Cassazione civile, sez. III, 16 settembre 2010, n. 19686
ÂŤCon lâopposizione avverso lâesecuzione fondata su titolo giudiziale (nella specie, ordinanza di rilascio di immobile), il debitore non può sollevare eccezioni inerenti a fatti estintivi od impeditivi anteriori a quel titolo â nella fattispecie lo stato di incapacitĂ riferito al momento della stipula del contratto su cui lâesecuzione si fonda â i quali sono deducibili esclusivamente nel procedimento preordinato alla formazione del titolo medesimo (Cass. 2.4.1997 n. 2870; v. anche Cass. 18.4.2006 n. 8928).
Lâopposizione allâesecuzione proposta nel caso in esame si fonda su circostanze di fatto antecedenti alla costituzione del titolo esecutivo, posto che il supposto stato di incapacitĂ dellâopponente è riferito al momento della conclusione del contratto di compravendita dellâimmobile, posto a fondamento del titolo esecutivo per il suo rilascio. Trattasi, pertanto, di circostanza che avrebbe dovuto essere fatta valere in quella sede â oltretutto per lâintima connessione della questione trattata in quel giudizio (relativo al rilascio dellâimmobile venduto dal L. al S.) e la condizione di incapacitĂ ritenuta sussistere al momento della conclusione di quel contratto di vendita â o con autonomo giudizio, ma che non può essere fatto valere in sede esecutiva.
Oltretutto, il potere di cognizione del giudice dellâopposizione allâesecuzione è limitato allâaccertamento della portata esecutiva del titolo posto a fondamento dellâesecuzione stessa, mentre le eventuali ragioni di merito incidenti sulla formazione del titolo devono essere fatte valere unicamente tramite lâimpugnazione della sentenza che costituisce il titolo medesimo (v. anche Cass. 7.10.2008 n. 24752)Âť.
Cassazione civile, sez. III, 16 settembre 2010, n. 19686






