Cassazione civile, sez. unite, 23 settembre 2013, n. 21675
Ai sensi della legge 13 giugno 1942 n. 794 ed in conformità alla costante giurisprudenza di legittimità, l’opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dall’avvocato per prestazioni giudiziali in materia civile, prima delle modifiche apportate dal d.lgs. 150/2011, andava proposta con atto di citazione.
Le sezioni unite hanno tuttavia stabilito che, qualora l’opponente avesse introdotto il giudizio con ricorso, come accaduto nel caso di specie, la sanatoria del relativo vizio procedurale deve ritenersi ammissibile a condizione che il ricorso sia stato notificato nel termine indicato nel decreto, ovvero entro quaranta giorni dalla notificazione, analogamente a come si sarebbe dovuto procedere con atto di citazione.
Un principio di diritto che va coniugato con il più ampio principio secondo il quale l’adozione della forma del ricorso in luogo di quella della citazione non determina la nullità (ovvero l’inammissibilità) del procedimento di opposizione quando, con la regolare instaurazione del contraddittorio, conseguente alla costituzione della controparte in assenza di eccezione alcuna, sia stato comunque raggiunto lo scopo detratto, in virtù del principio di conversione degli atti processuali nulli di cui all’art. 156 c.p.c..
Cosa cambia successivamente al d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150.
Il testo dell’art. 28 della legge 13 giugno 1942, n. 794, art. 28, nella formulazione attualmente vigente a seguito della sostituzione disposta con il D.Lgs. n. 150 del 2011, recita: “per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti nei confronti del proprio cliente l’avvocato, dopo la decisione della causa o l’estinzione della procura, se non intende seguire la procedura di cui all’art. 633 c.p.c. e ss., procede ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 14”.
In base a tale ultima norma “le controversie previste dalla L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 28, e l’opposizione proposta a norma dell’articolo 645 del codice di procedura civile contro il decreto ingiuntivo riguardante onorari, diritti o spese spettanti ad avvocati per prestazioni giudiziali sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo”.
Ne deriva che il principio di diritto espresso dalle sezioni unite è destinato ad essere radicalmente rivisitato a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, a mente del quale l’atto di opposizione all’ingiunzione dovrà avere la forma del ricorso ex art. 702 bis c.p.c., e non più dell’atto di citazione.
Tuttavia, secondo l’espressa previsione dell’art. 36 del medesimo testo legislativo, le modifiche normative da esso introdotte sono applicabili esclusivamente ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto, mentre le controversie pendenti a tale data continuano ad essere disciplinate dalle disposizioni abrogate o modificate.
Cassazione civile, sez. unite, 23 settembre 2013, n. 21675





