In Gazzetta Ufficiale la legge che modifica l’articolo 2407 del Codice civile in tema di responsabilità dei membri del collegio sindacale
Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 marzo 2025 la legge 14 marzo 2025, n. 35, di «Modifica dell'articolo 2407 del codice civile, in materia di responsabilità dei componenti del collegio sindacale».
La legge, che si compone di un unico articolo, contiene la nuova versione dell’art. 2407 c.c., in materia di responsabilità dei componenti del collegio sindacale, e sarà in vigore, decorsi i quindici giorni di vacatio legis, dal 12 aprile.
Rispetto al previgente articolo 2407 del codice civile sono stati previsti limiti alla responsabilità dei sindaci per i danni cagionati alla società, parametrati ai compensi dagli stessi percepiti:
- per i compensi fino a 10.000 euro, quindici volte il compenso;
- per i compensi da 10.000 a 50.000 euro, dodici volte il compenso;
- per i compensi maggiori di 50.000 euro, dieci volte il compenso.
Novità anche per quanto riguarda la prescrizione dell'azione di responsabilità: il successivo quarto comma prevede che: «l’azione di responsabilità versoi sindaci si prescrive nel termine di cinque anni dal deposito della relazione di cui all'articolo 2429 concernente l'esercizio in cui si è verificato il danno».
«Art. 2407 Codice Civile (nuovo testo)
Responsabilità
I sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell’incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.
Al di fuori delle ipotesi in cui hanno agito con dolo, anche nei casi in cui la revisione legale è esercitata dal collegio sindacale a norma dell’articolo 2409-bis, secondo comma, i sindaci che violano i propri doveri sono responsabili per i danni cagionati alla società che ha conferito l’incarico, ai suoi soci, ai creditori e ai terzi nei limiti di un multiplo del compenso annuo percepito, secondo i seguenti scaglioni: per i compensi fino a 10.000 euro, quindici volte il compenso; per i compensi da 10.000 a 50.000 euro, dodici volte il compenso; per i compensi maggiori di 50.000 euro, dieci volte il compenso.
All’azione di responsabilità contro i sindaci si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2393, 2393-bis,2394, 2394-bis e 2395.
L’azione di responsabilità verso i sindaci si prescrive nel termine di cinque anni dal deposito della relazione di cui all’articolo 2429 concernente l’esercizio in cui si è verificato il danno».
Art. 2407 Codice Civile (testo previgente)
Responsabilità
I sindaci devono aI sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell’incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.
Essi sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica.
All’azione di responsabilità contro i sindaci si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis e 2395.






