ai sensi dellâarticolo 31 o dellâarticolo 33.
9. Salvo che il fatto costituisca reato, lâallevatore, il fornitore o lâutilizzatore che viola le disposizioni di cui allâarticolo 19, comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 6.000 euro a 30.000 euro ed è disposta la sospensione dellâattivitĂ da uno a tre mesi. In caso di reiterazione della violazione la sanzione amministrativa è aumentata fino alla metĂ ed è disposta la revoca dellâautorizzazione di cui allâarticolo 20 o lâautorizzazione di cui allâarticolo 31. Alla stessa sanzione diminuita di un terzo, è soggetto chiunque acquisisce animali reinseriti o reintrodotti.
10. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque pone in esercizio uno stabilimento di allevamento, di fornitura o di utilizzazione di animali destinati alle finalitĂ di cui allâarticolo 5, comma 1, senza lâautorizzazione di cui allâarticolo 20 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 15.000 euro a 90.000 euro.
11. Salvo che il fatto costituisca reato, lâallevatore, il fornitore o lâutilizzatore che viola la disposizione di cui allâarticolo 20, comma 6, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 6.000 euro a 30.000 euro ed è disposta la sospensione dellâattivitĂ da uno a tre mesi. In caso di ripetizione della violazione la sanzione amministrativa è aumentata fino alla metĂ ed è disposta la revoca dellâautorizzazione dello stabilimento.
12. Salvo che il fatto costituisca reato, lâallevatore, il fornitore o lâutilizzatore che viola le disposizioni di cui allâarticolo 21, comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 3.000 euro a 12.000 euro.
13. Salvo che il fatto costituisca reato, lâallevatore, il fornitore o lâutilizzatore che, a seguito dellâautorizzazione di cui allâarticolo 20, non assicura il mantenimento dei requisiti di cui allâarticolo 22, commi 1 e 2, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 15.000 euro a 90.000 euro ed è disposta la sospensione dellâattivitĂ da uno a tre mesi. In caso di reiterazione della violazione la sanzione è aumentata fino alla metĂ ed è disposta la revoca dellâautorizzazione.
14. Salvo che il fatto costituisca reato, il responsabile di cui allâarticolo 3, comma 1, lettera h), che viola le disposizioni di cui allâarticolo 22, comma 3, è soggetto, in solido con il titolare dellâautorizzazione di cui allâarticolo 20, alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 9.000 euro a 30.000 euro. In caso di reiterazione della stessa violazione la sanzione amministrativa è aumentata fino alla metĂ ed è disposta la revoca dellâautorizzazione di cui allâarticolo 20.
15. Salvo che il fatto costituisca reato, lâallevatore, il fornitore, lâutilizzatore o il responsabile di cui allâarticolo 3, comma 1, lettera g), che viola le disposizioni di cui allâarticolo 23 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 9.000 euro a 60.000 euro. In caso di reiterazione della stessa violazione la sanzione amministrativa è aumentata fino alla metĂ ed è disposta la revoca dellâautorizzazione resa ai sensi dellâarticolo 20 o dellâarticolo 31 o dellâarticolo 33.
16. Salvo che il fatto costituisca reato, lâallevatore, il fornitore o lâutilizzatore che viola le disposizione di cui agli articoli 24 e 25 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 15.000 euro a 60.000 euro. Ă disposta altresĂŹ la revoca immediata dellâautorizzazione di cui allâarticolo 20.
17. Salvo che il fatto costituisca reato, lâallevatore, il fornitore o lâutilizzatore che viola le disposizioni di cui agli articoli 27, 28 e 29 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 3.000 euro a 60.000 euro. In caso di reiterazione della stessa violazione la sanzione amministrativa è aumentata fino alla metĂ ed è disposta la revoca dellâautorizzazione dello stabilimento di cui allâarticolo 20.
18. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 544-bis e 544-ter del codice penale, il responsabile di cui allâarticolo 3, comma 1, lettera g), che esegue le procedure previste dallâarticolo 5 senza lâautorizzazione di cui allâarticolo 31 o in violazione delle disposizioni di cui allâarticolo 33 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 50.000 euro a 150.000 euro. La medesima sanzione si applica al soggetto di cui allâarticolo 3, comma 1, lettera f), ove si sono svolte le procedure, nonchĂŠ, in caso di concorso, al medico veterinario di cui allâarticolo 24 ed è disposta la revoca immediata dellâautorizzazione di cui allâarticolo 20, comma 2.
19. Salvo che il fatto costituisca reato, il responsabile di cui allâarticolo 3, comma 1, lettera g), che, in violazione dellâarticolo 31, comma 1, esegue il progetto in modo non conforme allâautorizzazione od ogni ulteriore decisione adottata dallâautoritĂ competente, è soggetto, in solido con lâutilizzatore, alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 3.000 euro a 150.000 euro. In caso di reiterazione della stessa violazione la sanzione amministrativa è aumentata fino alla metĂ ed è disposta la revoca dellâautorizzazione resa ai sensi dellâarticolo 31 o dellâarticolo 33.
20. Salvo che il fatto costituisca reato, il responsabile di cui allâarticolo 3, comma 1, lettera g), che viola le disposizioni di cui allâarticolo 31 comma 14 è soggetto, in solido con lâutilizzatore, alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 9.000 euro a 60.000 euro. In caso di reiterazione della stessa violazione la sanzione amministrativa è aumentata fino alla metĂ ed è disposta la revoca dellâautorizzazione resa ai sensi dellâarticolo 31 o dellâarticolo 33.
21. Salvo che il fatto costituisca reato, il responsabile di cui allâarticolo 3, comma 1, lettera g), che viola la disposizione di cui allâarticolo 31, comma 16, è soggetto, in solido con lâutilizzatore, alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 3.000 euro a 12.000 euro.
22. Fermo restando quanto disposto dai commi precedenti, il medico veterinario di cui allâarticolo 24 che omette la consulenza e lâassistenza al buon mantenimento degli animali ed alla buona esecuzione delle procedure o che le effettua con negligenza ed imperizia gravi è deferito allâordine dei medici veterinari.
23. Allâaccertamento e allâirrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo provvedono, secondo gli ambiti di rispettiva competenza, il Ministero anche per il tramite degli Uffici periferici veterinari per gli adempimenti comunitari, e le regioni per il tramite delle aziende sanitarie locali.
24. Ai fini del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
25. Le entrate derivanti dallâapplicazione delle nuove sanzioni pecuniarie amministrative di spettanza statale di cui al presente articolo affluiscono allâentrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministero dellâeconomia e delle finanze, ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della salute per il finanziamento delle attivitĂ di cui allâarticolo 37, comma 1.
Articolo 41
Disposizioni finanziarie
1. Salvo quanto disposto dallâarticolo 37, comma 1, dallâattuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono allâadempimento dei compiti derivanti dallâattuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
2. Allâonere derivante dallâattuazione dellâarticolo 37, comma 1, si provvede:
a) sulla base di quanto disposto dallâarticolo 13, comma 1, lettera i), della legge 6 agosto 2013, n. 96, con le risorse di cui allâarticolo 40, comma 25, per lo sviluppo e la ricerca di approcci alternativi, idonei a fornire lo stesso livello o un livello piĂš alto dâinformazione di quello ottenuto nelle procedure che usano animali, che non prevedono lâuso di animali o utilizzano un minor numero di animali o che comportano procedure meno dolorose;
b) con lâimporto pari a euro 52.500 a decorrere dallâanno 2014, mediante corrispondente riduzione dellâautorizzazione di spesa di cui allâarticolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;
c) con un importo annuale pari ad euro 1.000.000 per ciascuno degli anni del triennio 2014-2016, a valere sulle risorse del fondo di rotazione di cui allâarticolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, mediante corrispondente versamento allâentrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione, con decreto del Ministro dellâeconomia e delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero, di cui:
1) per il 50 per cento da destinare alle regioni ed alle province autonome sulla base di apposito riparto da effettuare con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dellâeconomia e delle finanze, e dâintesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per il finanziamento di corsi di formazione ed aggiornamento per gli operatori degli stabilimenti autorizzati ai sensi dellâarticolo 20, comma 2(1);
2) per il 50 per cento da destinare agli istituti zooprofilattici sperimentali per lâattivitĂ di ricerca e sviluppo dei metodi alternativi.
