Cassazione civile, sez. III, 24 marzo 2011 n. 6734
Il creditore della società in nome collettivo che si mantenga estraneo alla procedura fallimentare ben può agire contro il singolo socio fallito per ottenere un decreto ingiuntivo che, pur non essendo opponibile al momento alla massa dei creditori, diviene eseguibile nei confronti del socio quando questi ritorna in bonis.
E se il creditore decide di agire contro il suo debitore in proprio, anche quando sia fallito, notificandogli un decreto ingiuntivo per la tutela post-fallinentare delle sue ragioni di credito, il debitore, destinatario dell’ingiunzione in proprio, avendone la capacità giuridica, ha l’onere di opporvisi.
L’incapacità del fallito non è infatti assoluta, ma, in relazione alle finalità per le quali è prevista, relativa, tanto che il suo rilievo è rimesso all’iniziativa degli organi della massa dei creditori, nell’interesse dei quali è prevista ed ai quali soltanto è così concesso eccepirla (per costante giurisprudenza di questa Corte; da ultimo, v. Cass. 2 luglio 2010 n. 15713).
Ne consegue che, se il fallito non si difende a seguito della notifica di un decreto ingiuntivo da parte di un creditore per un credito estraneo alla massa, il provvedimento monitorio, decorsi i termini di opposizione, diviene definitivo ed acquista esecutività dopo la chiusura del fallimento (Cass. 27 aprile 1981 n. 2542; vedi anche, sostanzialmente, Cass. 27 luglio 1973 n. 2212).
Cassazione civile, sez. III, 24 marzo 2011 n. 6734






