Cassazione civile, sez. lavoro, 13 aprile 2011, n. 8465

L’opposizione a precetto non impedisce di avviare l’esecuzione, l’art. 481 c.p.c. ricollega all’opposizione la sola sospensione del termine di efficacia del precetto stesso.

L’opposizione al precetto non impedisce di per sé al creditore di dare inizio all’esecuzione, in quanto l’art. 481 c.p.c. ricollega ad essa unicamente l’effetto di sospendere il termine di efficacia del precetto stesso e non già quello della sospensione dell’esecuzione (Cass. 3 giugno 1994 n. 5377).
Sul piano letterale, infatti, la norma si esprime esplicitamente nel senso della sospensione del termine di efficacia del precetto e non di sospensione del potere di procedere all’esecuzione mentre, sul piano logico, la scelta cosi accordata al creditore in possesso di un titolo esecutivo consente a questi di poter trasferire sul debitore il danno derivante dalla durata del processo originato dall’opposizione al precetto ed è bilanciata dal rischio su di lui gravante, connesso alla possibilità di subire gli effetti pregiudizievoli del successivo accoglimento di tale opposizione.

Art. 481 c.p.c. Cessazione dell’efficacia del precetto.
Il precetto diventa inefficace, se nel termine di novanta giorni dalla sua notificazione non è iniziata l’esecuzione.
Se contro il precetto è proposta opposizione, il termine rimane sospeso e riprende a decorrere a norma dell’articolo 627.

Cassazione civile, sez. lavoro, 13 aprile 2011, n. 8465