c-bis) con un importo annuale pari ad euro 2.000.000 per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022, di cui :
1) per il 20 per cento da destinare alle regioni ed alle province autonome sulla base di apposito riparto da effettuare con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dellâeconomia e delle finanze, e dâintesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per il finanziamento di corsi di formazione ed aggiornamento per gli operatori degli stabilimenti autorizzati ai sensi dellâarticolo 20, comma 2;
2) per lâ80 per cento da destinare agli istituti zooprofilattici sperimentali, agli enti pubblici di ricerca e alle universitĂ , individuati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dellâuniversitĂ e della ricerca, per lâattivitĂ di ricerca e sviluppo dei metodi alternativi(2).
3. Le spese relative alle ispezioni e ai controlli necessari per il rilascio delle autorizzazioni, ivi comprese le attivitĂ di cui allâarticolo 33, previste dal presente decreto sono a carico del richiedente.
[1] Per il riparto tra le regioni dei fondi destinati alla ricerca e allo sviluppo di metodi alternativi allâuso degli animali per fini sperimentali, vedi il D.M. 24 dicembre 2015.[2] Lettera aggiunta dallâarticolo 24, comma 2, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8.
Articolo 42
Disposizioni transitorie e finali
1. Le disposizioni di cui allâarticolo 5, comma 2, lettere d) ed e), ed allâarticolo 16, comma 1, lettera d), si applicano a decorrere dal 1° luglio 2025 la disposizione di cui allâarticolo 16, comma 1, lettera c), si applica fino al 31 dicembre 2016(1).
2. Al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui al comma 1, il Ministero, avvalendosi del Laboratorio del reparto substrati cellulari ed immunologia cellulare dellâIstituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dellâEmilia-Romagna di cui allâarticolo 37, comma 2, effettua entro il 30 giugno di ogni anno un monitoraggio sulla effettiva disponibilitĂ di metodi alternativi.(2)
2-bis. Entro il 30 giugno 2020, il Ministro della salute invia alle Camere una relazione sullo stato delle procedure di sperimentazione autorizzate per le ricerche sulle sostanze dâabuso, anche al fine di evidenziare le tipologie di sostanze che possono essere oggetto di programmi di ricerca alternativi e sostitutivi della sperimentazione animale (3).
3. Il presente decreto non si applica ai progetti giĂ autorizzati o comunicati prima della entrata in vigore dello stesso. A tali progetti, comunque non prorogabili, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116. In ogni caso, ai progetti autorizzati prima del 31 dicembre 2016 e fino alla loro naturale scadenza non si applicano i divieti di cui al comma 1.
4. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fatto salvo quanto previsto dal comma 3, sono abrogati il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, nonchÊ la legge 12 giugno 1931, n. 924, come modificata dalla legge 1° maggio 1941, n. 625.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarĂ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. Ă fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Allegato 1
Elenco degli animali di cui allâarticolo 10, comma 1.
1. Topo (Mus musculus)
2. Ratto (Rattus norvegicus)
3. Porcellino dâIndia (Cavia porcellus)
4. Criceto siriano (o dorato) (Mesocricetus auratus)
5. Criceto cinese (Cricetulus griseus)
6. Gerbillo della Mongolia (Meriones unguiculatus)
7. Coniglio (Oryctolagus cuniculus)
8. Cane (Canis familiaris)
9. Gatto (felis catus)
10. Tutte le specie di primati non umani
11. Rana [Xenopus (laevis, tropicalis), Rana (temporaria, pipiens)]
12. Pesce zebra (Danio rerio)
(altri allegati omessi)






