Cassazione penale, sez. III, 4 settembre 2007, n. 33847

La Corte di Cassazione, sezione III penale, con sentenza del 4 settembre 2007, n° 33847, accogliendo il ricorso presentato dalla Corte di Appello di Reggio Calabria, ha annullato senza rinvio, la sentenza di assoluzione pronunciata da un Giudice di Pace calabrese, che aveva assolto i genitori dall’accusa di inosservanza degli obblighi di educazione nei confronti dei figli minori, ritenendo che il fatto non costituisse reato.
La Corte ha precisato, che i genitori devono accompagnare sempre di persona i figli minori a scuola, altrimenti possono rischiare addirittura una condanna penale.
I due ragazzini avevano fatto numerose assenze da scuola, e delle stesse erano stati informati i genitori; il Giudice di Pace ritenendo che mancasse la prova dell’effettiva conoscenza delle assenze da parte dei genitori, aveva pronunciato l’assoluzione dal reato contestato.
Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di reggio Calabria aveva proposto ricorso in Cassazione, chiedendo l’annullamento della pronuncia assolutoria, ritenendo sussistente in concreto il pericolo che i minori (appartenenti ad etnia rom), potessero essere sfruttati per l’accattonaggio.
La Corte di Cassazione, ha annullato la sentenza di assoluzione, rilevando che è del tutto irrilevante che i genitori non abbiano ricevuto comunicazione della assenza dei figli da parte della scuola, poiché hanno sempre e comunque l’obbligo di “vigilare e controllare il minore per assicurarsi che questi si rechi realmente a scuola per ricevere l’istruzione”, e per questo devono accompagnare personalmente i figli minori a scuola, in quanto, specialmente di fronte a lunghe ingiustificate assenze da scuola, “la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato non può essere esclusa dalla mancata prova della conoscenza delle comunicazioni inviate dalle autorità scolastiche, atteso che la colpa, sufficiente per la configurabilità della contravvenzione in esame, è riscontrabile già dall’avere, senza giustificato motivo, omesso di adempiere il proprio dovere di sorveglianza e di vigilanza sul minore e di assicurarsi che questo si rechi a scuola per ricevere l’istruzione”.

Cassazione penale, sez. III, 4 settembre 2007, n. 33847